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Arera riscrive le regole del teleriscaldamento. Cosa cambia dal 2026

Arera approva quattro Testi Integrati che rivoluzionano allacciamenti, qualità del servizio, misurazione e classificazione degli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Arera riforma il quadro normativo di teleriscaldamento e teleraffrescamento. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato una deliberazione (546/2025/R/tlr) che dà il via libera a quattro Testi Integrati che dal 1° gennaio 2026 cambieranno il volto della disciplina del servizio. L’obiettivo dichiarato è garantire maggiore chiarezza, sicurezza e tutela per l’utenza.

ARERA, APPROCCIO “SHALLOW” CONTRO I COSTI NASCOSTI

Arera ha approvato quattro Testi Integrati che disciplinano i criteri per i contributi di allacciamento e il diritto di recesso (TUAR), la qualità commerciale (RQCT), la misura (TIMT) e la classificazione degli operatori (TUD). La novità più rilevante riguarda i costi che gli utenti devono sostenere per collegarsi alla rete. ARERA ha confermato l’adozione del cosiddetto approccio “shallow”, previsto nel nuovo “Testo unico della regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio del diritto di recesso da parte dell’utente per i servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo di regolazione (TUAR)”.

I contributi richiesti per l’allacciamento potranno coprire soltanto i costi diretti legati alla realizzazione fisica dell’impianto di collegamento. Una metodologia che mira ad impedire che i consumatori siano gravati da costi non strettamente correlati al proprio allaccio. Al tempo stesso, l’obiettivo del nuovo TUAR è preservare la concorrenza e tutelare la possibilità di cambiare fornitore o sistema di riscaldamento eliminando la possibilità di inserire il “corrispettivo di salvaguardia”, richiesto al momento della disconnessione, nei contratti sottoscritti a partire dall’avvio del nuovo periodo di regolazione.

ARERA, STANDARD DI QUALITA’ ANCHE PER CONDOMINI E PICCOLE UTENZE

Il nuovo “Testo integrato della regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento (RQCT)”, approvato da Arera, estende in modo significativo la protezione per gli utenti. Infatti, dal 1° gennaio gli standard di qualità commerciale saranno applicati a tutti gli utenti con potenza contrattuale inferiore a 1.200 kW, includendo anche le utenze condominiali. Una scelta che garantisce che anche le realtà più piccole abbiano accesso a un livello di tutela e standard qualitativi paragonabili a quelli delle utenze generali del settore.
Al tempo stesso, per evitare che i consumatori debbano farsi carico di costi non dovuti, la normativa prevede che non venga addebitata l’insorgenza di stranded stock (scorte non smaltite) di contatori già acquistati ma non installati. Al contrario, introduce un periodo transitorio per consentire lo smaltimento. Il nuovo quadro regolatorio approvato da Arera non prevede, invece, un meccanismo automatico di rivalutazione degli indennizzi per disservizi, poiché “tale soluzione risulterebbe di difficile applicazione e potrebbe generare incertezze, per gli utenti, in merito al livello effettivo di indennizzo applicabile”.

NOVITA’ ANCHE SUL FRONTE TRASPARENZA

La delibera di Arera approva anche il “Testo integrato in materia di misura del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento (TIMT)”. La nuova regolazione introduce criteri chiari per la ricostruzione dei dati in caso di guasto del misuratore, consentendo l’utilizzo di dati fino a tre anni per un calcolo più preciso dei consumi. Inoltre, permette l’utilizzo dei gradi giorno di riscaldamento e di raffrescamento effettivi per la ripartizione dei consumi, nel caso in cui le letture disponibili non siano abbastanza ravvicinate da consentire una corretta distribuzione dei consumi.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI DI ARERA

Arera ha approvato anche i nuovi criteri di determinazione della classe dimensionale, disciplinati dal Testo unico per la classificazione dimensionale degli esercenti il servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento (TUD). Il testo prevede che il parametro di riferimento sarà la potenza contrattuale, invece della potenza convenzionale, determinata su base parametrica, al fine di riflettere le specificità locali. Inoltre, le modifiche al TUD includono un adeguamento dinamico della classe dimensionale, in funzione dell’evoluzione della potenza contrattuale dell’esercente.

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