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Prezzi Energia

Energia, arrivano proposte Arera per il fine tutela

L’obiettivo di Arera è quello di soddisfare una duplice esigenza: favorire “una transizione graduale”. E, al contempo, “minimizzare le possibili interferenze con il mercato libero”

L’obiettivo è quello di consentire “un percorso graduale di superamento dei regimi di tutela di prezzo distinto per gruppi di clienti finali ed organizzato per fasi temporali”. Ma anche consentire – a tutela dei clienti – “una configurazione flessibile dell’assetto del servizio, modulabile temporalmente in funzione della numerosità dei clienti finali serviti a condizioni di salvaguardia”. Tutto ciò esplicitando alcuni aspetti essenziali della disciplina del servizio (che richiedono una copertura legislativa) come tempistiche, requisiti accesso e condizioni economiche. È quanto prevede l’atteso dco di Arera con i primi orientamenti sul servizio di salvaguardia in vista del superamento del regime di tutela dal 1° luglio 2020.

LA DUPLICE ESIGENZA DI ARERA: TRANSIZIONE GRADUALE E MINIMIZZAZIONE INTERFERENZE CON IL MERCATO LIBERO

Arera pensa sia necessario soddisfare una duplice esigenza: favorire “una transizione graduale da un regime di tutela di prezzo a un servizio di ultima istanza finalizzato alla sola garanzia di continuità della fornitura”. E, al contempo, “minimizzare le possibili interferenze con il mercato libero” creando “sia incentivi all’uscita dal servizio, sia l’applicazione al cliente di condizioni economiche di fornitura inidonee a spiazzare la concorrenza delle offerte proposte nel mercato libero”.

LE CRITICITÀ

Attualmente, infatti, l’evoluzione verso il nuovo assetto di mercato sancito dalla legge concorrenza “presenta ancora numerosi elementi di criticità riconducibili, tra l’altro, alla perdurante inerzia dei clienti di minori dimensioni ad abbandonare il servizio di maggior tutela”, ha osservato l’Authority. “Nel disegno complessivo della legge concorrenza, tali criticità avrebbero dovuto essere affrontate (e idealmente superate) attraverso l’adozione di specifiche misure volte ad agevolare una transizione consapevole del consumatore al mercato libero, che avrebbero dovuto completare il processo di rimozione delle tutele di prezzo. Tali misure – ha aggiunto – non sono ancora state adottate e, quandanche lo fossero, le stesse potrebbero rivelarsi, nel breve periodo, insufficienti rispetto all’obiettivo di un progressivo svuotamento del servizio di maggior tutela stante la difficoltà di individuare strumenti efficaci di stimolo alla partecipazione attiva dei clienti al mercato, tanto più nel tempo residuale ormai a disposizione. Nelle presenti circostanze, è pertanto verosimile ipotizzare che la consistenza del servizio di maggior tutela rimanga essenzialmente invariata alla data (sempre più imminente) dell’1 luglio 2020, con il conseguente passaggio dei clienti ivi riforniti al servizio di salvaguardia per i piccoli clienti”.

DUE POSSIBILI ASSETTI PER IL SERVIZIO

Sono due i possibili assetti del servizio pensati da Arera: il cosiddetto modello 1 che assegna all’Acquirente unico la “responsabilità di approvvigionare l’energia elettrica necessaria all’erogazione del servizio e agli esercenti l’attività di commercializzazione”; e il modello 2 “con assetto analogo a quello degli attuali servizi di ultima istanza del comparto elettrico e del gas naturale (in cui gli esercenti sono anche responsabili dell’approvvigionamento di energia elettrica)”. Nel modello 1 si configura una separazione della funzione di approvvigionamento di energia elettrica da quella di commercializzazione (che include l’erogazione della fornitura mediante la sottoscrizione del contratto di trasporto con l’impresa distributrice e la gestione del rapporto contrattuale con il cliente), in continuità con l’attuale assetto del servizio di maggior tutela. Nel modello 2, invece, c’è l’attribuzione al medesimo soggetto della funzione di approvvigionamento di energia elettrica e di commercializzazione, in analogia con il servizio di salvaguardia dei grandi clienti.

