Advertisement Skip to content
Senato Commissione Bilancio Superbonus

Tutto quello che prevede il Dl Arera

Nessun emendamento in Senato. Per il via libera però bisognerò aspettare ancora una settimana o anche di più in caso di formazione del nuovo governo

Nessun emendamento al Dl sull’Autorità dell’energia (Arera) in Commissione speciale del Senato. Solo due ordini del giorno della Lega non riguardanti i temi dell’energia. Il decreto legge, in seconda lettura a Palazzo Madama dopo il sì della Camera, è previsto nel calendario dell’Aula dopo il Dl Alitalia, quindi verrà affrontato presumibilmente la prossima settimana o quella successiva. E naturalmente salvo voto di fiducia per il nuovo governo che potrebbe modificare ulteriormente il calendario dei lavori. Per il momento l’esame del provvedimento riprenderà domani 29 maggio in Commissione Speciale di palazzo Madama (relatore Andrea Cioffi di M5S).

GLI ORDINI DEL GIORNO DEL CARROCCIO

Con il primo odg la Lega chiede di “valutare l’opportunità di rivedere i compiti di regolazione e controllo attribuiti ad Arera allo scopo di promuovere una corretta regolamentazione e armonizzazione del settore dei rifiuti, tenendo conto delle competenze delle Regioni, Province autonome ed enti locali in materia e degli obiettivi di qualità del servizio e quelli economico-finanziari del settore”. In sostanza il Carroccio intende rivedere proprio l’ultima competenza attribuita ad Arera dalla legge di Bilancio 2018 che le ha attribuito competenze in materia di rifiuti. Naturalmente questo ordine del giorno potrebbe essere un puro esercizio di stile importante solo per capire le posizioni leghiste sul tema visto che con il nuovo governo decadranno anche gli impegni assunti dal vecchio esecutivo in carica. Il secondo ordine del giorno riguarda invece l’opportunità di “individuare i necessari strumenti alternativi per la sostenibilità economico-finanziaria della gestione del servizio idrico integrato, volti a tutelare i cittadini virtuosi ed evitare che essi sopportino anche i costi sociali e aggiuntivi provenienti dalle utenze morose” pur mantenendo fermi “gli obiettivi di garanzia per l’accesso universale all’acqua e le agevolazioni tariffarie per gli utenti disagiati”.

IL PROVVEDIMENTO

Il decreto-legge, com’è noto, detta norme finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), prorogando la durata in carica dei rispettivi componenti. Il provvedimento è composto da due articoli che, rispetto alla proposta originaria del governo, sono stati modificati nel corso dell’esame presso la Camera. L’articoli 1 al comma 1 dispone che i componenti dell’Arera continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli “atti di ordinaria amministrazione” e a quelli “indifferibili e urgenti”, fino alla nomina dei nuovi componenti dell’Autorità, non oltre il “novantesimo giorno dal giuramento del primo governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018”. Il testo originario dell’articolo prevedeva, quale termine per l’esercizio delle funzioni in prorogatio , comunque il novantesimo giorno dall’insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Durante l’esame a Montecitorio è stato poi introdotto all’articolo 1 un nuovo comma 1 -bis, che prevede che l’Arera, durante il periodo di prorogatio trasmetta alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, una relazione riguardante gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l’illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Il comma prevede inoltre che, nella prima relazione, l’Autorità dia conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, nonché delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dall’Autorità, da considerare di ordinaria amministrazione, ovvero indifferibili e urgenti. L’articolo 2 dispone, invece, solo l’entrata in vigore del provvedimento. arera

LE VICENDE RIGUARDANTI LA PROROGATIO

Gli attuali membri dell’Arera sono stati nominati con D.P.R. 11 febbraio 2011, per una durata di sette anni. La scadenza del Consiglio dell’Autorità era dunque prevista per l’11 febbraio 2018. In prossimità della scadenza del mandato settennale, con deliberazione 64/2018/A dell’8 febbraio 2018 Arera ha ritenuto di conformarsi al parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, e, pertanto, di operare, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio , per una durata massima di sessanta giorni dalla scadenza naturale del mandato del Collegio, stabilendo che il Collegio avrebbe esercitato le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti. Vista poi l’improrogabilità del termine ed in vista della sua scadenza, si è ritenuto necessario introdurre nell’ordinamento un’apposita disposizione di legge , allo scopo di garantire la funzionalità di Arera per un ulteriore periodo di tempo, in attesa del rinnovo del Collegio. Da qui il decreto-legge.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.

Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo SPAM e non passiamo la tua email a Terzi

Torna su