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Senato

Manovra, come la maggioranza vuole cambiare le carte su energia e ambiente

Ecco alcune delle proposte di modifica alla manovra in una serie di emendamenti segnalati dai rispettivi gruppi parlamentari di M5s, Pd e Italia Viva.

Modifiche alla misura del Green New deal, con il passaggio della palla al Mise, alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione, ma anche Ecobonus per le strutture recettive e modifiche alle agevolazioni fiscali sulle infrastrutture di ricarica privata per famiglie e aziende. Sono alcune delle proposte di modifica della maggioranza alla manovra nel settore ambiente ed energia, in una serie di emendamenti segnalati dai rispettivi gruppi parlamentari di M5s, Pd e Italia Viva.

LE RICHIESTE DEI M5S

Il gruppo di emendamenti più nutrito nel settore ambiente ed energia arriva dai pentastellati. Una proposta di modifica all’articolo 11 a prima firma L’Abbate prevede che il piano di Green New Deal passi sotto il controllo del Mise (a discapito del Mef), mentre un altro modifica proposta da Anastasi prevede, “nel quadro delle politiche di implementazione del ‘Green New Deal’” per “i titolari di licenza di pubblico esercente operanti nelle città metropolitane e che svolgono attività di trasporto in Conto Proprio che rottamano i veicoli di classe Euro 4/IV o inferiori” e “per ciascun veicolo rottamato, un credito di euro 2.000 utilizzabile per la sostituzione del veicolo rottamato con veicoli commerciali ad emissioni ridotte e ad alimentazione alternativa”.

Altra proposta pentastellata, quella di Santillo che stanzia risorse per interventi di bonifica da amianto delle navi militari, mentre da Paragone arriva una disposizione per cambiare la disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione. Come? “A decorrere dal 1º gennaio 2020, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine”.

Da Moronese arriva la proposta di un Ecobonus per le strutture recettive: “Al fine di incrementare la raccolta differenziata e sviluppare un turismo sempre più sostenibile nelle destinazioni turistiche, in via sperimentale per il periodo d’imposta 2020, alle imprese ricettive turistico e alberghiere esistenti alla data del 1º gennaio 2019 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10.000 euro nel periodo d’imposta”. Il credito d’imposta “è riconosciuto per le spese relative a: l’acquisto di apparecchiature di compostaggio, acquisto di cassonetti speciali per la raccolta dei rifiuti, acquisto di impianti di naturizzazione dell’acqua finalizzato all’eliminazione della plastica e più in generale ogni altro acquisto riconducibile ad obiettivi concreti in tema di sostenibilità ambientale”.

Tra le proposte di modifica all’articolo 12 il pentastellato Pellegrini prevede l’istituzione di un fondo presso il Mit “per la promozione del trasporto sostenibile con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzato al riconoscimento di contributi per l’acquisto di biciclette e cargo bike e di biciclette elettriche e cargo bike elettriche a pedalata assistita”. Il contributo è riconosciuto nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di Iva: fino a un massimo di 50 euro per l’acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica; fino a un massimo di 100 euro per l’acquisto di una cargo bike nuova di fabbrica; fino a un massimo di 200 euro per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, ovvero una cargo bike elettrica. Pavanelli propone, invece, per il 2020 che “a ogni comune con almeno centomila abitanti” sia “assegnato in via sperimentale un contributo pari a cinquantamila euro finalizzati alla realizzazione di percorsi di Green mobility denominati ‘Piedibus’ e Ciclobus”. Ancora Anastasi prevede modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l’acquisto di veicoli non inquinanti riconoscendo il contributo statale anche per gli anni 2020 e 2021, ma anche modifiche alle agevolazioni fiscali sulle infrastrutture di ricarica privata per famiglie e aziende che vengono innalzate fino al 65% per le prime e fino a 100.00 euro per le piccole e medie imprese. Infine, sempre Anastasi chiede di modificare le tabelle degli incentivi per l’acquisto di autoveicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km.

All’articolo 19 il pentastellato Fenu propone di incrementare la dotazione del Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica, istituendo anche una sezione dedicata al rilascio di garanzie per far fronte alle necessità finanziarie di cui agli interventi per le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa. E in un altro emendamento propone modifiche alle misure in materia di detrazioni per i pannelli solari: “La cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari è possibile per i soli soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a) e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917’”. Girotto propone, infine, un articolo 19-bis sulla cumulabilità degli incentivi concessi ai sistemi di accumulo connessi ad impianti fotovoltaici

LE RICHIESTE DEL PD

Dal Pd è arrivato un emendamento di Collina su misure per la conversione a gas di autoveicoli: “Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell’aria del trasporto stradale e promuovere l’impiego dei carburanti alternativi” a “coloro che negli anni 2020, 2021 e 2022 installano su autoveicoli di categoria M1 di classe ”Euro 3” o ”Euro 4” impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo pari a euro cinquecento”. All’articolo 19 la proposta di modifica di Manca riguarda incentivi per “l’acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata di erogazione uguale o inferiore a 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri, sostenute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2022”, a cui viene riconosciuto un importo “fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro”.Infine da Ferrari viene chiesta l’aggiunta di un Art. 19-bis per incrementare di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo per la crescita sostenibile.