IL MODELLO 1: AU UTENTE DI DISPACCIAMENTO capacity market

Il Modello 1 disegnato da Arera comporterebbe “l’assegnazione ad Acquirente unico della funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica all’ingrosso – e quindi della qualifica di utente del dispacciamento – per gli esercenti il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, selezionati tramite gara, i quali sarebbero, invece, titolari del contratto di trasporto e responsabili dell’attività di commercializzazione(alla stregua degli attuali esercenti la maggior tutela)”. In questo caso, ha puntualizzato Arera “l’attribuzione ad Acquirente unico della funzione di approvvigionamento avrebbe il vantaggio di sterilizzare Terna dal potenziale rischio creditizio degli esercenti e solleverebbe questi ultimi dal rischio di sbilanciamento in cui potrebbero incorrere”. Per contro, in tale assetto il rischio credito, legato ai ritardi o ai mancati pagamenti degli esercenti “il servizio rimarrebbe in capo ad Acquirente unico che, per farvi fronte, dovrebbe richiedere adeguate garanzie ai primi i quali, a loro volta, incorporerebbero il costo di tali garanzie nel prezzo offerto in sede di procedura concorsuale per l’assegnazione del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti. Inoltre, nel predetto scenario il sistema sarebbe esposto al rischio credito degli esercenti il servizio,con riferimento sia ai corrispettivi del servizio di trasporto/distribuzione che agli oneri generali di sistema”.

MODELLO 1 BIS: AU POTREBBE GESTIRE IN MODO CENTRALIZZATO GLI IMPORTI DEI CLIENTI

“Per ottimizzare la gestione del rischio credito degli esercenti a cui, come già evidenziato sopra, sarebbe esposto Acquirente unico in qualità di approvvigionatore e utente del dispacciamento, si potrebbe eventualmente valutare, in alternativa alla costituzione di apposite garanzie, l’attribuzione al primo della gestione centralizzata degli importi corrisposti dai clienti finali agli esercenti, a titolo di corrispettivo per il servizio erogato (modello1bis)”, ha proposto Arera.

IL MODELLO 2 REPLICA L’ASSETTO DEL MERCATO LIBERO

“Il modello 2 comporterebbe l’attribuzione agli assegnatari del servizio sia della funzione di approvvigionamento sia di quella di commercializzazione, in analogia con l’attuale servizio di salvaguardia dei grandi clienti – ha sottolineato l’Authority -. In tale scenario, si intende tuttavia prevedere, diversamente da quanto accade oggi per il mercato libero e per il servizio di salvaguardia dei grandi clienti, che gli esercenti provvedano a sottoscrivere direttamente il contratto di dispacciamento con Terna e i contratti di trasporto con le imprese distributrici, senza avvalersi di uno o più soggetti terzi”, ha spiegato l’Authority aggiungendo che tale modello “replicherebbe sostanzialmente il tipico assetto degli operatori del mercato libero (a eccezione dell’obbligo di sottoscrivere direttamente il contratto di trasporto e dispacciamento) e quindi, in questa prospettiva, sarebbe più aderente alla lettera della legge concorrenza”.

