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Nucleare

Corte Ue: prolungamento vita reattori belga senza Via. Ma nessuna violazione

Secondo l’organo europeo non sarebbe escluso il mantenimento degli effetti della legge di proroga per motivi di sicurezza dell’approvvigionamento

Il prolungamento in vita delle due centrali nucleari belga di Doel 1 e Doel 2 fino al 2025 è stato eseguito in violazione della Valutazione di impatto ambientale. Ma tale violazione sarebbe giustificata da motivi legati alla sicurezza dell’approvvigionamento. È quanto ha deciso la Corte di Giustizia Ue

LA VICENDA PARTE NEL 2003

Nel 2003 il legislatore belga ha deciso di porre fine alla produzione di energia elettrica mediante centrali nucleari. Non sarebbero più state costruite nuove centrali nucleari e i reattori in attività sarebbero stati progressivamente disattivati dopo 40 anni di esercizio, ossia tra il 2015 e il 2025. Di conseguenza, il reattore nucleare Doel 1, che è situato sul fiume Schelda (nelle vicinanze di Anversa nonché del confine con i Paesi Bassi), ha cessato di produrre energia elettrica alla metà di febbraio 2015, e anche il reattore nucleare Doel 2, ivi situato, avrebbe dovuto cessare la produzione di energia elettrica nello stesso anno. Tuttavia, alla fine di giugno 2015, una legge ha nuovamente autorizzato la produzione di energia elettrica nella centrale Doel 1 per circa dieci anni (fino al 15 febbraio 2025) e ha rinviato di dieci anni (fino al 1° dicembre 2025) la cessazione della produzione di energia elettrica nella centrale Doel 2. Tale prolungamento di durata dell’esercizio era vincolato alla condizione che il gestore Electrabel investisse circa 700 milioni di euro, in particolare nella sicurezza dei reattori. Per tali investimenti non è stata ritenuta necessaria una valutazione dell’impatto ambientale (VIA), in quanto, secondo una previa verifica, le modifiche non avrebbero dato luogo a effetti radiologici negativi o a mutamenti significativi degli effetti radiologici esistenti sull’ambiente.

COSA HA DECISO LA CORTE UE UE

L’avvocato generale Kokott ha esaminato la questione se si possa derogare all’obbligo di valutazione di impatto ambientale, in linea di principio sussistente, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Al riguardo, l’avvocato generale è giunto alla conclusione che la direttiva VIA “consente di esentare dall’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale la proroga del periodo di produzione industriale di energia elettrica da parte di una centrale nucleare per scongiurare un pericolo grave e imminente per un interesse fondamentale dello Stato membro di cui trattasi, ad esempio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico o la certezza del diritto, e qualora il pubblico coinvolto, nonché la Commissione, vengano informati”. Per contro, “non si potrebbe consentire la rinuncia a una valutazione dell’impatto ambientale transfrontaliera”. Inoltre l’interesse pubblico alla garanzia di un approvvigionamento minimo di elettricità “potrebbe essere visto come un motivo di sicurezza pubblica e il più ampio interesse pubblico alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico come un motivo di natura economica ai sensi della direttiva habitat, i quali potrebbero giustificare la realizzazione di un progetto nonostante i risultati negativi della valutazione dell’impatto ambientale”. Sarebbe tuttavia dubbio che, “fosse necessario rinunciare a una valutazione dell’impatto ambientale. Per concludere, l’avvocato generale propone alla Corte di estendere l’attuale giurisprudenza relativa al mantenimento, in casi eccezionali, della validità di piani e programmi adottati in violazione della direttiva sulla valutazione ambientale strategica, all’autorizzazione di progetti sui quali è stata presa una decisione senza tener conto della direttiva VIA”.

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