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Rifiuti

Rifiuti, ecco come pagheremo le bollette in futuro. In arrivo linee guida di Arera

Il presidente Stefano Besseghini è stato ascoltato in audizione in commissione Finanze alla Camera sul nuovo metodo tariffario per il settore rifiuti

Un “settore poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità” che “non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento”. Le evidenze emerse “suggeriscono piuttosto la necessità di impiegare strumenti regolatori che prevedano gradualità nell’implementazione e asimmetria nelle soluzioni prospettate”. Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente, ha ben chiaro quali sono problemi e questioni legati al settore rifiuti e lo ha messo nero su bianco in una memoria depositata dal presidente Stefano Besseghini, ascoltato in audizione in commissione Finanze alla Camera sul nuovo metodo tariffario per il settore.

IN ITALIA CONVIVONO REALTÀ EMERGENZIALI E REALTÀ DI LIVELLO EUROPEO

Infatti, “dalle analisi attualmente disponibili e dagli elementi acquisiti dall’Autorità nel corso di incontri tecnici dedicati, è emerso che sul territorio nazionale, convivono, da un lato, realtà in continuo stato emergenziale, correlato ad insufficienti livelli di raccolta differenziata di qualità e ad una carente dotazione impiantistica per la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, nonché a rilevanti ritardi nel conseguimento di un assetto istituzionale decentrato e locale affidabile e a persistenti criticità di natura finanziaria, dall’altro, eccellenze gestionali caratterizzate da elevati livelli prestazionali (ad esempio nell’attività di recupero), spesso superiori alle medie europee”.

UNA DISCIPLINA SULLE ENTRATE TARIFFARIE DEL SETTORE CHE INCORPORI ALCUNI PRIMI ELEMENTI CHIAVE DI TRASPARENZA, DI EFFICIENZA E DI SELETTIVITÀ

L’Autorità ritiene quindi “necessario procedere alla definizione di una compiuta e coerente architettura dell’assetto di regole, da applicarsi, nell’ambito delle competenze assegnate, su tutti i profili rilevanti per le utenze finali e per gli operatori del settore. Pertanto, il nuovo metodo tariffario che l’Autorità si accinge a varare è da considerarsi come un passo verso la definizione di una disciplina sulle entrate tariffarie del settore che incorpori alcuni primi elementi chiave di trasparenza, di efficienza e di selettività (orientando le risorse strettamente necessarie al conseguimento di uno specifico obiettivo prescelto) – spiega Arera nella memoria -. Allo stesso tempo, l’Autorità intende introdurre misure che rafforzino la coerenza e la corretta allocazione degli incentivi nelle diverse fasi della filiera. In prospettiva, invece, e con riferimento ad un arco di tempo congruo, si ritiene necessario avviare riflessioni anche sugli assetti istituzionali, sulle filiere produttive e sulle configurazioni di mercato per proseguire il percorso di definizione di meccanismi regolatori sempre più efficaci nel promuovere la gestione efficiente del servizio”.

LE REGOLE CHIAVE

In questo senso le regole chiave a cui Arera intende attenersi riguardano “l’individuazione di alcuni elementi relativi agli obiettivi – in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale – che si assegnano alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento”; ma anche il “conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale”; il miglioramento “dell’efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo; la definizione e gli adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire; gli incentivi agli operatori per conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera”; e il rafforzamento “del profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell’ambito del ciclo”.

ESPLICITARE I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI UN DETERMINATO COSTO ALLE DIVERSE FASI DEL CICLO

Arera ha proposto, pertanto, di adottare una classificazione di attività – e di oneri a queste riconducibili – che sia fondata su criteri di uniformità e di coerenza, introducendo anche l’obbligo, nelle situazioni più complesse, di esplicitare i criteri di attribuzione di un determinato costo alle diverse fasi del ciclo. A tal fine, l’Autorità intende procedere alla “contestuale introduzione della regolazione, a tutela dell’utente, degli elementi informativi minimi inerenti alle condizioni di erogazione del servizio”.

LA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DEI SERVIZI DISTINTA DA CIO’ CHE NON RIENTRA NELLA GESTIONE

Arera intende definire puntualmente le attività da includere nel perimetro del servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati,urbani e assimilati al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall’Autorità medesima ed escludere di conseguenza da tale perimetro le attività e i costi non pertinenti al servizio regolato. Tra queste spazzamento e lavaggio strade; raccolta e trasporto; gestione tariffe e rapporto con gli utenti; trattamento, recupero e smaltimento. “Pertanto, al fine di preservare gli equilibri della finanza pubblica, l’Autorità è orientata a prevedere che gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari, ma non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro, dovranno essere indicati separatamente negli avvisi di pagamento”, si legge nella memoria.

