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Pitesai

Si sblocca il nodo Trivelle sul dl semplificazioni. Ecco il testo

M5S e Lega hanno raggiunto un’intesa ma nel frattempo i caschi gialli si preparano alla contestazione di piazza contro l’emendamento 5 Stelle

Arriva l’accordo sull’emendamento “blocca-trivelle”: un incremento dei canoni di concessione di 25 volte l’attuale valore anziché 35 volte, e mantenimento della clausola di salvaguardia per ulteriori maggiorazioni del canone. Infine per quanto riguardo la moratoria, inserita l’esclusione della sospensione dei procedimenti amministrativi relativi al conferimento di nuove concessioni di coltivazione. È quanto ha riferito una fonte della Lega a PolicyMaker (qui la notizia completa).

I CASCHI GIALLI SI PREPARANO ALLA CONTESTAZIONE DI PIAZZA CONTRO L’EMENDAMENTO 5 STELLE

Si sblocca dunque la delicata partita sul Dl semplificazioni dopo la bagarre di ieri. M5S e Lega hanno raggiunto un’intesa mentre nel frattempo, i caschi gialli si preparano alla contestazione di piazza contro l’emendamento 5 Stelle. I sindacati confederali di Cgil, Cisl e Uil hanno fissato il prossimo 9 febbraio una manifestazione a Roma per contestare le politiche adottate dal Governo gialloverde sul settore upstream. In particolare, si contesterà l’emendamento “blocca-trivelle” contenuto nel Dl Semplificazioni.

COLOMBINI (CISL): OCCASIONE DI LAVORO E SVILUPPO. NO ALLA PROPAGANDA

“La vicenda delle autorizzazioni sulle trivelle, come precedentemente le misure sui Bonus-Malus sulle auto elettriche, evidenzia il primato di interessi propagandistici di immagine di questo Governo rispetto ad un esame sereno ed approfondito della complessa materia delle trivellazioni sul piano ambientale e sanitario in primis, ma anche industriale, energetico, economico”. Lo ha dichiarato in una nota il Segretario confederale della Cisl, Angelo Colombini. “Bloccare addirittura le attività della ricerca, aumentare di 30 volte le royalty a favore dello Stato senza una verifica preventiva degli effetti economici ed energetici- sottolinea Colombini- significa creare un’ulteriore area di crisi occupazionale per il nostro Paese. Si dimentica che l’energia costa ai cittadini ed alle imprese italiane circa il 30% in più rispetto alla media degli altri paesi europei. Chiudere le poche piattaforme, quelle del gas in particolare che rappresentano il 90% delle estrazioni in Italia, significa aumentare ulteriormente la bolletta energetica nazionale e creare un’altra grave crisi occupazionale. “La CISL chiede che si apra subito un tavolo di confronto e di lavoro al Ministero dello Sviluppo Economico insieme al Ministero dell’Ambiente per un esame delle problematiche occupazionali ed energetiche che si vengono a determinare nel settore nazionale delle trivellazioni, che rappresenta a livello mondiale, un’eccellenza della tecnologia e del lavoro italiano”, ha concluso.

CONTE: RAGGIUNTO UN ACCORDO SULL’EMENDAMENTO

“All’esito di un vertice conclusosi ieri in tarda serata, da me convocato, le forze di maggioranza hanno concordato la definitiva formulazione dell’emendamento riguardante il ‘Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee’ (PiTESAI), attualmente in discussione nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, in sede di conversione del decreto-legge in materia di semplificazioni”. Lo ha dichiarato in una nota il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Nell’attesa dell’adozione del Piano – prosegue la nota – si è convenuto di sospendere i procedimenti amministrativi relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione, di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Sono altresì sospesi i permessi di prospezione e di ricerca in essere, mentre non vengono sospese le istanze di proroga delle concessioni di coltivazione in essere. La sospensione non si applica, inoltre, ai procedimenti relativi al conferimento di concessione di coltivazione pendenti. Si è anche deciso di aumentare l’ammontare dei canoni dovuti dai singoli operatori a titolo di corrispettivo sino a 25 volte il valore attualmente previsto”. “Il Governo – conclude la nota – al fine di assicurare una puntuale ed efficace adozione del PiTESAI e di confrontarsi in modo trasparente con tutti gli operatori del settore, garantisce l’istituzione di un Tavolo permanente presso il Ministero delle Sviluppo Economico, che avrà anche il compito di concordare le misure definitive, in coerenza con il Piano delle aree”.

