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Rinnovabili Termiche

Obbligo rinnovabili quando si costruisce un edificio? No (se non ci sono risorse)

Che cosa dice la sentenza del Tar Piemonte vista l’incapacità economica di un comune di Val di Susa. L’approfondimento di Luca Martino

Gli obblighi di integrazione delle rinnovabili nella costruzione di nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti possono essere derogati non solo quando non vi è la possibilità tecnica di realizzare gli impianti o è presente un allaccio a una rete di teleriscaldamento ma anche quando ci si trovi in uno stato di incapacità economica.

LA SENTENZA

Lo ha stabilito il Tar Piemonte con una recentissima sentenza (la n. 161 del 7/2/2018) con la quale il magistrato amministrativo, ha rilevato che il Comune di Vanaus (in Val di Susa) aveva conferito l’appalto di costruzione di una nuova scuola ad una ditta che aveva previsto la costruzione di un impianto di riscaldamento con caldaia a GPL e solare termico, non fotovoltaico, con la previsione di soluzioni di minimizzazione delle dispersioni di calore, non per l’impossibilità tecnica di altre alternative ma per l’incapacità di natura economica del Comune.

LO SCENARIO

Derogando, di fatto, alla legge (l’art. 11 del decreto n. 28/2011) che prevede gli obblighi d’integrazione delle rinnovabili nei nuovi edifici e in quelli sottoposti a ristrutturazioni. La sentenza rappresenta un precedente importante, soprattutto per le amministrazioni locali  con bilanci in deficit, ma anche per i privati, che in questo modo potrebbero operare scelte non conformi a quanto prescritto dalle norme che chiedono una riduzione dei consumi di energia da fonti fossile e delle emissioni.

Luca Martino

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