LE CONDIZIONI ECONOMICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

bollettePer quanto riguarda le condizioni economiche di erogazione del servizio, Arera propone “l’applicazione al cliente di un prezzo per la materia energia con la medesima struttura di corrispettivi del prezzo del servizio di maggior tutela (variabile nel tempo e indifferenziato al livello territoriale)”. E “regole di quantificazione dei corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento differenziate per tipologia di clientela, basate rispettivamente sui valori attesi dei prezzi del mercato all’ingrosso (c.d. metodologia di determinazione ex-ante) con riferimento ai clienti domestici e sui valori effettivi che si formano su detto mercato (c.d. metodologia ex-post), con riferimento ai clienti non domestici”. Ma anche l’applicazione “di un corrispettivo di commercializzazione determinato sulla base degli esiti delle aste tale da garantire, da un lato, la tutela del cliente finale rispetto a repentini cambiamenti del prezzo pagato in maggior tutela, e dall’altro, da non spiazzare né creare interferenze con le offerte di mercato libero”. Infine, “una congrua remunerazione degli esercenti“ e l’applicazione ai clienti ldi condizioni contrattuali particolarmente tutelanti, in linea con quelle oggetto della disciplina delle offerte PLACET”.

REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DEI CLIENTI FINALI

A differenza di quanto accade attualmente per il servizio di maggior tutela i clienti finali “non avranno la facoltà di richiedere l’attivazione del servizio in questione con riferimento al punto di prelievo nella loro titolarità rifornito nell’ambito di un’offerta di libero mercato”. Tali clienti hanno piuttosto “diritto a rientrare automaticamente nel servizio nell’ipotesi in cui il contratto di fornitura sia risolto (per es. recesso da parte del venditore o perché giunga a scadenza senza essere rinnovato) e il cliente non concluda un nuovo contratto nel lasso di tempo precedente la data di efficacia di tale scioglimento. Si ritiene, infatti, che simile previsione incentivi i clienti a cercare attivamente un nuovo fornitore sul mercato sfruttando tutto il tempo a loro disposizione prima che si producano gli effetti dello scioglimento del vincolo contrattuale”.

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

Il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti dovrebbe essere operativo a partire dall’1 luglio 2020 con riferimento sia alle piccole imprese che ai clienti domestici. Tale orizzonte temporale, ha però chiarito Arera, “appare fortemente critico non soltanto rispetto al tempo che sarebbe invece necessario per l’assegnazione e la successiva attivazione di un servizio in cui saranno verosimilmente riforniti milioni di clienti finali, ma anche rispetto alla capacità degli operatori di adeguare, così rapidamente, le proprie strutture operative al fine di essere in grado di formulare offerte e servire adeguatamente tanti nuovi clienti finali in modo da garantire che l’assegnazione del servizio si svolga in un contesto realmente competitivo in tutte le aree del paese”. A fronte di quanto in discorso, ha quindi precisato Arera, “sarebbe auspicabile un’implementazione graduale del servizio, che dia precedenza temporale ai clienti non domestici rispetto ai domestici (di numero ben più elevato)”. La gradualità, ha precisato l’Authority, “non solo renderebbe gli interventi regolatori in questa sede prospettati operativamente più gestibili da parte dei soggetti che parteciperanno alle gare di assegnazione del servizio (in ragione del minor numero di clienti da servire nel più breve termine), ma permetterebbe altresì di tracciare un percorso di ‘apprendimento’ durante il quale valutare, sulla base delle esperienze concretamente maturate, la necessità di eventuali modifiche e/o correttivi al servizio e alle procedure di assegnazione, a beneficio dei clienti finali”. bolletta Luce e Gas

DURATA DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE SERVIZIO

“Il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, a differenza della maggior tutela, dovrà essere assegnato per un periodo di tempo limitato, in esito al quale saranno indette delle procedure concorsuali per l’identificazione di nuovi esercenti responsabili di fornire il servizio. Con riferimento al primo periodo di assegnazione del predetto servizio, anche in ragione dell’elevato numero di clienti coinvolti, l’Autorità intende prevedere una durata almeno pari a tre anni. Si ritiene, infatti, che simile arco temporale consenta agli esercenti di disporre di un tempo congruo per coprire i costi associati all’erogazione di un servizio a carattere temporaneo, evitando, al contempo il consolidamento di posizioni di vantaggio competitivo da parte dei primi con potenziali ricadute negative sugli esiti delle successive procedure concorsuali”.

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