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Dl Fiscale

Milleproroghe in Gazzetta: confermate norme su Gse e Fine tutela

Secondo quanto si legge nel testo del Milleproroghe, entro fine febbraio dovrebbe arrivare il dpcm per il commissariamento del Gse

Tutto confermato rispetto alle bozze circolate prima del via libera del governo per il decreto legge “Milleproroghe” in materia di energia e ambiente. Il testo è ufficialmente nero su bianco nella Gazzetta Ufficiale dell’ultimo dell’anno e reca, tra i provvedimenti più importanti, il rinvio del Fine tutela per il mercato dell’energia, gli incentivi all’elettrico e il commissarimento del Gse.

IL RINVIO DEL FINE TUTELA E INCENTIVI ELETTRICO

All’articolo 12 sono confermati il rinvio del fine tutela e gli incentivi alle auto elettriche: per queste ultime gli incentivi totali saranno di 8 milioni di euro per gli acquisti nel 2020, sostituendo auto dalla classe 0 alla classe 4. La prima disposizione prevede invece che il Mise, sentita l’Arera definisce con decreto entro 90 giorni “le modalità ed i criteri dell’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato” che passa dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2022. Sempre con decreto Mise vengono poi fissati “i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione e la permanenza” nell’Albo venditori i cui iscritti devono garantire “l’affidabilità nel tempo del soggetto iscritto” e consentire anche “un efficace contrasto a possibili condotte contrastanti con i generali principi, legali e regolatori, che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori”.

IL GSE

All’articolo 40 è previsto invece il commissariamento del Gse. Entro 60 giorni – a fine febbraio quindi – dovrà essere emanato un dpcm su proposta del ministro dello Sviluppo economico e del ministro dell’Economia per la nomina di un
commissario ed un vicecommissario per il Gse, che rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. “Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario”

I TESTI INTEGRALI

Art. 12

Proroga di termini in materia di sviluppo economico

1. Il contributo di cui all’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ riconosciuto, nel limite di 8 milioni di euro, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell’anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. All’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle lettere a) e b), le parole: «alle classi Euro 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «alle classi da Euro 0 a Euro 4».
3. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»; b) al comma 59, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalita’ ed i criteri dell’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo altresi’ conto della necessita’ di concorrenza, pluralita’ di fornitori e di offerte nel libero mercato»; c) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020», sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»; d) il comma 81 e’ sostituito dal seguente: «81. Sentita l’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati i criteri, le modalita’ e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita’ per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco di cui al comma 80. Tali requisiti devono garantire l’affidabilita’ nel tempo del soggetto iscritto e consentire, anche
mediante gli interventi di cui al comma 82, un efficace contrasto a possibili condotte contrastanti con i generali principi, legali e regolatori, che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori. A tal fine, si distinguono almeno: a) i requisiti imprescindibili per la permanenza nell’elenco, il cui venir meno comporta l’esclusione dall’elenco salvo che l’impresa non vi abbia posto tempestivo rimedio; b) i requisiti connessi a indicatori generali sullo svolgimento dell’attivita’, il cui venir meno comporta, qualora l’impresa di vendita non vi ponga rimedio in tempi ragionevoli, l’avvio di un’istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico volta a valutare la complessiva gestione dell’attivita’ ai fini delle valutazioni e delle decisioni di cui al successivo comma 82.»; e) il comma 82 e’ sostituito dal seguente: «82. L’elenco di cui al comma 80 e’ pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita’ ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all’elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali principi richiamati che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l’esclusione dall’Elenco.».
4. Le disposizioni di cui all’articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020.

Art. 40

Disposizioni in materia di organizzazione della societa’ GSE S.p.a.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze, un commissario ed un vicecommissario per la societa’ GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione decade alla data di nomina del commissario, senza l’applicazione dell’articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della societa’ GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attivita’ e’ corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le societa’ controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
2. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e puo’ svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal
commissario. Al vicecommissario e’ corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50% di quello previsto per la carica di
amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le societa’ controllate dal Ministero dell’economiae delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166. Milleproroghe Milleproroghe Milleproroghe Milleproroghe Milleproroghe Milleproroghe Milleproroghe

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