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Clima

Clima, molte le novità nella nuova bozza di decreto legge

Il decreto-legge sul clima dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministro per il via libera definitivo il prossimo 3 ottobre. Manca ancora l’end of waste

Quindici articoli e ancora una casella vuota per l’end of waste nell’ultima bozza del decreto legge sul Clima visionata da Energia Oltre e presentata dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa che, ha riferito lo stesso titolare del dicastero di via Cristoforo Colombo, arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri il prossimo 3 ottobre. Diverse le modifiche rispetto alla bozza precedente a partire dalla scomparsa dell’istituzione nei parchi nazionali di zone economiche ambientali a regime economico speciale, incentivazione del trasporto a domicilio di prodotti e il credito fiscale per i taxi

PIATTAFORMA PER IL CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E LA QUALITÀ DELL’ARIA

Cambia l’ordine degli articoli rispetto alla bozza di una settimana. Al primo posto arriva la cabina di regia di Palazzo Chigi sui cambiamenti del clima: “Al fine di determinare gli indirizzi per l’individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di contrasto ai cambiamenti climatici e di miglioramento della qualità dell’aria, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell’ambito del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, la Commissione interministeriale per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell’aria”. Al fine di supportare dal punto di vista tecnico-scientifico le attività della Commissione “è istituita, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, la Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell’aria composta da venti esperti di chiara fama”.

PROGRAMMA STRATEGICO NAZIONALE PER IL CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

La Commissione interministeriale sul clima di Palazzo Chigi, sentita la Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell’aria, “approva il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria” entro 60 giorni. Il Programma “di durata quinquiennale, al fine di rappresentare un quadro unitario ed integrato di azioni puntuali, individua le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della Direttiva 2008/50/CE e contrastare i cambiamenti climatici, definendo, altresì, i tempi di realizzazione e le risorse economiche disponibili a legislazione vigente, anche sulla base del Piano nazionale Energia e Clima e degli ulteriori strumenti di programmazione in materia”.

MISURE PER INCENTIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE METROPOLITANE

È istituito un apposito fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità” nel limite complessivo di euro 205 milioni” di cui “5 milioni per il 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021” per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane.

UN TAGLIO ALLA “ROTTAMAZIONE” E IL BUONO MOBILITA’

Chi rottama, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 4, ottiene fino ad esaurimento delle risorse, un “buono mobilità” pari ad “euro 1.500 per essere utilizzato, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di un convivente, di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e di altri servizi ad esso integrativi nonché per l’abbonamento a servizi di sharing mobility con veicoli elettrici o a emissioni ridotte. Il ‘buono mobilità’ non costituisce reddito imponibile del beneficiario”.

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO SOSTENIBILE

Arrivano 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per finanziare “progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia e per gli alunni del primo ciclo di istruzione comunali e statali con mezzi di trasporto non inferiori a Euro 6”. Questa disposizione ha già avuto il placet del Miur.

AZIONI PER IL RIMBOSCHIMENTO

E’ istituito un programma sperimentale per l’anno 2020 di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, nelle città metropolitane, nel limite complessivo di 15 milioni di euro.

CITTÀ VERDE D’ITALIA

Nasce il premio “città verde d’Italia” al fine di favorire “progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti”. In questo senso Stato, Regioni e Comuni interessati definiscono, attraverso accordi il “Programma Italia Verde 2023”, volto a valorizzare il patrimonio progettuale degli eventuali dossier di candidatura delle città italiane a “Capitale europea verde 2023” e “Foglia verde 2024”.

VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO E AMBIENTALE

Arrivano modifiche al Codice Ambiente e alle procedure Via-Vas: si introduce infatti la “Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale”.

RIFIUTI ED END OF WASTE

All’interno del provvedimento sono presenti un paio di articoli che si occupano di rifiuti: Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti che apporta una serie di modifiche all’art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113. E Misure per la qualità dell’aria mediante la riduzione del conferimento di rifiuti ancora da scrivere. Serve un accordo politico sulla questione.

