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Gas

Gas, il nuovo piano Mise per i casi di emergenza

Il ministero dello Sviluppo economico ha varato le nuove direttive per fronteggiare eventi sfavorevoli che possono provocare problemi al sistema italiano del gas

 

Il ministero dello Sviluppo economico ha varato l’aggiornamento del Piano di azione preventivo e del Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli che possono provocare problemi al sistema italiano del gas. Il decreto, datato 18 ottobre, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale in queste ore.

Il Piano di azione preventivo

Il Piano di azione preventivo contiene i risultati della valutazione del rischio descrivendone scenari e risultati, le misure, i volumi, le capacità e le tempistiche necessarie per il rispetto delle norme in materia di infrastrutture e approvvigionamento, l’identificazione della principale infrastruttura del gas e delle alternative, compresa un’indicazione della capacità bidirezionale esistente. Per il resto si specificano i comportamenti per adeguarsi alle forniture, la condotta da tenere nei confronti dei “clienti protetti”, i consumi totali e i volumi necessari per soddisfarne la domanda in diversi scenari climatici. Infine, le misure per rafforzare le interconnessioni con l’estero, la diversificazione degli approvvigionamenti, gli obblighi delle imprese di gas e di altri organismi e i meccanismi da utilizzare, come la cooperazione con altri Stati Membri “ai fini della formulazione e dell’attuazione dei piani comuni d’azione preventivi e dei piani comuni di emergenza”.

Il Piano di emergenza

Il Piano di emergenza definisce la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi e individua le imprese e gli operatori del settore gas ed energia elettrica responsabili della loro attuazione, per far fronte a situazioni di crisi – nel bilancio complessivo del sistema nazionale del gas naturale -, che possono verificarsi a causa di condizioni sfavorevoli. Nell’applicazione del Piano di emergenza, l’Autorità competente cioè dalla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del ministero dello Sviluppo Economico, e il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas “si avvalgono dell’Impresa maggiore di trasporto, in quanto soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema” attraverso “il bilanciamento fisico della rete, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far fronte a situazioni di crisi per mancata copertura del fabbisogno di gas”. I soggetti individuati nel Piano di emergenza hanno l’obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalità ed i tempi previsti nel Piano stesso, all’obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas e alla sua attuazione. Le comunicazioni tra la Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del ministero dello Sviluppo economico, e l’impresa maggiore di trasporto sono anticipate per via telefonica e confermate immediatamente a mezzo e-mail. Infine, l’Autorità competente provvede alla comunicazione all’esterno delle informazioni relative all’applicazione del Piano di emergenza per il corretto funzionamento del sistema.

Quattro macro-aree di rischio

Le potenziali fonti di pericolo per la fornitura che riguardano il sistema del gas in Italia sono state classificate in quattro differenti macro-categorie: tecniche, politiche, economiche, ed eventi naturali. In totale sono considerati 81 rischi specifici che vanno dai guasti alla rete alle interruzioni di fornitura dall’estero, fino a black out, scioperi, disordini nei paesi di approvvigionamento, attacchi informatici, volatilità dei prezzi, caldo o freddo estremo, tempeste, frane o smottamenti.  

I livelli di crisi

Nel momento in cui scatta la crisi il primo livello è quello di preallarme, si legge nell’allegato al decreto, che “sussiste quando esistono informazioni concrete, serie ed affidabili secondo le quali può verificarsi un evento che potrebbe deteriorare significativamente la situazione dell’approvvigionamento e che potrebbe far scattare il livello di allarme o il livello di emergenza”. Tra questi una riduzione significativa delle importazioni, assenza di informazioni concrete, serie e affidabili sul ritorno in tempi brevi ad una situazione di normalità, la previsione di una domanda totale giornaliera di gas eccezionalmente elevata osservata statisticamente una volta ogni vent’anni in Italia, o di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale ampiezza geografica in grado di deteriorare significativamente la situazione degli approvvigionamenti dall’estero. La dichiarazione del livello di preallarme è effettuata sempre dalla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, su segnalazione dell’Impresa maggiore di trasporto.

