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La Vas in Italia: ecco il rapporto 2018 del minambiente

Nel 2017 sono stati conclusi 3 procedimenti di Valutazione ambientale strategica di competenza statale e 368 di competenza non statale, in leggero calo rispetto all’anno precedente.

Nel 2017 sono stati conclusi 3 procedimenti di VAS – Valutazione ambientale strategica – di competenza statale e 368 di competenza non statale, in leggero calo rispetto all’anno precedente quando erano stati, rispettivamente, 8 e 372. È quanto emerge dal Rapporto 2018 sull’attuazione della VAS in Italia – Dati 2017, che raccoglie ed esamina le procedure di VAS concluse nel 2017 a livello statale, regionale e locale, redatto dal ministero dell’Ambiente. Il Rapporto fornisce un quadro di sintesi dello stato di applicazione della VAS in Italia, in modo da documentare il graduale processo di integrazione delle strategie di sviluppo sostenibile nei piani e nei programmi. (Qui l’intero rapporto)

I NUMERI DELLE VAS IN ITALIA

Nel 2017, come accennato, il numero di procedimenti VAS conclusi sono stati 3 a livello statale e 368 a livello non statale contro gli 8 e 372 del 2016 e i 10 e 373 del 2015. A livello regionale nel 2017 il maggior numero di procedimenti di VAS concluso si sono registrati in Emilia Romagna (124), seguita a distanza dalla Lombardia (73) e dal VEneto (35).

TIPOLOGIA E SETTORI

La suddivisione dei procedimenti per tipologia di piano o programma o per settore tematico di riferimento (nel caso dei soli procedimenti statali) caratterizza l’ambito applicativo della VAS in relazione alle categorie di strumenti che sono oggetto di valutazione: i piani urbanistici di livello locale (intercomunale, comunale, attuativo) rappresentano la parte numericamente più consistente degli strumenti sottoposti a procedure di VAS (332), seguono i piani di settore (30 di cui 3 statali e 27 regionali), i piani territoriali di scala regionale (7) e i piani e programmi da fondi comunitari (1).

DURATA DEI PROCEDIMENTI DI VAS

“La durata dei procedimenti di VAS dipende da una serie di fattori molto variabili e difficilmente correlabili – sottolinea la relazione -. Possono determinare, in genere, un aggravio delle tempistiche di esecuzione delle procedure di valutazione la complessità degli strumenti di pianificazione e programmazione, particolari condizioni di suscettività e tutela dello scenario ambientale-territoriale o l’eventualità che il procedimento susciti particolare interesse e dibattito nell’opinione pubblica e in ambito tecnico scientifico. Influiscono, parimenti, aspetti di carattere amministrativo e organizzativo legati alla gestione delle attività tecnico istruttorie da parte dell’Autorità procedente o eventuali richieste di sospensione per integrazioni istruttorie”. A titolo di esempio i Piani di sviluppo della rete d trasmissione elettrica nazionale 2013, 2014 e 2015 approvati nel 2017 hanno richiesto 548 giorni con una durata dello scoping (intervallo temporale che va dalla pubblicazione del Rapporto preliminare fino al termine del periodo concesso per le osservazioni dei Soggetti con competenze ambientali) di 236 giorni e il periodo di consultazione pubblica al parere motivato di 277 giorni. A livello locale la durata media dell’intero processo VAS nel 2017 è stata di 1152 giorni: si va dai 2810 della Puglia, ai 1662 della Basilicata fino ai 422 del Veneto.