COMMISSARIO UNICO DISCARICHE ABUSIVE

Per ovviare all procedura di infrazione europea n. 2003/2077 è previsto il commissario unico alle discariche abusive “si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell’ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Il Commissario unico “si avvale altresì di una struttura di supporto composta da non più di 12 membri”, “resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l’ordinamento applicabile”.

CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE

Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali ed in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituto presso il Ministero dell’Ambiente uno specifico fondo denominato “Programma #iosonoAmbiente” di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

PUBBLICITÀ DEI DATI AMBIENTALI

Fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati alle informazioni ambientali di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti pubblici ed i soggetti privati concessionari di servizi pubblici rendono disponibili in rete, in formato aperto e accessibile, i dati ambientali in proprio possesso risultanti da rilevazioni effettuati dai medesimi ai sensi della normativa vigente.

SOSTEGNO ALLA RICERCA PER IL CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Nel Fondo per l’innovazione sociale vengono previste anche le politiche di contrasto ai cambiamenti del clima. “Gli obiettivi di politica economica e industriale per la competitività e la crescita sostenibile del Paese da perseguire con il Fondo sono definiti annualmente con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica in coerenza con le programmazioni settoriali e la Strategia Nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria”.

TAGLI DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI

“A partire dall’anno 2020, le spese fiscali dannose per l’ambiente indicate nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono ridotte progressivamente al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Strategia nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria”. Scompaiono rispetto alla vecchia versione “la misura almeno pari al 10 per cento annuo a partire dal 2020 sino al loro progressivo annullamento entro il 2040”. All’individuazione dei sussidi “si provvede in sede di legge di bilancio annuale e i relativi importi sono destinati, nella misura del 50 per cento, a uno specifico fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento di interventi in materia ambientale, con priorità alla revisione dei sussidi ambientalmente favorevoli, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili”.

 

ECCO IL TESTO INTEGRALE:

DECRETO-LEGGE
MISURE URGENTI PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA
DIRETTIVA 2008/50/CE SULLA QUALITÀ DELL’ARIA
(Decreto Clima)
Art. 1
(Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici
e la qualità dell’aria)
1. Al fine di determinare gli indirizzi per l’individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di
contrasto ai cambiamenti climatici e di miglioramento della qualità dell’aria, è istituita, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell’ambito del Comitato interministeriale per la
Programmazione Economica, la Commissione interministeriale per il contrasto ai cambiamenti
climatici e la qualità dell’aria.
2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua
delega, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è composta dal Ministro
dell’economia e delle finanze, dal Ministro degli Affari Esteri, dal Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello
sviluppo economico, dal Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro della
salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato alla protezione civile,
e può essere integrato dai Ministri interessati alle materie trattate.
3. Al fine di supportare dal punto di vista tecnico-scientifico le attività della Commissione di cui al
comma 1, è istituita, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, la
Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell’aria composta da venti esperti
di chiara fama nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con i seguenti compiti:
a) valutare le attuali emissioni in atmosfera a livello nazionale, individuando le aree più impattate
e le eventuali cause, nonché monitorare la qualità dell’aria, promuovendo la costituzione di una
rete nazionale di monitoraggio e di pubblicazione dei dati;
b) proporre misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera nei settori delle infrastrutture e
trasporti, del riscaldamento e raffrescamento civile, nella gestione dei rifiuti, nelle attività
produttive con analisi di livello valutazione ambientale strategica nazionale, anche in ottica di
programmazione a breve e lungo termine;
c) approfondire lo studio degli impatti positivi occupazionali, sanitari ed economici dei modelli
a emissioni ridotte e tendenti a zero;
d) verificare lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici, individuando ogni iniziativa idonea a superare eventuali ostacoli e ritardi;
e) monitorare l’impatto delle misure di cui al presente capo ai fini dell’articolo 13 del presente
decreto;
f) audire le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, e
le associazioni di cittadini, che possono formulare proposte condivise attraverso riunioni cui
partecipano proporzionalmente secondo il numero dei loro iscritti;
g) valutare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli effetti prodotti
dalle misure di cui alla presente legge e presentare ulteriori proposte di intervento normativo
finalizzato a disporre divieti, obblighi e prescrizioni al fine del raggiungimento degli obiettivi di
lungo periodo di abbattimento delle emissioni climalteranti, nel caso in cui non sia rilevato un
impatto sufficiente sulla salubrità dell’ambiente;
h) verificare lo stato di attuazione della Direttiva 2008/50/CE e delle Direttive connesse al fine
di proporre ogni iniziativa idonea ad assicurarne la completa e piena attuazione.
3. La Piattaforma di cui al comma 2 sottopone a cadenza semestrale i risultati dell’attività svolta alla
Commissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, l’attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo al
Comitato interministeriale e alla Piattaforma scientifica di cui al presente articolo, potendosi avvalere,
a tal fine, delle istituzioni tecnico-scientifiche che operano nel settore della climatologia, ivi inclusi
gli enti meteo partecipanti al sistema Agenzia Italia Meteo di cui all’articolo 1, comma 551, della
legge 27 dicembre 2018, n. 205.