LE RICHIESTE DI ITALIA VIVA

Da Italia Viva arriva una proposta per favorire la mobilità sostenibile “sostituendo il materiale rotabile alimentato a diesel, con mezzi alimentati a combustibili meno inquinanti”. Il tutto incrementando di 50 milioni di euro il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.Per quanto riguarda la proroga per le spese di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia, sempre Comincini propone di innalzare le soglie da 65 a 75% e da 50 a 65%.

GLI EMENDAMENTI SEGNALATI DA M5S NEL SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

11.3, 11.1, 11.2, 11.23, 11.0.1 (testo2), 11.0.20, 11.0.22 (testo2), 11.0.42, 12.17, 12.19, 12.23, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.33 19.59, 19.77, 19.0.4, 19.0.24, 19.0.46, 94.0.3

GLI EMENDAMENTI SEGNALATI DAL PD NEL SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

12.0.7 19.39, 19.0.25, 94.10

GLI EMENDAMENTI SEGNALATI DA ITALIA VIVA NEL SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

12.0.61, 19.1-19.32 (testo 2), 19.32, 19.37, 19.0.57

IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI M5S SEGNALATI PIU’ IMPORTANTI

11.1
L’Abbate, Santillo, Dell’Olio, Di Girolamo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;
b) al comma 2, le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;
c) al comma 3, le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;
d) al comma 4, le parole: «Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti:«Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «il Ministero dell’economia e delle finanze può operare» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico può operare»;
e) al comma 10, le parole: «I decreti di cui al comma 4 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 2, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificati da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati i dati e le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze».
11.23
Anastasi, Santillo, Dell’Olio, Puglia
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
«12-bis. Nel quadro delle politiche di implementazione del ”Green New Deal” e delle misure per il contenimento delle emissioni climalteranti ed inquinanti nelle Città Metropolitane, ai titolari di licenza di pubblico esercente operanti nelle città metropolitane e che svolgono attività di trasporto in Conto Proprio che rottamano i veicoli di classe Euro 4/IV o inferiori è riconosciuto, per ciascun veicolo rottamato, un credito di euro 2.000 utilizzabile per la sostituzione del veicolo rottamato con veicoli commerciali ad emissioni ridotte e ad alimentazione alternativa, ai sensi del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, di recepimento della Direttiva 2014/94/EU.
12-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 12-bis, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 versati all’entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022.».

11.0.20
Santillo, Mininno, Leone, Floridia, Moronese, Di Girolamo, La Mura, Puglia
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente
«Art. 11-bis.
(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)
1. All’articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: ”edifici pubblici contaminati da amianto”, sono inserite le seguenti: ”comprese le navi militari,”.
2. Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto di cui all’articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

11.0.1 (testo 2)
Paragone, Botto, Corrado, Marinello, Pavanelli, Lanzi, Lannutti, Giannuzzi
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)
1. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n.124 i commi 59 e 60 sono abrogati.
2. All’articolo 35, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, il comma 2 è sostituito dal seguente:
”2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n.124, a decorrere dal 1º gennaio 2020, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n.  186. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1º gennaio 2020, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore dì energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In relazione all’evoluzione del mercato al dettaglio dell’energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell’esito di monitoraggi sull’andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma”.
3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con: le delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui all’articolo 18, comma 1, del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n.  186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a 10 anni.
4. L’offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio dei Mercato del Giorno Prima – MGP il mese precedente la data di offerta.
5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.
6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.
7. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, pari a 5,8 miliardi a decorrere dall’anno 2020 si provvede nel limite di quanto stabilito dall’articolo 27, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2016, n.  150».