CRITERI PER LA COPERTURA DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO E PER LA DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI

Per questo motivo l’Autorità sta definendo una impostazione del calcolo tariffario tale da consentirne un’applicazione “in tempi ragionevolmente brevi, e comunque compatibili con quelli previsti dalla normativa vigente per gli adeguamenti delle tariffe TARI del settore (31 dicembre 2019). In tale logica, si intende prevedere che il costo ammesso al riconoscimento tariffario sia calcolato secondo criteri di efficienza applicando, per ciascun affidamento/Comune, una formula che aggiorni, confermandone le linee generali, quella definita nel ‘Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani’”.

I LIMITI ALLA CRESCITA DELLE ENTRATE TARIFFARIE

L’Autorità è orientata poi a prevedere l’applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie per segnalare “agli operatori, l’esigenza di contenimento degli oneri gestionali, in una logica di efficienza” e agli utenti, “l’indirizzo teso a minimizzare gli oneri complessivi recuperabili nelle tariffe, in un’ottica di sostenibilità”. Infine ai soggetti competenti alla determinazione dei corrispettivi, “la necessità di rafforzare le attività di monitoraggio e di verifica rispetto ai dati e agli altri elementi inseriti nel piano economico finanziario, evitando di ammettere a recupero oneri impropri (regolazione locale o decentrata)”. Per questo Arera ritiene utile adottare anche “una impostazione regolatoria di carattere asimmetrico in cui, alla luce delle evidenze emerse nei singoli contesti e degli obiettivi di miglioramento di servizio stabiliti dall’Ente di governo dell’ambito o dall’ente territorialmente competente, si mantenga la necessaria stabilità e coerenza nel rapporto tra risorse disponibili e obiettivi da perseguire”.

IL CALCOLO DEI COSTI EFFICIENTI

Inoltre, ai fini del calcolo dei costi efficienti, Arera ritiene imprescindibile “far riferimento ai costi effettivi come risultanti da fonti contabili obbligatorie relativi ad un anno base per cui i dati certi siano effettivamente disponibili”; “procedere ad una omogeneizzazione della rappresentazione e della trattazione dei costi ammissibili ai fini tariffari, sulla base di quanto previsto negli altri servizi regolati dall’Autorità (ossia rettificando le voci di bilancio in ragione di ben definite ‘poste rettificative’), tenendo comunque conto delle specificità del servizio e procedendo a riclassificare le menzionate voci di costo nelle componenti ‘costi operativi di gestione’, ‘costi comuni’ e ‘costi d’uso del capitale’”; “tenere conto degli effetti fiscali e contabili applicabili al soggetto incaricato di determinate attività, considerando ad esempio gli effetti di modalità di prelievo che non permettano l’applicazione dell’IVA o quelli relativi a valutazioni sulla esigibilità dei crediti secondo principi di tutela della finanza pubblica locale”.

SI PARTE DAL 2020

Questi criteri, ha ricordato Arera “troveranno applicazione sia con riferimento al periodo 2020-2021, sia ai fini del monitoraggio e della valutazione dei costi efficienti per le annualità 2018 e 2019 (per la quantificazione dei conguagli da riportare, rispettivamente, nel 2020 e nel 2021), passaggio quest’ultimo di fondamentale importanza per avviare l’applicazione della nuova regolazione definita dall’Autorità secondo meccanismi di gradualità”.

BESSEGHINI: L’AUTORITÀ STA DEFINENDO UNA IMPOSTAZIONE DEL CALCOLO TARIFFARIO TALE DA CONSENTIRE UN’APPLICAZIONE IN TEMPI RAGIONEVOLMENTE BREVI

“L’Autorità sta definendo una impostazione del calcolo tariffario tale da consentire un’applicazione in tempi ragionevolmente brevi, e comunque compatibili con quelli previsti dalla normativa vigente per gli adeguamenti delle tariffe Tari del settore (31 dicembre 2019) – ha detto in audizione Stefano Besseghini, -. In tale logica, si intende prevedere che il costo ammesso al riconoscimento tariffario sia calcolato secondo criteri di efficienza applicando, per ciascun affidamento/Comune, una formula che aggiorni, confermandone le linee generali, quella definita nel ‘Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani’ di cui al dpr 158/99.

AUSPICABILE DIFFERIMENTO TARIFFE TARI

“Si ritiene auspicabile un superamento della disposizione che prevede, per il consiglio comunale, il medesimo termine per l’approvazione del bilancio di previsione e per l’approvazione delle tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, ha detto Besseghini. “Un differimento del termine legato a quest’ultima attività consentirebbe agli enti locali un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe (preceduto da una fase di verifica e di validazione delle informazioni fornite dai gestori), comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente con riferimento agli adempimenti riferiti al bilancio di previsione comunale”.

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