Art. 2
(Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici
e il miglioramento della qualità dell’aria)
1. La Commissione interministeriale di cui all’articolo 1, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
sentita la Piattaforma di cui all’articolo 1 ove istituita, approva il Programma strategico nazionale per
il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria.
2. Il Programma di cui al comma 1, di durata quinquiennale, al fine di rappresentare un quadro unitario
ed integrato di azioni puntuali, individua le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine
di assicurare la corretta e piena attuazione della Direttiva 2008/50/CE e contrastare i cambiamenti
climatici, definendo, altresì, i tempi di realizzazione e le risorse economiche disponibili a legislazione
vigente, anche sulla base del Piano nazionale Energia e Clima e degli ulteriori strumenti di
programmazione in materia.
3. Nell’ambito del Programma di cui al comma 1, al fine di anticipare l’attuazione del Piano strategico
nazionale per la mobilità sostenibile di cui all’articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e assicurare il rinnovo integrale, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legge, dei mezzi di trasporto pubblico locale con mezzi a basso o nullo impatto ambientale,
si provvedere a ricognire il quadro di investimenti disponibili a legislazione vigente, le modalità di
impiego delle risorse e ne quantifica l’effettivo impiego, nonché ad individuare gli interventi di
miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale immediatamente avviabili dalle
regioni e dalle province autonome e identificare le misure per la facilitazione dell’accesso ai
finanziamenti dei richiedenti, nonché l’eventuale ricorso a ulteriori strumenti di finanziamento.
4. Il programma di cui al presente articolo dà altresì conto dei piani regionali per il monitoraggio e
la riduzione dell’inquinamento atmosferico e degli accordi a tal fine adottati tra le Amministrazioni
centrali e territoriali.

Art. 3
(Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane)
1. Nell’ambito delle attività finanziate ai sensi dell’articolo 19, comma 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30 per la quota di risorse di competenza per il 2019 del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un apposito fondo denominato
“Programma sperimentale buono mobilità” nel limite complessivo di euro 205 milioni pari ad euro a
euro 5 milioni per il 2019 ed euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità di
cui al comma 2.
2. A valere sul programma sperimentale di cui al comma 1, i residenti nei comuni interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE che
rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 4, ottengono, nel
limite di spesa di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse, un “buono mobilità” pari ad
euro 1.500 per essere utilizzato, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di un
convivente, di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e di altri servizi
ad esso integrativi nonché per l’abbonamento a servizi di sharing mobility con veicoli elettrici o a
emissioni ridotte. Il “buono mobilità” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva
ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto avente natura
non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le condizioni e le modalità per l’ottenimento e
l’erogazione del beneficio di cui al comma 2, nonché ogni altra disposizione per l’attuazione delle
misure di cui al presente articolo.

Art. 4
(Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile)
1. Al fine di limitare le emissioni inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria, nell’ambito
delle attività finanziate ai sensi dell’articolo 19, comma 6, lettera f), del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, la quota di risorse di competenza per il 2019 del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nei limiti di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021, a finanziare progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione
del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia e per gli alunni del primo
ciclo di istruzione comunali e statali con mezzi di trasporto non inferiori a Euro 6.
2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione
comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non
ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e
sono riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti.
3. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e ogni altra disposizione
per l’attuazione delle misure di cui al presente articolo.

