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Offshore

Manovra, arriva l’Imu per le piattaforme petrolifere offshore

Lo prevede l’ultima versione del dl Fiscale collegato alla manovra di cui Energia Oltre ha preso visione.

Le piattaforme per la coltivazione di idrocarburi collocate entro i limiti del mare territoriale dovranno pagare l’Imu a partire dal 2020. È quanto prevede l’ultima versione del dl Fiscale collegato alla manovra di cui Energia Oltre ha preso visione.

COME SI CALCOLA L’IMU

L’articolo del collegato alla manovra delinea un particolare criterio di determinazione dell’imposta per i manufatti in questione che per identificare la base imponibile prevede il ricorso ai valori contabili ridotti del 20% “in ragione della particolarità degli immobili di cui si tratta, al fine di considerare gli stessi effetti della tassazione che si realizzano per analoghi manufatti siti sulla terraferma”. La soluzione, naturalmente, comporta una sostanziale semplificazione nella determinazione della base imponibile, poiché, secondo le vigenti disposizioni normative che regolano il sistema catastale, le piattaforme petrolifere non sono oggetto di inventariazione negli atti del Catasto, essendo l’“Istituto idrografico della Marina” e non “l’Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali” l’Organo Cartografico dello Stato designato al rilievo sistematico dei mari italiani.

AI COMUNI IL 3 PER MILLE DEL GETTITO

L’Imu è calcolata applicando l’aliquota pari al 10,6 per mille di cui la quota di imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota del 7,6 per mille è riservata allo Stato mentre il gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota pari al 3 per mille è destinato ai comuni.

I COMUNI BENEFICIARI VERRANNO INDIVIDUATI CON DECRETO

I comuni cui spetta il gettito dell’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota del 3 per mille prevista dal collegato alla manovra, sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

NEL 2020 VERSAMENTO DIRETTAMENTE ALLO STATO, POI SI PASSERA’ AL REGIME ORDINARIO

La disposizione reca un’eccezione alla modalità di versamento dell’Imu limitatamente all’anno 2020, poiché prevede che l’imposta venga versata nei termini ordinari del 16 giugno e del 16 dicembre direttamente allo Stato il quale poi provvede alla redistribuzione del gettito di spettanza comunale. Per gli anni successivi, invece, essendo ormai individuati i comuni cui deve essere versata l’imposta di loro spettanza, i soggetti passivi dovranno effettuare il pagamento del tributo sia allo Stato sia al comune competente.

I RIGASSIFICATORI

Per i rigassificatori ai fini dell’individuazione della base imponibile rientra nella nozione di fabbricato, assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili. Ovviamente, non essendo possibile l’accatastamento anche per questi immobili si applicano i valori contabili.

MAGGIOR GETTITO DI 6 MILIONI DI EURO

Riguardo gli effetti finanziari, sulla base delle informazioni acquisite dal MISE, relative alla sola superficie delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, e considerando la riduzione forfetaria al 20% si stima una base imponibile potenziale di circa 570 milioni di euro. Applicando l’aliquota prevista del 10,6 per mille si determina un maggior gettito Imu su base annua di circa 6 milioni di euro, di cui 4,3 milioni di euro quota Stato e 1,7 milioni quota comune. Per il solo anno 2020, in base a quanto previsto dal comma 5, il gettito (circa 6 milioni di euro) sarà versato allo Stato che provvederà a ripartire la quota di spettanza ai comuni.

L’ARTICOLO INTEGRALE

Art. 37
(Imposta municipale propria per le piattaforme marine)
1. A decorrere dall’anno 2020, le piattaforme marine sono assoggettate all’imposta municipale
propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per piattaforma marina si intende la piattaforma
con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale
come individuato dall’articolo 2 del Codice della Navigazione.
2. La base imponibile dell’imposta è determinata in misura pari al 20 per cento del valore calcolato
ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato
dall’articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011.
3. L’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. E’ riservata allo Stato la quota di imposta
calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando
l’aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati ai sensi del comma 5. Non si applica la
lettera g) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4. I comuni cui spetta il gettito dell’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota del 3 per mille
sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro
della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione del gettito spettante ai comuni
individuati. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.
5. Limitatamente all’anno 2020, il versamento dell’imposta è effettuato a favore dello Stato che
provvederà all’attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base decreto di cui al comma 4.
6. Le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai
comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo
di imposta, interessi e sanzioni. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.
7. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al comma 728 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

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