ECCO IL TESTO 4 DELLA RIFORMULAZIONE

AS 989
RIFORMULAZIONE 11.0.43 – Testo 4
Dopo l’art. 11 è aggiunto il seguente:
Art. 11-bis
(Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee)
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse.
2. Il PiTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all’assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull’ecosistema, nonché tenere conto dell’analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative istallazioni che abbiano cessato la loro attività.
3. Il PiTESAI è adottato previa valutazione ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, di intesa con la Conferenza unificata. Qualora per le aree su terraferma l’intesa non è raggiunta entro 60 giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro 30 giorni, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro il termine di 120 giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato dissenso della Conferenza unificata, il PiTESAI è adottato con riferimento alle sole aree marine.
4. Nelle more dell’adozione del Piano di cui al comma 1, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a istanze di:
a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
d) riduzione dell’area, di variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.
4-bis. La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell’adozione del Piano di cui al comma 1, non è consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione.
5. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e fino all’adozione del Piano, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l’obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.
6. La sospensione di cui al comma 5 sospende anche il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone. Ai relativi oneri valutati in 134.000 euro in ragione d’anno si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 8 che restano acquisite all’erario.
7. Alla data di adozione del Piano di cui al comma 1, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari sospesi ai sensi del comma 5 riprendono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del Piano. In caso di mancata approvazione del Piano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell’istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 5 riprendono efficacia. Alla data di adozione del Piano di cui al comma 1, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.
8. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui, di cui all’art.18 comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così rideterminati:
a) concessione di coltivazione: 2.041,00 1.481,25 euro per chilometro quadrato;
b) concessione di coltivazione in proroga: 3.067,00 2.221,75 euro per chilometro quadrato;
c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;
d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.
9. Al venir meno della sospensione di cui al comma 5 i canoni annui, di cui all’art.18 comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dei permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:
a) permesso di prospezione: 129,15 92,50 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 258,3 185,25 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 516,6 370,25 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 1.033,2 740,50 euro per chilometro quadrato.
10. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte agli oneri connessi alla predisposizione del PTESAI.
11. Per far fronte agli altri oneri derivanti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al periodo precedente, per gli importi eccedenti 1 milione per l’anno 2019, 21 milioni per l’anno 2020 e 20 milioni a decorrere dall’anno 2021. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso, in cui le risorse disponibili sul fondo per un esercizio finanziario non risultino sufficienti a far fronte agli oneri della presente norma, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono corrispondentemente rimodulati i canoni annui di cui all’articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.
12. Alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte nell’ambito di titoli minerari rilasciati a seguito di istanze presentate dopo l’entrata in vigore della presente legge non si applica l’art. 38, comma 1, del decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133. Resta fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.

LA RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Con l’emendamento in esame si vuole raggiungere la finalità di offrire un quadro territoriale di riferimento, definito e pienamente condiviso (Stato-Conferenza unificata), rispetto al quale pianificare lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, ispirato a valorizzare fortemente la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e con l’obiettivo di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione. L’adozione del Piano consentirà inoltre agli operatori una maggior semplificazione circa l’individuazione delle aree idonee presso cui effettuare le attività di prospezione, ricerca e coltivazione.
Per prevedere tale Piano, è necessario formulare una nuova disposizione normativa.
Contenuto della proposta normativa

a) termine di diciotto mesi entro cui porre in essere il piano;
b) previsione dell’intesa “forte” tra Stato e Conferenza unificata (Regioni, Province, Enti locali) per l’approvazione del decreto di previsione del Piano;
c) introduzione di una speciale “moratoria” sino all’approvazione del Piano, riguardante la sospensione di procedimenti amministrativi relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi, e la messa in regime di sospensione temporale dei permessi di prospezione e di ricerca vigenti;
d) aumento dei canoni annuali delle concessioni di idrocarburi a partire dal 1°giugno 2019, e di quelli dei permessi di prospezione e ricerca a partire dal termine della “moratoria”;
e) istituzione di apposito capitolo di spesa presso il Mise destinato per il finanziamento della predisposizione del Piano (stimata in circa 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020) e di tutti gli oneri connessi alla norma.
f) Affermazione esplicita che le attività upstream, relative a titoli minerari conferiti dopo l’entrata in vigore della presente legge, non rivestono carattere di pubblica utilità, ad eccezione delle attività di stoccaggio del gas naturale in sotterraneo.