11.0.22 (testo 2)
Moronese, L’Abbate, Matrisciano, Naturale, Puglia
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente
«Art. 11-bis.
(Ecobonus per le strutture recettive)
1. Al fine di incrementare la raccolta differenziata e sviluppare un turismo sempre più sostenibile nelle destinazioni turistiche, in via sperimentale per il periodo d’imposta 2020, alle imprese ricettive turistico e alberghiere esistenti alla data del 1º gennaio 2019 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10.000 euro nel periodo d’imposta sopra indicato per gli interventi di cui al comma 2.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a: l’acquisto di apparecchiature di compostaggio, acquisto di cassonetti speciali per la raccolta dei rifiuti, acquisto di impianti di naturizzazione dell’acqua finalizzato all’eliminazione della plastica e più in generale ogni altro acquisto riconducibile ad obiettivi concreti in tema di sostenibilità ambientale.
3. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge a marzo 2010, n.  40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i con hotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020:  –  ;
2021:  –  12.000.000;
2022:  –  6.000.000.

12.17
Marco Pellegrini, Matrisciano, Gallicchio, Dell’Olio, Pesco
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la promozione del trasporto sostenibile con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzato al riconoscimento di contributi per l’acquisto di biciclette e cargo bike e di biciclette elettriche e cargo bike elettriche a pedalata assistita.
3-ter. Il contributo è riconosciuto nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di Iva:
a) fino a un massimo di 50 euro per l’acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica;
b) fino a un massimo di 100 euro per l’acquisto di una cargo bike nuova di fabbrica;
c) fino a un massimo di 200 euro per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, ovvero una cargo bike elettrica, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h;
3-quater. I contributi sono riconosciuti secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande e comunque nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 10.000.000;
2021: – ;
2022: – .

12.23
Pavanelli, Pirro
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Per l’anno 2020 a ogni comune con almeno centomila abitanti, come da rilevazione ISTAT al 1º gennaio 2019, è assegnato in via sperimentale un contributo pari a cinquantamila euro finalizzati alla realizzazione di percorsi di Green mobility denominati ”Piedibus” e Ciclobus. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione del contributo di cui al periodo precedente».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 2.500.000;
2021: – 2.500.000;
2022: – 2.500.000.
12.04
Anastasi, Santillo, Dell’Olio, Bottici
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l’acquisto di veicoli non inquinanti)
1. Il contributo statale di cui all’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto anche per gli anni 2020 e 2021.
2. Le eventuali risorse residue del fondo di cui all’articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono utilizzate per concedere il contributo statale di cui al comma precedente per l’anno 2020.
3. Per l’anno 2021 è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 10.000.000;
2021: – 5.000.000;
2022: -.

12.0.5
Anastasi, Santillo, Dell’Olio, Puglia, Bottici
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche alle agevolazioni fiscali sulle infrastrutture di ricarica privata per famiglie e aziende)
1. All’articolo 16-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: ”dal 1º marzo 2019”, sono sostituite dalle seguenti: ”dal 1º gennaio 2020”;
2) la parola: ”dieci” è sostituita dalla parola: ”tre”;
3) le parole: ”nella misura del 50 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 65 per cento”;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
”2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle infrastrutture di ricarica installate in ambito privato non accessibile al pubblico di potenza pari a 3,7 kW, che consentano la ricarica in modo 3 secondo le Norme IEC 61851 -1;
2-ter. Per le piccole e medie imprese, le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 2-bis si applicano su un ammontare di spesa fino a 100.00 euro comprensiva dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 100 kW e dei costi collegati al passaggio dalla bassa alla media tensione”;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
”3-bis. Per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all’articolo 14, comma 2-ter, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; relativamente alle spese di cui comma 3, si applicano in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, n. 165110.”».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000;
2022: – 20.000.000.

12.0.6
Anastasi, Santillo, Dell’Olio, Puglia
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Incentivi per l’acquisto di autoveicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km)
1. Al comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:
CO2 g/km
Contributo (euro)
0-20
6.000
21-60
2.500
2) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:
CO2 g/km
Contributo (euro)
0-20
4.000
21-60
1.500
2. Al comma 1041, è aggiunto, in fine il seguente periodo: ”Eventuali risorse residue provenienti dalle annualità precedenti sono riassegnate alle annualità successive”».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000;
2022: – 5.000.000.

19.0.4
Fenu, Santillo, Dell’Olio
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica)
1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3.1 è inserito il seguente:
”3.1-bis. Nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie per far fronte alle necessità finanziarie di cui agli interventi di cui al comma 3.1 del presente articolo per le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo. Alla sezione dedicata sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022”.
2. Le risorse di cui all’articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non già impegnate per i fini di cui al comma 9 dello stesso articolo, nonché le risorse impegnate ma non spese entro il 1º gennaio 2020, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica di cui all’articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

19.0.24
Girotto, Guidolin, Anastasi, Dell’Olio, De Petris
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Cumulabilità degli incentivi concessi ai sistemi di accumulo connessi ad impianti fotovoltaici)
1. All’articolo 26, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
”3-bis. Gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, possono fruire della detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli incentivi di qualsiasi natura, incluse le detrazioni fiscali, riconosciuti per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, sono cumulabili con altri incentivi riconosciuti sulla produzione elettrica dai medesimi impianti”.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – ;
2021: – 40.000.000;
2022: – 20.000.000.

