Advertisement Skip to content
Caro-energia

Oneri di sistema, ecco gli impegni per il governo giallo-verde

La commissione Attività Produttive di Montecitorio ha votato all’unanimità le risoluzioni unificate di PD, Lega e M5S per chiedere lo stop alla socializzazione degli oneri, un albo venditori, un tavolo al Mise e accesso al bonus elettrico più semplice

Via libera all’unanimità in commissione Attività produttive della Camera, alla risoluzione sugli oneri di sistema nel testo che ha unificato le proposte di Gianluca Benamati (Pd), Andrea Vallascas (M5S) e Giorgia Andreuzza (Lega). Testo che impegna il governo a impedire la socializzazione dei mancati pagamenti degli oneri stessi, a realizzare un albo dei venditori e a garantire una fruizione più semplice del bonus elettrico.

ManovraCOSA DICE LA RISOLUZIONE E SU COSA IMPEGNA IL GOVERNO

Partito a ottobre 2018 il ciclo di audizioni su proposta di Benamati, all’interno del testo, la commissione di Montecitorio chiede che il governo si impegni in primis “a dare attuazione, in tempi brevi” all’istituzione dell’albo venditore previsto dalla legge Concorrenza 2017, cioè l’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali. Ciò “al fine di garantire stabilità e certezza nel mercato dell’energia elettrica”. E di predisporre criteri e requisiti, “per l’iscrizione e per la permanenza” delle aziende che siano “sufficientemente selettivi da rendere lo strumento il più possibile efficace per la prevenzione di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che, l’inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali”.

STOP A OPPORTUNISMI

Per quanto riguarda gli oneri di sistema, i deputati chiedono innanzitutto iniziative normative per contrastare “possibili comportamenti opportunistici che possano pregiudicare l’esazione” degli oneri di sistema dando ad Arera il compito di predisporre “misure idonee” attraverso “la verificabilità, da parte del Sistema informativo integrato di Acquirente unico, dei flussi degli oneri generali realmente pagati dai consumatori e versati dai venditori, garantendo adeguata trasparenza dei processi e idonee forme di tutela per i consumatori e versati dai venditori”.

BONUS ELETTRICO PIU’ SEMPLICE E TAVOLO STAKEHOLDERS-MISE

Infine sul bonus elettrico viene chiesto che si mettano nero su bianco norme per assicurare una più semplice ed immediata fruizione del bonus in bolletta a favore degli aventi diritto “al fine di contrastare la povertà energetica e di ridurre il rischio morosità”. La risoluzione chiude chiedendo “opportune iniziative” per “individuare le garanzie che i venditori di energia elettrica, e più in generale, gli utenti del servizio di trasporto devono prestare per il versamento degli oner generali di sistema, in linea con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato” e di istituire presso il ministero dello Sviluppo economico “un tavolo tecnico di lavoro finalizzato ad assicurare un periodico confronto tra trader, operatori del settore ed associazioni di consumatori e a favorire la discussione e l’approfondimento necessari per la risoluzione di eventuali criticità”.