Alla data di adozione del Piano, si verificheranno le seguenti ipotesi:

1) nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari sospesi ai sensi del comma 5 riprendono efficacia;
2) nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati.
3) Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del Piano.
4) nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.
Inoltre, in caso di mancata approvazione del Piano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell’istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 5 riprendono efficacia.
Profili finanziari
Si prevede che l’emendamento in parola apporterà nuove entrate in favore dello Stato, stimate secondo il seguente prospetto grafico:

Tipologia di titolo minerario Importo D.Lgs 625/96 (Lire/Km2) Canone rivalutato 2018 (Euro/Km2) Nuovo canone (Euro/Km2)
Permesso di prospezione 5.000 3,70 92,50
Permesso di ricerca 10.000 7,41 185,25
Permesso di ricerca in prima proroga 20.000 14,81 370,25
Permesso di ricerca in seconda proroga 40.000 29,62 740,50
Concessione di coltivazione 80.000 59,25 1.481,25
Concessione di coltivazione in proroga 120.000 88,87 2.221,75
Concessione di stoccaggio con coltivazione 20.000 14,81 14,81
Concessione di stoccaggio senza coltivazione 80.000 59,25 59,25

Tipologia di titolo minerario Numero titoli Superficie (Km2) Gettito a canoni 2018 (Euro) Gettito previsto dal 1° giugno 2019 (Euro) Gettito previsto dal 1° gennaio 2020 (Euro)
Permessi di ricerca sospesi su istanza del permissario al 31 dicembre 2018 35 11.630 – – –
Permessi di ricerca 32 12.176 90.224,16 – –
Permessi di ricerca in prima proroga 5 1.578 23.370,18 – –
Permessi di ricerca in seconda proroga 2 686 20.319,32 – –
Concessioni di coltivazione 105 9.567 566.844,75 8.266.485,938 14.171.118,80
Concessioni di coltivazione in proroga 78 6.657 591.607,59 8.627.610,688 14.790.189,80
Concessione di stoccaggio con coltivazione 3 209 3.095,29 1.805,59 3.095,29
Concessione di stoccaggio senza coltivazione 12 724 42.897,00 25.023,25 42.897,00
1.338.358,29 16.920.925,46 29.007.300,90

