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Gas

Gare gas, perchè A2a ha impugnato il bando Bergamo 3

Secondo Unareti, società del gruppo A2a, bisognerebbe rivedere la definizione dei rimborsi che i gestori entranti devono riconoscere ai gestori uscenti della distribuzione gas

Unareti, società del gruppo A2a che gestisce in modo integrato e capillare la distribuzione di energia elettrica e gas, ha impugnato il bando della gara gas per l’Atem Bergamo 3. Secondo l’azienda, infatti, nel bando dovrebbe essere rivista la definizione del valore di rimborso da parte di 3 dei 33 Comuni che compongono l’Ambito.

LA GARA

Partiamo dal principio. Il bando di gara, del valore totale stimato di 116.543.220 euro (Iva esclusa), fissa nel 30 novembre (entro le ore 13) il termine per la presentazione delle offerte da parte delle aziende distributrici di gas.

In base ai dati Mise, l’Atem Bergamo 3 (“Dintorni ad ovest di Bergamo”) comprende 33 diversi Comuni, per una rete di 956 km, che nel 2012 ha distribuito 163,4 milioni di mc di gas a 84.925 punti di riconsegna.

COSA NON VA NEL BANDO, SECONDO UNARETI

Quello che contesta Unareti in merito al Bando l’Atem 3, impugnato dalla società di A2a, è la definizione del valore di rimborso da parte di 3 dei 33 Comuni: Paladina (1,532 milioni €), Caprino Bergamasco (2,208 mln €) e Pontida (1,876 mln €). Si tratta, precisiamo, dei rimborsi che i gestori entranti devono riconoscere ai gestori uscenti della distribuzione gas dopo le gare per l’affidamento.

IMPUGNATE ANCHE LINEE GUIDA MISE

La storia, in realtà, non è nuova. A2a Unareti ha impugnato anche il decreto 22 maggio 2014, con cui il ministero dello Sviluppo economico ha approvato le “Linee guida” sui criteri e le modalità applicative per la valutazione del “valore di rimborso” e il DM 20 maggio 2015, n. 106, di modifica del decreto ministeriale n. 226 del 2011 sui criteri delle gare d’ambito per l’affidamento.

Per Unareti, le norme messe a punto, nella parte in cui individuano come criterio per i rimborsi i contratti tra le parti, dove esistenti, e i principi di un regio decreto del 1925, ove non ci sono contratti, vanno a ledere i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento e irretroattività.

Sulla questione, però, si è anche già espresso il Consiglio di Stato che ha ribadito la validità delle Linee guida proprio in tema di valore di rimborso, dopo una lunga querelle promossa proprio da A2A e passata anche dalla Corte Ue.

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