Advertisement vai al contenuto principale
Dl Energia

Manovra: i cardini sono Green New Deal, bond verdi e tagli ai sussidi dannosi

La manovra mette nero su bianco quanto promesso negli ultimi mesi dal governo sulla sostenibilità

È arrivata nella serata di ieri la prima intesa sulla Manovra nel vertice di maggioranza che conferma l’intenzione del governo di procedere con Green New Deal, green bond, ecobonus e rimodulando i sussidi dannosi per l’ambiente. Molte, dunque, le disposizioni su energia e ambiente secondo quanto emerge dalla bozza della manovra che energiaoltre.it ha visionato.

IL FONDO PER IL NEW GREEN DEAL AL MEF

Arriva in manovra un fondo incardinato presso il ministero dell’Economia da 470 milioni di euro per l’anno 2020, di 930 milioni di euro per l’anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 da destinare al Green New Deal. Una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, vale a dire la direttiva che istituisce il sistema di scambio di quote di CO2 Ets. Alla costituzione del fondo concorrono infatti i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell’ambiente. Attraverso questo fondo il Mef è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell’80%, per sostenere programmi specifici di investimento e/o operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzate a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell’economia, l’economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l’adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali, spiega la manovra.

Il Mef può anche sostenere queste operazioni attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata. Per le attività connesse il Ministero dell’economia può operare attraverso società in house o attraverso il gruppo BEI quale banca dell’Unione europea. Tra le novità della manovra è prevista la possibilità, tra le altre, di concedere un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell’investimento stesso, oppure di concedere a titolo oneroso, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, fondi ai condomìni connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell’efficienza energetica. Gli interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, si legge nel testo della manovra.

ARRIVANO I GREEN BOND

“La quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo e più in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tra le spese rilevanti nell’ambito dell’emissione di titoli di Stato cosiddetti Green [o Sustainable]”, si legge nel testo della manovra. “Le suddette emissioni di titoli di Stato Green [o Sustainable] saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal Bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui al presente articolo, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli”. Ai fini dell’emissione dei titoli di Stato Green Bond “è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni”. Al fine di assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del “Green climate fund” è autorizzata, infine in manovra, la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si legge ancora nel testo della manovra.

PROROGA ECOBONUS

La manovra, come promesso, proroga la detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia per tutto il 2020.

RIMODULAZIONE SELETTIVA DEI SUSSIDI DANNOSI PER L’AMBIENTE

Arriva in manovra anche la rimodulazione selettiva dei sussidi dannosi per l’ambiente a cominciare dalle accise sul gasolio commerciale che ricomprende anche la categoria da Euro 3 a quelle inferiori a cominciare dal 2021. Stesso discorso per i prodotti energetici utilizzati per produrre energia elettrica. “Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l’ambiente dall’emissione di gas responsabili dell’effetto serra e di polveri sottili” sono apportate modifiche al rialzo per le accise previste nel testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Rientrano nella previsione della norma i prodotti energetici “utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica” e i prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore; ma anche i prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l’alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni”. Rientrano nelle previsioni della norma, ad esempio, anche Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese che pagheranno accise per 15,00 euro ogni mille chilogrammi; per uso riscaldamento da imprese 12,00 euro per mille chilogrammi; per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica 11,8 euro per mille chilogrammi, si legge nel testo della manovra.

IMPOSTA SUL CONSUMO DELLA PLASTICA MONOUSO

E’ istituita in manovra una imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego, i MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. L’imposta non è dovuta sui MACSI che risultino compostabili. Sono considerati MACSI “anche i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche” che “consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI”. Per i MACSI, l’obbligazione tributaria “sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea e diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo dei MACSI”. L’imposta “è fissata nella misura di 1,00 euro per chilogrammo di materia plastica” contenuta nei MACSI, sottolinea il testo della manovra.

VIA ALLE ESENZIONI DELLE ROYALTY PER LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI

Prevista in manovra anche una norma in materia di royalties per eliminare le esenzioni dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi. “A decorrere dai versamenti dovuti per l’anno 2020, per ciascuna concessione” il “valore dell’aliquota di prodotto già oggetto di esenzione, corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, ed ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare, è interamente versata all’entrata del bilancio dello Stato”, si legge nella manovra.