Tenuto conto delle entrate previste a legislazione vigente a canoni attuali, delle minori entrate per la sospensione dei canoni per i permessi di ricerca di cui al comma 6, stimate in 134 mila euro annui, dell’aumento dei canoni per le concessioni di coltivazione disposto dai commi 8 e 9, si stimano complessivamente maggiori entrate per il bilancio dello Stato nell’ordine di circa € 16 milioni per l’anno 2019 ed € 28 milioni per ciascuno degli anni successivi.
Quanto ai costi per la predisposizione del Piano, il comma 10 autorizza la spesa complessiva di euro 2 milioni per gli anni 2019 e 2020, le risorse saranno utilizzate per le seguenti attività: i) i costi per gli studi ambientali; ii) i costi per consulenze da parte di esperti e/o istituti di ricerca; iii) i costi per le procedure di VAS.
L’attuazione del Piano delle Aree potrebbe generare possibili richieste di risarcimento o indennizzo che gli operatori colpiti dagli effetti della moratoria potrebbero eventualmente chiedere; una stima può essere fatta con i seguenti criteri:
a) non sono considerate le istanze di permesso di ricerca e le istanze di permesso di prospezione, poiché si ritiene che il richiedente non abbia maturato alcuna posizione tale da consentirgli di richiedere un risarcimento;
b) per i permessi di prospezione e ricerca sospesi ai sensi del comma 5, si può considerare l’ammontare complessivo delle spese già effettuate dall’operatore (cd. danno emergente);
c) per le istanze pendenti relative al conferimento di concessione di coltivazione, il cui titolo non sia stato rilasciato prima dell’adozione del piano e che rientri in un area considerata non idonea ai sensi del piano stesso, si può considerare l’ammontare complessivo delle spese già sostenute dall’operatore el permesso di ricerca da cui la concessione origina (cd. danno emergente). Non si ritiene che sia invece dovuto il cd. lucro cessante in quanto il permissionario, non avendo ancora ottenuto il titolo minerario di coltivazione, non ha ancora maturato alcun diritto o interesse legittimo in tal senso. In ogni caso, in via prudenziale, si può ipotizzare il riconoscimento al permissionario del danno da potenziale mancato sviluppo del sito minerario accertato.
In base a tali criteri, si quantificano in astratto i seguenti oneri:
a) Nessun onere per coloro i quali abbiano presentato istanze di permesso di prospezione e ricerca;
b) un massimo di € 79.717.000,00 a titolo di danno emergente per i titolari dei permessi di prospezione e ricerca sospesi ai sensi del comma 5. Tale dato, come risultante dalle valutazioni effettuate dalla competente Direzione Generale del MISE, comprende tutti gli oneri sostenuti fino ad oggi dai n. 39 permissionari attivi relativamente a: (i) studi; (ii) rilevazioni sismiche; (iii) perforazioni di pozzi esplorativi;
c) un massimo di € 65.315.000,00 a titolo di danno emergente per le spese già sostenute dai n. 9 soggetti che hanno presentato istanza di rilascio di concessione per la coltivazione di idrocarburi, i cui procedimenti non si siano conclusi positivamente entro la data di approvazione del Piano. A tale somma, in via prudenziale, va aggiunta la quantificazione del lucro cessante, pari ad € 325.675.000,00.
Il tutto, per una somma complessiva (a+b+c) pari ad € 470.707.000,00.
Si fa tuttavia notare che le quantificazioni di cui ai punti precedenti tengono conto del caso limite in cui (i) tutti i procedimenti e i permessi sospesi ricadano in aree dichiarate incompatibili dal PiTESAI; (ii) tutti i procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazioni non si siano conclusi entro il termine di adozione del Piano e ricadano in aree dichiarate incompatibili con il piano stesso; (iii) ad esito degli arbitrati, venga riconosciuta integralmente la pretesa economica vantata dai ricorrenti. Tuttavia, è plausibile ritenere che non tutti i procedimenti e i permessi sospesi ricadranno in aree incompatibili e che alcuni dei procedimenti pendenti per il conferimento delle concessioni di coltivazione si concluderanno prima dell’adozione del Piano; pertanto, una decurtazione complessiva dei costi massimi stimati, pari al 40%, appare comunque cautelativa. Pertanto, alla luce di quanto predetto, l’onere complessivo della presente norma può essere quantificato pari ad € 282.424.200,00, cui vanno aggiunti 2 milioni di euro per la predisposizione del piano, per un totale finale di € 284.424.200,00
Per far fronte a tali oneri il comma 11 istituisce un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 e prevede a tale fondo siano riassegnate le maggiori entrate derivanti dall’aumento dei canoni, come sopra quantificate, per gli importi eccedenti 1 milione per l’anno 2019, 21 milioni per l’anno 2020 e 20 milioni a decorrere dall’anno 2021. Pertanto, si ritiene che si disponga di risorse sufficienti per far fronte agli oneri previsti dalla norma, tenendo conto anche della possibilità di rateizzare gli indennizzi; in ogni caso, ove le risorse non risultino sufficienti a far fronte agli oneri, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, potranno essere corrispondentemente rimodulati i canoni annui di cui all’art. 18 comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
Si fa presente che gli eventuali contenziosi seguiranno le procedure arbitrali nazionali ed internazionali previste dal diritto internazionale (ad es., il Trattato sulla Carta dell’Energia). Sulla base dei dati disponibili, si fa presente che la durata media di tali procedimenti arbitrali è pari a cinque anni.
In conclusione, l’emendamento non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto agli oneri di cui ai commi 10 e 11, pari a 1 milioni di euro per l’anno 2019 e 21 milioni di euro per l’anno 2020 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle maggiorazioni dei canoni di superficie disposte ai commi 8 e 9 che restano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato per pari importo.

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