Il livello di allarme sussiste quando si verificano una riduzione o interruzione di una o più delle fonti di approvvigionamento o una domanda di gas eccezionalmente elevata, “tali da deteriorare significativamente la situazione dell’approvvigionamento, ma alle quali il mercato è ancora in grado di far fronte senza dover ricorrere a misure diverse da quelle di mercato”. Il livello di allarme può essere raggiunto dal sistema gas “a partire da condizioni di preallarme, a seguito del peggioramento di una situazione sfavorevole già accertata o della previsione fondata del suo peggioramento” o in modo improvviso, “come nel caso di un’interruzione di una delle principali fonti di approvvigionamento e/o nel caso di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale intensità” ma anche qualora, “nonostante le azioni poste in essere dal Responsabile del Bilanciamento” “non sia stato possibile compensare il volume erogato in eccesso rispetto alla capacità di erogazione contrattuale – al fine di garantire il bilanciamento del sistema – con ulteriori volumi immessi presso i Punti di Entrata diversi dallo stoccaggio dell’Impresa maggiore di stoccaggio”.gas

Il livello di emergenza viene dichiarato, infine, a seguito di una “domanda di gas eccezionalmente elevata o ad una alterazione significativa dell’approvvigionamento o ad una interruzione dell’approvvigionamento, nel caso in cui tutte le misure di mercato siano state attuate ma la fornitura di gas sia ancora insufficiente a soddisfare la domanda rimanente di gas e pertanto debbano essere introdotte misure diverse da quelle di mercato allo scopo di garantire l’approvvigionamento di gas ai clienti protetti”. Il livello di emergenza é attivabile “al verificarsi delle condizioni che determinano la dichiarazione del livello di allarme per 5 giorni consecutivi” oppure “al verificarsi delle condizioni che determinano la dichiarazione del livello di allarme per 3 giorni consecutivi e contemporaneo supero dell’80% della punta oraria disponibile agli utenti comprensiva di quella dell’Impresa maggiore di trasporto”. O anche “al verificarsi delle condizioni che determinano la dichiarazione del livello di allarme e contemporaneo supero del 100% della punta oraria disponibile agli utenti, comprensiva di quella dell’Impresa maggiore di trasporto, anche per un giorno solo”. E ancora: per “dichiarata impossibilità da parte dell’Impresa maggiore di stoccaggio di garantire l’erogazione di almeno il 97% della massima disponibilità di prestazione, definita annualmente con decreto del ministro dello Sviluppo economico, in caso di emergenza fino a 3 giorni continuativi”. O al verificarsi dell’interruzione “non prevista di una delle principali fonti di approvvigionamento e/o di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale intensità, accompagnati da fenomeni di riduzione delle importazioni dall’estero e/o di parziale indisponibilità dei campi di stoccaggio che comporti il raggiungimento di un volume giornaliero erogato da stoccaggio superiore al 100% della Capacità di Erogazione giornaliera conferita e disponibile agli Utenti, inclusa la capacità giornaliera conferita alle imprese di trasporto”. Infine per il “raggiungimento del limite di volume erogato oltre il quale si verifica l’utilizzo dello stoccaggio strategico”.

Le misure a disposizione

Nei casi di preallarme, non è attivata alcuna misura non di mercato essendo demandate agli operatori “le azioni di mercato più opportune atte a permettere il ripristino tempestivo di una condizione di normalità o quantomeno, a non far evolvere la situazione verso uno stato di allarme”. Le possibili misure sono l’aumento delle importazioni, utilizzando la flessibilità dei contratti in essere, la riduzione della domanda di gas derivante da contratti interrompibili di natura commerciale, l’impiego di combustibili alternativi negli impianti industriali.

Anche per il livello di allarme, non è attivata alcuna misura non di mercato. In questa fase, al fine di prevenire l’attivazione del livello di emergenza “e previo parere del Comitato, l’Autorità competente può richiedere all’Impresa maggiore di trasporto di attivare i contratti eventualmente stipulati per la riduzione della domanda gas, basati sulle misure di contenimento volontario della domanda da parte dei clienti finali industriali”, e a Terna “di attivare il ricorso alla maggiore produzione di elettricità da parte di impianti alimentabili con combustibili diversi dal gas”. Le possibili misure di mercato adottate sono pertanto aumento delle importazioni, utilizzando la flessibilità dei contratti in essere, riduzione della domanda di gas derivante da contratti interrompibili, impiego di combustibili alternativi negli impianti industriali, ricorso agli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili con combustibili diversi dal gas.

