L’Autorità di Regolazione dei Trasporti approva le nuove misure per gli indennizzi in caso di lavori e blocchi del traffico. Le associazioni dei consumatori denunciano il meccanismo di recupero dei costi attraverso l’aumento delle tariffe.
L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha approvato in via definitiva, con la delibera n. 211 del 2 dicembre 2025, le misure che definiscono il contenuto minimo dei diritti degli utenti autostradali, introducendo un sistema strutturato di rimborsi per disservizi legati a cantieri e blocchi della circolazione. Il nuovo meccanismo, che entrerà in vigore gradualmente nel corso del 2026, mira a garantire forme di compensazione economica per i viaggiatori che subiscono ritardi significativi sulla rete nazionale. Tuttavia, l’entusiasmo per la nuova regolamentazione è frenato dalle forti perplessità sollevate dal Codacons, secondo cui il sistema di copertura finanziaria dei rimborsi rischia di gravare paradossalmente sulle tasche degli stessi automobilisti attraverso futuri rincari dei pedaggi.
LA SODDISFAZIONE DI SALVINI
La proposta del Ministro Salvini ha dunque riconosciuto il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di criticità di scorrimento legato alla presenza di cantieri e in caso di blocco della circolazione dovuto a cause diverse. Salvini ha espresso grande soddisfazione per una misura spartiacque che risponde all’esigenza di offrire maggiori garanzie ai cittadini che si trovano a fronteggiare rallentamenti e disagi legati alla presenza di cantieri o a blocchi del traffico. Le misure sui rimborsi si applicheranno entro il primo giugno 2026 per i casi di blocco della circolazione e per la presenza di cantieri su percorsi che insistono interamente sulle tratte gestite dal medesimo concessionario; entro il primo dicembre 2026 per i rimborsi in caso di cantieri presenti su percorsi che insistono su tratte gestite da più concessionari.
IL MECCANISMO DI CALCOLO E I CANTIERI
Il sistema delineato dall’Autorità prevede il diritto al rimborso, parziale o integrale, qualora la fruibilità dell’infrastruttura sia limitata dalla presenza di cantieri di lavoro. Il calcolo dell’indennizzo si baserà sullo scostamento tra i tempi di percorrenza effettivi e quelli stimati in condizioni ottimali (velocità di riferimento), con soglie di tolleranza differenziate in base alla lunghezza del viaggio. Tuttavia, come sottolineato dalle associazioni dei consumatori e confermato dall’Analisi di Impatto della Regolazione, esistono specifiche esclusioni: non daranno diritto al rimborso i disagi causati dai cosiddetti “cantieri mobili” (almeno fino al 31 dicembre 2027) e quelli definiti “emergenziali”. Inoltre, il rimborso non sarà dovuto se il gestore avrà già applicato preventivamente una riduzione generalizzata del pedaggio per la tratta interessata o se l’importo calcolato risulterà inferiore a 10 centesimi di euro.
INDENNIZZI PER BLOCCO DEL TRAFFICO: LE SOGLIE
Una delle novità più rilevanti riguarda i rimborsi per i blocchi della circolazione, ovvero quelle situazioni in cui il traffico rimane paralizzato. Secondo le nuove disposizioni, l’utente avrà diritto a un rimborso del 50% del pedaggio se il blocco ha una durata compresa tra i 60 e i 119 minuti. La percentuale sale al 75% per blocchi tra i 120 e i 179 minuti, mentre il rimborso integrale (100%) scatterà solo se l’automobilista rimarrà bloccato per un tempo pari o superiore a 180 minuti (3 ore). Una soglia giudicata elevata dal Codacons, che evidenzia come gran parte dei disagi quotidiani rischi di rimanere esclusa dalla massima tutela.
IL NODO DEL RECUPERO COSTI IN TARIFFA
Il punto più critico della riforma, sollevato con forza dal Codacons e riscontrabile nella Relazione Istruttoria (Misura 14.8), riguarda la sostenibilità economica dei rimborsi. Le disposizioni permettono infatti alle società concessionarie di recuperare i costi sostenuti per gli indennizzi attraverso successivi aumenti tariffari. Nello specifico, per i ritardi dovuti ai cantieri, i gestori potranno recuperare il 100% della spesa sostenuta fino al 2027, con percentuali a scalare negli anni successivi (75% nel 2028, 50% nel 2029 e 25% nel 2030). Anche i rimborsi erogati per i blocchi del traffico potranno essere interamente recuperati tramite il pedaggio, a patto che il concessionario dimostri che l’evento sia stato causato da forza maggiore e di aver rispettato gli obblighi informativi. Di fatto, denunciano i consumatori, saranno gli utenti a finanziare i propri rimborsi.
MODALITÀ DI EROGAZIONE E TEMPISTICHE
L’operatività del sistema sarà supportata da soluzioni tecnologiche, inclusa un’applicazione unica o le piattaforme dei singoli gestori. Il rimborso potrà avvenire in modalità automatica per chi utilizza sistemi di telepedaggio o carte bancarie registrate, oppure su richiesta per le altre forme di pagamento. Le tempistiche di attuazione prevedono una fase di avvio differenziata: dal 1° giugno 2026 per i percorsi che coinvolgono un unico concessionario e per i rimborsi da blocco del traffico, e dal 1° dicembre 2026 per i casi più complessi che interessano più concessionari. È previsto un periodo di “prima applicazione” e monitoraggio fino al 31 dicembre 2027 per valutare l’efficacia delle misure.
UNC: PASSO IN AVANTI MA INSUFFICIENTE
“Bene, passo avanti importante, anche se non ancora sufficiente. Si è finalmente introdotto il sacrosanto principio che chi viaggia in autostrada ha diritto di poter andare velocemente e non certo di restare in coda per ore. Ora speriamo, però, che a questo primo passo ne seguano altri” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori
“Se l’automobilista resta imbottigliato, ad esempio, dovrebbe aver ha diritto non solo alla restituzione dell’intero importo pagato, ma, nei casi più gravi, laddove vi è stato un notevole disservizio e un forte disagio in termini di code, anche a un indennizzo supplementare. Indennizzo che, laddove vi siano responsabilità del gestore, ad esempio nel caso il consumatore non venga colpevolmente informato dei rallentamenti prima dell’ingresso in autostrada, dovrebbe avere un valore fortemente dissuasivo, sanzionatorio. Prevedere non solo un rimborso ma anche un risarcimento del danno, è possibile, essendo previsto dall’articolo 37, comma 2, lettera e, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che dà il potere ad Art di definire i diritti dei consumatori anche di natura risarcitoria” prosegue Dona.
“Negativo il fatto che per le concessioni già vigenti sarà possibile il 100% del recupero delle somme versate agli utenti per gli anni 2026 e 2027 e via via a scalare fino al 2030. Pur comprendendo la necessità tecnica di un compromesso, essendo le concessioni già vigenti, con diritti acquisiti, resta evidente che per anni mancherà una vera penalizzazione per chi offre un servizio pessimo agli utenti, visto che i costi saranno comunque scaricati sugli automobilisti” conclude Dona.