LE CRITICITÀ luce

È nella prosecuzione delle attività di VAS, attraverso il monitoraggio ambientale, che si riscontrano i maggiori elementi di criticità: i dati rilevati, in particolare a livello regionale – locale, risultano estremamente carenti ed è pertanto plausibile ritenere che gli obblighi relativi all’esecuzione del monitoraggio ex-post risultino, in molti, casi disattesi.
L’analisi deriva dalla contestuale richiesta di valutazioni qualitative sullo stato di attuazione della VAS da parte di tutte le autorità responsabili per la VAS a livello regionale. Secondo la Relazione, “pur provenienti da contesti territoriali e di governance diversificati, i riscontri forniti sono risultati omogenei tra loro e coerenti con le analoghe rilevazioni svolte negli anni precedenti”. In particolare, prosegue la relazione “l’assenza di una costante attività di monitoraggio e reporting preclude ogni possibilità di confronto tra gli esiti di VAS ed i risultati ottenuti dalle valutazioni ex-post, limitando di fatto la possibilità di ogni ulteriore evoluzione del procedimento con la conseguenza che l’intera attività di pianificazione e di VAS appare quindi ristretta all’interno del solo ambito predittivo”. In ambito normativo, si conferma, invece, la problematicità rappresentata dell’interpretazione della definizione di “piccole aree” e “modifiche minori” da parte delle Autorità procedenti di livello locale/comunale, con specifico riferimento alla fase di screening (Verifica di assoggettabilità) degli strumenti urbanistici attuativi. Sempre in ambito locale, suscita altresì, interpretazioni controverse anche l’applicazione dell’art. 6, comma 12, del D.lgs. 152/2006, in merito all’esclusione dalla VAS delle modifiche a piani urbanistici conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante. Tale ultimo articolo è stato più volte oggetto di richieste di chiarimenti e approfondimenti interpretativi su casi specifici, o riconducibili, in parte, a conteziosi sui quali si sono pronunciati il TAR e Consiglio di Stato con sentenze nel merito dei rapporti tra Valutazione Ambientale Strategica e varianti di strumenti urbanistici.
In relazione all’efficacia dei procedimenti, la tendenza alla delega delle funzioni di Autorità competente verso gli Enti locali, benché corrispondente al principio di sussidiarietà, comporta innegabili difficoltà connesse alla debolezza organizzativa e finanziaria delle strutture amministrative dei Comuni demograficamente più piccoli, soprattutto nei casi in cui il territorio amministrato risulti particolarmente ampio o caratterizzato da specifiche sensibilità ambientali.

LE INNOVAZIONI

Le innovazioni maggiori si riscontrano in relazione all’utilizzo di applicazioni informatiche per la gestione dei dati e nell’utilizzo del web per la diffusione delle informazioni. In particolare, si legge nella relazione “si registrano nuove iniziative volte a implementare o rafforzare sistemi web-GIS quali sistemi di conoscenza e condivisione dei dati territoriali e ambientali disponibili (Campania, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto), con riferimento all’implementazione delle attività di monitoraggio dei piani si afferma come buona pratica di settore, ad esempio, l’applicativo web denominato ‘SIMON’, messo a punto dalla Regione Lombardia”. Importanti progressi in tema di digitalizzazione dei procedimenti di valutazione “sono segnalati dalla Ragione Toscana, con particolare riferimento ai sistemi di gestione dei procedimenti di VAS, ad all’aggiornamento dello strato informativo relativo all’uso del suolo dell’intero territorio regionale, e dalla Regione Puglia attraverso l’implementazione di apposite procedure telematiche di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure VAS che saranno gradualmente estese a tutti procedimenti in un’ottica di completa informatizzazione delle attività di valutazione”. Altre innovazioni si concentrano, infine, maggiormente sugli aspetti procedurali, attraverso la produzione regolamentare o attraverso esperienze di procedimenti di VAS-VIA integrati, nel caso in cui vi sia l’esigenza di assolvere contemporaneamente a necessità di progettazione, di adeguamento e aggiornamento degli strumenti di pianificazione, come sperimentato nell’ambito delle aree portuali.
“Interessanti, dal punto di vista della semplificazione e del contenimento dei tempi, appaiono le norme di integrazione procedurale di VAS per piani e programmi interistituzionali o comunque oggetto di copianificazione fra più Enti, per i quali, ad esempio, la Regione Toscana, nel proprio ordinamento normativo attualmente prevede l’esecuzione di un procedimento coordinato mediante l’individuazione di un’unica Autorità competente per la VAS. Anche la Regione Lombardia, con Dgr. 22 dicembre 2011 n.2789 ha disciplinato i criteri per il coordinamento delle procedure di VAS, VINCA e Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale”.
Auspicabile, conclude la relazione “sarebbe la condivisione di alcuni dispositivi normativi volti a favorire il rinnovamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ormai obsoleti, approvati prima dell’entrata in vigore della normativa di VAS o delle leggi regionali di riferimento, e ancora vigenti” come la legge regionale 65/2014 della Toscana: “Norme per il governo del territorio, Titolo IX Capo I – Disposizioni transitorie e finali”, e la n.19/2002 della Calabria, art.28: “Intervento sostitutivo regionale” e art.65: “Termini di approvazione dei Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie”.

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