Art. 5
(Azioni per il rimboschimento)
1. E’ istituito un programma sperimentale per l’anno 2020 di messa a dimora di alberi, di reimpianto
e di silvicoltura, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34, nell’ambito dei progetti finanziati ai sensi dell’articolo 19, comma 6, lettera d), del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, nel limite complessivo di 15 milioni di euro delle relative
risorse riassegnate nel 2019 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sulla base dell’istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde
pubblico di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definiti i criteri, le modalità e le finalità per la
progettazione degli interventi e il riparto dei fondi di cui al comma 1 tra le città metropolitane, tenendo
conto in particolare dei diversi livelli di qualità dell’aria.
3. Entro i novanta giorni successivi al decreto di cui al comma precedente, ciascuna Città
metropolitana presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le
progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all’approvazione di almeno un progetto
per ciascuna Città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale
4
successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del
verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, degli esperti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge
28 giugno 2016, n. 132.
4. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi
di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l’affidamento della realizzazione
delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto
necessario per prevenire il rischio idrogeologico.
Art. 6
(Programma Italia Verde)
1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane, anche
attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la
crescita verde e i relativi investimenti, nonché il miglioramento della qualità dell’aria e della salute
pubblica, anche attraverso l’adesione ai programmi europei “Capitale europea verde” e “Foglia
verde”, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di “Città verde d’Italia” ad una città
italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un’apposita procedura di selezione definita con decreto
del Ministro dell’ambiente, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di “Città verde
d’Italia” è conferito in via sperimentale, a 3 diverse città italiane, per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022.
2. Ai fini di cui al comma 1 le città capoluogo di provincia possono presentare un dossier di
candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilità delle attività
urbane, migliorare la qualità dell’aria e della salute pubblica, promuovere la mobilità sostenibile e
l’economica circolare, con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica.
3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura del capoluogo proclamato “Città verde d’Italia” sono
finanziati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’anno del
conferimento del titolo nel limite di 3 milioni di euro.
4. Il titolo di “Città verde d’Italia” nell’anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti
gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
(Valutazione di impatto sanitario e ambientale)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo l’articolo 27-bis è aggiunto il seguente:
“Art. 27-ter (Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale)
1. Le installazioni e gli impianti ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale, sottoposti a Valutazione
di Impatto Ambientale nazionale o regionale, ai sensi della Parte II e relativi allegati del presente
Decreto, sono soggetti alla contestuale Valutazione di Impatto Sanitario secondo le procedure di
cui al decreto del Ministro della Salute del 27 marzo 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 126 del 31/05/2019, recante “Linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario
(VIS)”.”
2. Al fine di garantire la compatibilità degli interventi normativi e regolamentari con le finalità di
contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell’aria, all’articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: “5-quater. La relazione AIR si cui al comma 5,
lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, della compatibilità della regolamentazione con la
5
Strategia Nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e per il miglioramento della qualità
dell’aria, nonché con gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite,
evidenziando altresì la coerenza della regolamentazione, ove applicabile, con gli ulteriori piani,
programmi e strategie previste dalla legislazione vigente in materia ambientale.”;
b) al comma 7 sono infine aggiunte le seguenti parole “e al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare per quanto concerne gli aspetti ambientali.”.