L’Autorità competente, nel caso in cui le misure di mercato siano state attuate ma la fornitura di gas sia ancora insufficiente a soddisfare la domanda rimanente di gas, dichiara l’attivazione del livello di emergenza: dal quel momento scatta l’aggiornamento delle informazioni relative alla programmazione dei flussi mentre l’Impresa maggiore di trasporto, sulla base dei dati ricevuti e delle valutazioni effettuate, verifica lo stato del sistema gas. Prendono il via, a questo punto, una serie di misure “non di mercato” a partire dagli interventi per incrementare la disponibilità di gas in rete. In questo caso l’Autorità competente richiede agli utenti il completo utilizzo della capacità di trasporto contrattualizzata adempiendo alla clausola “use it or lose it” per la capacità allocata ma non utilizzata. Stesso discorso per gli slot contrattualizzati nei terminali di rigassificazione di Gnl. Poi si da seguito all’applicazione di regole di dispacciamento della produzione di energia elettrica per limitare l’uso di gas per la produzione di energia elettrica non necessaria alla domanda del sistema elettrico italiano, alla riduzione obbligatoria del prelievo di gas dei clienti industriali e a interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti con impianti “dual-fuel”. E ancora: vengono definite nuove soglie di temperatura e/o orari per il riscaldamento e/o teleriscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas, la sospensione dell’obbligo di fornitura da parte dei venditori verso i clienti non tutelati, la sospensione della tutela di prezzo stabilito trimestralmente dall’Autorità di regolazione per i clienti tutelati fatti salvi i clienti in condizioni di povertà energetica e viene richiesta dell’attivazione delle misure di cooperazione o solidarietà da parte di altri Stati membri. Infine, si utilizzano gli stoccaggi di Gnl con funzioni di “peak shaving”, gli stoccaggi strategici e si tentano ulteriori misure per aumentare l’importazione di gas attraverso gasdotti che collegano direttamente la rete italiana di trasporto del gas a Stati non appartenenti all’Unione Europea, nonché attraverso terminali di rigassificazione, anche mediante opzioni contrattuali per consegne differite. L’Autorità competente può anche emanare ulteriori misure straordinarie per la sicurezza del sistema del gas e del sistema elettrico dandone informazione al ministero dell’Interno, alle prefetture e, ove ne ricorrano i presupposti, al Dipartimento della Protezione civile.

La fine dell’emergenza

gasNel periodo successivo alla chiusura dell’emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficoltà incontrate e lo invia all’Autorità competente, che lo sottopone al Comitato per analizzare ogni evento attraverso cui l’emergenza stessa si è sviluppata, per aggiornare il Piano e  individuare interventi, anche di tipo normativo, che possano “eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati”. Le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di rigassificazione e le imprese di distribuzione di gas naturale nonché Terna, “qualora abbiano operato nel rispetto delle regole” descritte nel Piano di emergenza “non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione, né alle imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti che partecipano a titolo effettivo all’obbligo di contenimento dei consumi di gas, centrali termoelettriche e clienti con impianti ‘dual-fuel’, alcuna penale o risarcimento né per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, né per i danni che gli stessi utenti o imprese di vendita dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze”. Nessuna responsabilità viene attribuita alle stesse imprese di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione di gas naturale, nonché a Terna per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nell’applicazione del Piano approvato dal decreto.

Le responsabilità

I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai fini dell’esecuzione del Piano di emergenza, alle imprese di trasporto, alle imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione di gas naturale, alla società Terna ed al Comitato hanno carattere di riservatezza. Per il riconoscimento e il recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza, resta ferma la responsabilità civile degli utenti che non abbiano fornito all’Impresa maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni relative al completo utilizzo delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato nel Piano di emergenza e quella degli utenti e delle imprese di vendita che non abbiano fornito nei tempi previsti, copia della comunicazione ai clienti sull’attivazione della procedura per la riduzione o interruzione della fornitura di gas. Stesso discorso per i soggetti che abbiano fornito all’Impresa maggiore di trasporto, informazioni non veritiere o incomplete e per i gestori degli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili con combustibili diversi dal gas, considerati essenziali per far fronte a possibili emergenze. E per i clienti finali che partecipano a titolo effettivo all’obbligo di contenimento dei consumi di gas.

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