GLI ARTICOLI DELLA MANOVRA IN VERSIONE INTEGRALE

Art. 11 della manovra
(Green new deal)
1. 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l’anno 2020, di 930 milioni di euro per l’anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dalla direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003.
Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni che viene versata all’entrata del bilancio dello Stato da parte del GSE e resta acquisita all’erario.
2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell’80%, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e/o operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzate a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell’economia, l’economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l’adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è altresì autorizzato ad intervenire al fine di sostenere le operazioni di cui al comma 2 del presente articolo attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata.
4. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, il primo dei quali da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è individuato l’organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità del comma 2, secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalità e condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 2, per la partecipazione indiretta in quote di capitale e/o di debito di cui al comma 3, la ripartizione dell’intervento sui diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di cui ai commi 2 e 3 e quello di cui al successivo comma 5, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per le attività connesse all’attuazione dei commi 2 e 3, il Ministero dell’economia e delle Finanze può operare attraverso società in house o attraverso il gruppo BEI quale banca dell’Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai commi 2 e 3,) è autorizzata l’istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.
5. Nell’ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell’Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell’Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.
6. Per le finalità di cui al comma 2:
a) possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 30, commi 2 e 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
b) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui alla lettera a) relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, può essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell’investimento medesimo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2020, 40 milioni di euro nel 2021 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
c) è esteso l’ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, commi da 855 a 859, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le medesime finalità e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso ai sensi dell’articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, gli interventi agevolativi di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono essere integrati, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20% delle spese ammissibili a valere su risorse dei Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE), sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le Amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90% delle spese ammissibili. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l’erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al presente comma possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell’intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere aggiornata la disciplina di attuazione di cui all’art. 29, comma 2, del decreto – legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
7. All’art.1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c-bis) Nell’ambito del fondo di garanzia di cui alla lettera c) è istituita una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomìni, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell’efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro l’anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l’intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all’8% dell’importo garantito. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell’efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l’operatività della garanzia dello Stato e per l’incremento della dotazione della sezione speciale.”.

8.. La quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo e più in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tra le spese rilevanti nell’ambito dell’emissione di titoli di Stato cosiddetti Green [o Sustainable]. Le suddette emissioni di titoli di Stato Green [o Sustainable] saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal Bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui al presente articolo, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli.
9. Ai fini dell’emissione dei titoli di Stato Green [o Sustainable] Bond [per coerenza con comma precedente che non usa il termine Bond], è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al successivo comma 10. Le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze [o del Presidente del Consiglio dei Ministri] da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
10. I decreti di cui al comma 4 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 2, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificati da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell’impatto degli interventi previsti dal presente articolo e di quelli finanziati con il Fondo Investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all’articolo 7 e più in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste, necessarie anche per il rispetto degli impegni con l’Unione Europea, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati che verranno raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Comitato Interministeriale di cui al comma 9, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell’ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 8.
11. Agli oneri recati dal comma 4 e dal comma 10, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, nei limiti di 1 milione di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi.
12. Al fine di assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del “Green climate fund” di cui alla legge 4 novembre 2016, n. 204, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

Art. 16 della manovra
(Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia)
1. Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2020”;
2) al comma 2, nella lettera b-bis), al primo periodo, le parole “sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti “sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020” e, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi;
3) al comma 2-bis, le parole “sostenute nell’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti “sostenute nell’anno
2020” ;
b) all’articolo 16:
1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2020”;

2) al comma 2, le parole “1° gennaio 2018” sono sostituite dalle seguenti “1° gennaio 2019”, le parole “anno 2019” sono sostituite dalle seguenti “anno 2020”, le parole “anno 2018”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti “anno 2019”, le parole “nel 2019” sono sostituite dalle seguenti “nel 2020”.