BENAMATI: OK UNANIME CONTRO SOCIALIZZAZIONE MANCATI PAGAMENTI

“La risoluzione, approvata oggi all’unanimità, è un primo, importante passo per impedire la socializzazione dei mancati pagamenti degli oneri generali di sistema per l’energia elettrica”, ha commentato Gianluca Benamati, vice-presidente della Commissione Attività produttive della Camera e anche primo firmatario della risoluzione. “Il voto di oggi – ha spiegato – va inquadrato nel contesto del lavoro svolto per cercare di superare la situazione problematica che si è venuta creando con la sentenza del Tar e del Consiglio di Stato, secondo cui i mancati pagamenti da parte dei clienti finali o i mancati versamenti da parte delle società di vendita e distribuzione di tali oneri dovevano essere a carico dei clienti finali. Il testo approvato oggi indica la strada da percorrere per arrivare a una soluzione. Prevede: l’accelerazione nella definizione di un elenco dei fornitori con criteri molto stringenti per l’ammissione e requisiti per il mantenimento dei contratti di fornitura elettrica, in modo da prevenire le condotte scorrette; l’uso più efficace dei dati del sistema informativo integrato di Acquirente unico per combattere i comportamenti scorretti dei clienti finali e per identificare le aziende che incassano ma non riversano; di individuare meccanismi di garanzia da apporre per impedire la diretta ricaduta degli oneri generali di sistema non incassati sui clienti finali. E’ vero che resta ancora del cammino da fare ma, anche considerata l’unanimità del voto, con questa risoluzione un rimedio definitivo al problema è ora a portata di mano”, ha concluso Benamati.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,
premesso che:
gli oneri generali di sistema, individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 («Misure urgenti per la crescita del Paese»), gravano sulla bolletta di energia elettrica, pur non essendo legati alla fornitura del servizio, bensì destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;
la disciplina dell’imposizione e dell’esazione degli oneri generali del sistema elettrico, nonché la gestione del gettito derivante è definita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente), ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni;
al fine di assicurare il gettito necessario alla corresponsione degli incentivi e al perseguimento delle altre finalità di interesse generale previste dalla legge, l’Autorità ha stabilito che la riscossione degli oneri generali di sistema, in quanto maggiorazioni dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica, segua la stessa filiera di distribuzione e vendita dell’energia elettrica: i clienti finali pagano gli oneri generali – insieme alle altre voci che compongono la bolletta – ai venditori, i quali li pagano, a loro volta, con le fatture del servizio di trasporto ai distributori, che quindi li versano su appositi conti istituiti, per le varie componenti, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ovvero direttamente al Gestore dei servizi energetici (GSE) nel caso della componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili;
secondo quanto stabilito dall’Autorità in merito alle modalità di esazione degli oneri generali, il rischio correlato alla morosità della controparte grava su ciascun soggetto coinvolto della filiera, obbligandolo a versare gli oneri generali indipendentemente dal loro effettivo incasso;
per coordinare la prestazione di garanzie contrattuali con le tempistiche di fatturazione tra i diversi soggetti della filiera, l’Autorità ha inoltre adottato la disciplina del codice di rete (delibera 4 giugno 2015 268/2015/R/EEL), ponendo in capo ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici, anche a copertura degli oneri generali di sistema;
la sentenza n. 2182 del 2016 del Consiglio di Stato ha chiarito, però, che sono i clienti finali ad essere obbligati, dal punto di vista giuridico ed economico, a sostenere gli oneri generali di sistema, secondo l’articolo 39, comma 3, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
la delibera 50/2018/R/EEL dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha dato prima attuazione alla disciplina transitoria in tema di esazione degli oneri generali del sistema elettrico (introdotta con la delibera 109/2017/R/EEL), confermando l’attuale gestione degli stessi e addebitandoli ai clienti dai venditori che li versano alle imprese distributrici e che a loro volta li corrispondono alla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) e al GSE (Gestore dei servizi energetici), tramite specifici meccanismi di reintegrazione degli stessi oneri generali versati ma non riscossi e non recuperabili da imprese distributrici;
il documento per la consultazione 52/2018/R/EEL ha introdotto il meccanismo di riconoscimento agli utenti del trasporto degli oneri generali di sistema, altrimenti non recuperabili, che gli stessi risultano aver regolarmente versato alle imprese distributrici e non aver incassato dai clienti finali;
tale sistema di socializzazione degli oneri, tendente a garantire il gettito degli stessi, di fatto comporta che tutti i clienti finali debbano contribuire alla copertura della quota non incassata, a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti;
al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell’energia elettrica, l’articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha previsto l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali;
l’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali rappresenta un utile strumento per prevenire il verificarsi di nuovi episodi di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che l’inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali,

impegna il Governo:

1. a dare attuazione, in tempi brevi, a quanto previsto dall’articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico, l’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, al fine di garantire stabilità e certezza nel mercato dell’energia elettrica;
2. a predisporre criteri e requisiti, per l’iscrizione e per la permanenza nel suddetto Elenco, sufficientemente selettivi da rendere lo strumento il più possibile efficace per la prevenzione di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che, l’inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali;
3. ad adottare iniziative normative per contrastare possibili comportamenti opportunistici che possano pregiudicare l’esazione dei cosiddetti oneri di sistema, affidando all’Autorità la predisposizione di misure idonee al contrasto dei fenomeni elusivi attraverso la verificabilità, da parte del Sistema informativo integrato di Acquirente unico, dei flussi degli oneri generali realmente pagati dai consumatori e versati dai venditori, garantendo adeguata trasparenza dei processi e idonee forme di tutela per i consumatori e versati dai venditori;
4. a predisporre iniziative per una più semplice ed immediata fruizione del bonus in bolletta a favore degli aventi diritto al fine di contrastare la povertà energetica e di ridurre il rischio morosità nei clienti domestici minimizzando i costi di funzionamento;
5. ad adottare le opportune iniziative normative volte ad individuare le garanzie che i venditori di energia elettrica, e più in generale, gli utenti del servizio di trasporto devono prestare per il versamento degli oneri generali di sistema, in linea con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, al fine di impedire la diretta ricaduta degli oneri generali di sistema non incassati sui clienti finali;
6. ad istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico di lavoro finalizzato ad assicurare un periodico confronto tra trader, operatori del settore ed associazioni di consumatori e a favorire la discussione e l’approfondimento necessari per la risoluzione di eventuali criticità.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.

Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo SPAM e non passiamo la tua email a Terzi

Torna su