Art. 8
(Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e
trattamento dei rifiuti)
1. All’art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è così riformulata: “pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e
trattamento dei rifiuti”;
b) al comma 1, la parola “lavorazione” e sostituita dalla seguente: “trattamento” e, dopo le parole
“o di nuova costruzione,” sono inserite le seguenti: “individuati sulla base dei requisiti di
rilevanza indicati nel decreto di cui al comma 9,”;
c) al comma 1, lettera a), dopo la parola “incidenti” sono inserite le seguenti: “che possano
arrecare alterazioni nelle matrici ambientali”;
d) al comma 1, lettere b) e d), la parola “rilevanti” al termine delle lettere è soppressa;
e) al comma 2, la parola “rilevanti” è soppressa
f) al comma 3, le parole “della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle
seguenti: “del decreto di cui al comma 9”;
g) al comma 4, le parole “Il gestore trasmette” sono sostituite dalle seguenti: “I gestori degli
impianti individuati sulla base di ulteriori requisiti di rilevanza, indicati anch’essi nel decreto di
cui al comma 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto,
trasmettono”;
h) al comma 5, la parola “rilevanti” è soppressa, le parole “d’intesa con le regioni e con” sono
sostituite dalle seguenti: “sentite le regioni e” e dopo le parole “piano di emergenza esterna
all’impianto”, sono inserite le seguenti: “anche con l’apporto del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132,”;
i) al comma 6, lettere b) e d), la parola “rilevanti” è soppressa;
l) al comma 8, la parola “rilevanti” è soppressa;
m) al comma 9, le parole “d’intesa” sono sostituite dalle seguenti: “di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e”, dopo le parole “le linee guida per” sono
inserite le seguenti: “l’individuazione, in base a requisiti di rilevanza fissati dal medesimo
decreto, degli impianti di cui al presente articolo,” e, infine, è aggiunto il seguente periodo: “,
nonché le modalità per assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
il monitoraggio e la periodica verifica dello stato di attuazione delle relative attività.”.
2. Il decreto di cui al comma 9 dell’art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è adottato entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
(Misure per la qualità dell’aria mediante la riduzione del conferimento di rifiuti)
Norma end of waste
Art. 10
(Disposizioni in materia di commissari unici
nell’ambito delle procedure d’infrazione in materia ambientale)
1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di
giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n.
2003/2077, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, di società in
house delle amministrazioni centrali dello Stato, degli enti del sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato e degli Enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell’ambito delle
aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale,
eccetto i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore
mensili effettivamente svolte, fatto salvo il limite massimo previsto dall’ordinamento di appartenenza
qualora superiore e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico
dei quadri economici degli interventi da realizzare.
2. Il Commissario unico, scelto nei ruoli della pubblica amministrazione, resta in carica per un
triennio ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi
ordinamenti. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di
provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto, in
ogni caso, in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico
dell’Amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti,
determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere
sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
3. Il Commissario unico si avvale altresì di una struttura di supporto composta da non più di 12
membri appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e
in materia di affidamento dei contratti pubblici nonché sulla base di apposita convenzione tra gli
appartenenti all’Arma dei Carabinieri in ragione dei compiti di tutela ambientale attribuiti
dall’ordinamento. Con il medesimo decreto è determinata l’indennità accessoria, sostitutiva del
compenso per lavoro straordinario, spettante a ciascun componente della Struttura di supporto, in
aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane disciplinato dalla vigente normativa in
materia, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della struttura di
supporto non superiore a 170.000,00 euro.
4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.
5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura
sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la
realizzazione degli interventi.
6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura
e depurazione di cui all’articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori previsti all’art. 4-septies,
comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto è nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, un Commissario unico ai sensi dell’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei precedenti commissari. Il
Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2017
cessa dal proprio incarico alla data di nomina del Commissario di cui al periodo precedente.
Art. 11
(Campagna di informazione e formazione ambientale nelle scuole)
1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni
ambientali ed in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituto presso il Ministero dell’Ambiente
uno specifico fondo denominato “Programma #iosonoAmbiente” di euro 2.000.000 per ciascuno
degli anni 2020, 2021, 2022.
2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi,
campagne presentati dalle scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche
congiuntamente alle associazione di protezione ambientale o a Università statali e non statali, a centri
di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari, al fine di diffondere i valori della tutela
dell’ambiente e promuovere percorsi di conoscenza ambientale.
3. Nell’ambito delle attività di cui al comma 2, ogni istituto scolastico, singolo o associato, per mezzo