Art. 71 della manovra
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)
1. All’articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nell’alinea, le parole: ”di categoria euro 2 o inferiore”, sono sostituite dalle seguenti: “di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei
veicoli di categoria euro 4 o inferiore”.
Art. 72
(Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica)
1. Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l’ambiente dall’emissione di gas responsabili dell’effetto serra e di polveri sottili, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 21, il comma 9 è sostituito dai seguenti:
“9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l’applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell’Allegato I; le stesse aliquote sono applicate:
a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore;
c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l’alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.”;
9-bis. n caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.
9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente b) gas naturale
c) gas di petrolio liquefatti
d) gasolio
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali f) carbone, lignite e coke
0,194 kg per kWh 0,220 mc per kWh 0,173 kg per kWh 0,186 kg per kWh 0,194 kg per kWh 0,312 kg per kWh”; b) nell’Allegato I:
1) nella voce “Oli da gas o gasolio”, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:
“usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri”; 2) dopo la voce “Oli da gas o gasolio”, è inserita la seguente voce:
“Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: esenzione”;
3) le parole “Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.“ sono sostituite dalle seguenti:
“Oli combustibili:
usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi; per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi; Olimineraligreggi,naturaliusatiperlaproduzionedirettaoindirettadienergiaelettrica: euro15,4 per mille chilogrammi;”;
4) nella voce “Gas di petrolio liquefatti”, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:
“usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi;”; 5) nella voce “Gas naturale”, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:
“per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi;”;
6) le parole da “ Carbone, lignite e coke” a “9,20 euro per mille chilogrammi” sono sostituite dalle seguenti:
“Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi; per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;
per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi.”;
c) nella Tabella A, il punto 11 è abrogato.

Art. 74 della manovra
(Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego)
1. E’ istituita una imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, d’ora in avanti indicati come MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. L’imposta non è dovuta sui MACSI che risultino
compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432.
2. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui al comma 1, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 1, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.
3. Per i MACSI, l’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea e diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 6, nel territorio nazionale.
4. Obbligato al pagamento dell’imposta di cui al comma 1 è:
a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l’importatore.
5. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali sia stata già pagata l’imposta di cui al comma 1 da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 1.
6. L’immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale si verifica:
a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali; b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea:
1) all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica;
2) all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.
7. L’imposta di cui al comma 1 è fissata nella misura di 1,00 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 1 contenuta nei MACSI.
8. L’accertamento dell’imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta. La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere a) e b), all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 11. Entro il termine di cui al presente comma è effettuato il versamento dell’imposta dovuta.
9. L’imposta di cui al comma 1 non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l’imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero l’esportazione, l’imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all’esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento.
10. L’imposta, determinata ai sensi del comma 8, non è versata qualora l’importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 10,00. In tal caso non si provvede altresì alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 8.
11. Nella dichiarazione di cui al comma 8 sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 1 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell’opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l’imposta di cui al medesimo comma 1 risulti già versata da altri soggetti obbligati.
12. Fatto salvo quanto previsto al comma 13, il pagamento dell’imposta di cui al comma 1 è effettuato entro il termine di cui al comma 8 esclusivamente tramite il versamento unitario previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell’imposta di cui al comma 1, i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.
13. Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, l’imposta è accertata e riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. L’imposta di cui al comma 1 non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell’ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) n.1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.
14. I funzionari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svolgono le attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta di cui al comma 1, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La Guardia di Finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo, effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68”.

15. Per l’imposta di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva. Non si procede all’iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all’imposta di cui al comma 1, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 10,00.
16. L’imposta di cui al comma 1 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l’azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10,00.
17. Il mancato pagamento dell’imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa non inferiore comunque a 500,00. In caso di ritardato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 8 e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00. Per l’irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all’imposta di cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
18. Con provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il mese di febbraio dell’anno 2020, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 8, alle modalità per il versamento dell’imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all’imposta di cui al comma 1 a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, allo svolgimento delle attività di cui al comma 14, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 15 nonché alle modalità per lo scambio di informazioni tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 18.

Art. 89 della manovra
(Royalties – Eliminazione delle esenzioni dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi)
1. All’articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 3, 6, 6-bis e 7 sono soppressi.
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: “7-bis. A decorrere dai versamenti dovuti per l’anno 2020, per ciascuna concessione, al netto delle produzioni di cui al comma 2, il valore dell’aliquota di prodotto già oggetto di esenzione, corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, ed ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare, è interamente versata all’entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo.”
2. Il presente articolo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in gazzetta ufficiale.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.

Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo SPAM e non passiamo la tua email a Terzi

Torna su