19.0.46
Fenu, Santillo, Dell’Olio, Puglia, Bottici
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure in materia di detrazioni per i pannelli solari)
1. Al comma 3-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: ”Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”, sono sostituite con le seguenti: ”La cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari è possibile per i soli soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a) e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000;
2022: – 15.000.000.

IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI PD SEGNALATI PIU’ IMPORTANTI

12.0.7
Collina, Ferrari, Laus
Dopo l’articolo, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis.
(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)
1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell’aria del trasporto stradale e promuovere l’impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che negli anni 2020, 2021 e 2022 installano su autoveicoli di categoria M1 di classe ”Euro 3” o ”Euro 4” impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo pari a euro cinquecento.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all’impianto e all’operazione di installazione.
3. I costruttori e gli importatori degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all’installatore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell’impianto di alimentazione a GPL o metano.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l’installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l’importatore dell’impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall’installatore entro sessanta giorni dall’emissione della fattura:
a) copia della fattura per l’installazione, con attestazione di conformità all’originale apposta dal soggetto emittente;
b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l’avvenuta installazione, o attestazione equipollente.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. All’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 80 milioni di euro per il 2020, in 80 milioni di euro per il 2021 e in 80 milioni di euro per il 2022, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 del precedente articolo 11. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2020-2022 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

19.39
Manca, Ferrari
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserita la seguente: ”c) per l’acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata di erogazione uguale o inferiore a 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri, sostenute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro”».
Conseguentemente, all’articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l’anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l’anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 202 milioni di euro per l’anno 2020, di 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 363 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 328 milioni di euro per l’anno 2025 e di 409 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026».

19.0.25
Ferrari, Rampi, Rossomando, Manca
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Fondo per la crescita sostenibile)
1. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23, comma 2, del citato decreto-legge n, 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi per la riconversione e la riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2020:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2021:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2022:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI ITALIA VIVA SEGNALATI PIU’ IMPORTANTI

12.0.61
Comincini, Conzatti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile, sostituendo il materiale rotabile alimentato a diesel, con mezzi alimentati a combustibili meno inquinanti a trazione elettrica, il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 2012, è incrementato di 50 milioni».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000;
2022: – 50.000.000.

19.1
Comincini, Conzatti
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:
”a) all’articolo 14 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”65 per cento” con le parole: ”75 per cento” e le parole: ”50 per cento” con le parole: ”65 per cento”.
2. All’articolo 25, comma 1, sostituire le parole: ”incrementata al 90 per cento” con le parole: ”incrementata al 65 per cento”.
3.

19.1-19.32 (testo 2)
Comincini, Conzatti, Faraone, Parente
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), premettere la seguente lettera:
«a) all’articolo 14 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”65 per cento” con le seguenti: ”75 per cento” e le parole: ”50 per cento” con le seguenti: ”65 per cento”»;
b) alla lettera b), aggiungere infine il seguente numero:
”2-bis) dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
‘1.1. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano finalizzati anche all’eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n.  503, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 65 per cento qualora gli interventi di cui al presente comma siano pari almeno al 15 per cento delle spese complessive sostenute”’».
Al comma 1, sostituire le parole: «incrementata al 90 per cento» con le parole: «incrementata al 65 per cento».
Alla fine del comma 1 dell’articolo 2 della legge 9 febbraio 1989, n.  13 è aggiunto il seguente periodo: «le innovazioni di cui al presente comma sono innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120, secondo comma, numero 2) del codice civile».
Conseguentemente, all’articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l’anno 2020» con le seguenti: «213,6 milioni di euro per l’anno 2020» e le parole: «421 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026» con le seguenti: «378,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».

19.37
Marino, Conzatti, Comincini
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modifiche:
1. Al comma 3.1, dopo le parole: ”legge 24 dicembre 2007, n. 244”, sono inserite le seguenti: ”, oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all’ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo”;
2. Dopo il comma 3.1, sono aggiunti i seguenti:
«3.1-bis. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative relative all’accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario di cui al comma 3.1.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quantificati in 10,3 milioni di euro a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all’articolo 99 comma 2”».

19.0.57
Comincini, Conzatti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifica alla disciplina sulla detrazione di imposta per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)
1. All’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 sono abrogati.».

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