del dirigente scolastico o dell’insegnante di ruolo designato, organizza una serie di incontri ed
iniziative anche non previsti dal Piano dell’offerta formativa con esperti partecipanti a titolo gratuito
e assicura la partecipazione degli studenti a sperimentazioni ed attività di informazione di tutela
ambientale e di volontariato su temi ambientali integrate nel percorso formativo.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottarsi entro quaranticinque giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto legge, sono determinati i criteri e le modalità di
finanziamento.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020,
2021, 2022, si provvede a valere sulle risorse di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998 che sono
conseguentemente rideterminate. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, con propri
decreti, a provvedere, con propri decreti, per gli anni finanziari 2020, 2021, 2022, alla riassegnazione
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare delle suddette somme.
Art. 12
(Pubblicità dei dati ambientali)
1. Fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati alle informazioni
ambientali di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti pubblici ed i soggetti
privati concessionari di servizi pubblici rendono disponibili in rete, in formato aperto e accessibile, i
dati ambientali in proprio possesso risultanti da rilevazioni effettuati dai medesimi ai sensi della
normativa vigente.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto i gestori di
centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell’inquinamento atmosferico, della qualità
dell’aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico assicurano la visualizzazione
in rete, in tempo reale, delle informazioni sul funzionamento del dispositivo e dei dati acquisiti.
3. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Ministero dell’ambiente, che li rende
disponibili in formato aperto e accessibile, unitamente a tutti gli altri dati ambientali disponibili,
attraverso la sezione dedicata del proprio sito istituzionale denominata “Informambiente” anche
nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”.
4. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attività di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 13
(Sostegno alla ricerca per il contrasto ai cambiamenti climatici)
1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 1091, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole “, connessi anche al programma Industria 4.0,” sono soppresse;
2) dopo le parole “produttività del sistema economico” sono aggiunte le seguenti: “in coerenza
con le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici”;
3) le parole “Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della
competitività e della produttività” sono sostituite dalle seguenti: “Fondo per interventi volti a
favorire lo sviluppo del capitale immateriale per la competitività e la crescita sostenibile”;
b) il secondo periodo del comma 1091 è sostituito dal seguente: “Gli obiettivi di politica economica
e industriale per la competitività e la crescita sostenibile del Paese da perseguire con il Fondo sono
definiti annualmente con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica in coerenza con le programmazioni settoriali e la Strategia Nazionale per il contrasto
ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria.”;
c) al terzo periodo del comma 1091, le parole “funzionali alla competitività del Paese” sono
sostituite dalle seguenti “funzionali alla competitività e alla crescita sostenibile del Paese”;
d) al comma 1092, le parole “ed il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca” sono
sostituite dalle seguenti “, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” e dopo le parole “le relazioni con il sistema
del venture capital italiano ed estero” sono aggiunte le seguenti: “, lo sviluppo della ricerca nel
contrasto ai cambiamenti climatici”;
e) dopo il comma 1092, è inserito il seguente:
“1092-bis. Le risorse riassegnate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
e al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
13 marzo 2013, n. 30, sono destinate, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, in
proporzione alle quote di cui al comma 3 dell’articolo 19 del predetto decreto legislativo n. 30 del
2013, al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1091, per lo sviluppo della ricerca nel
contrasto ai cambiamenti climatici e il perseguimento di obiettivi di sostenibilità che integrino i
diversi piani afferenti lo sviluppo industriale nonché, per una quota non superiore a 1 milione di
euro, per le spese di costituzione dell’organismo di cui al comma 1092.”.
2. All’articolo 2, comma 2, lett. ff) del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, dopo le parole “del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”, aggiungere le seguenti: “nonchè, per le finalità di cui al
presente decreto, gli organi di rilievo costituzionale”.

Art. 14
(Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. A partire dall’anno 2020, le spese fiscali dannose per l’ambiente indicate nel Catalogo dei sussidi
ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare ai sensi dell’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ridotte progressivamente al
fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Strategia nazionale per il contrasto ai cambiamenti
climatici e il miglioramento della qualità dell’aria di cui all’articolo 2.
2. All’individuazione dei sussidi ai sensi del comma 1 si provvede in sede di legge di bilancio annuale
e i relativi importi sono destinati, nella misura del 50 per cento, a uno specifico fondo istituito presso
il Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento di interventi in materia ambientale,
con priorità alla revisione dei sussidi ambientalmente favorevoli, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e
consumo sostenibili.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, si provvede annualmente al riparto del fondo di cui al comma 2 secondo
le finalità ivi indicate.

Art. 15
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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