La giurisprudenza amministrativa consolida il principio secondo cui il Ministero della Cultura, se non si esprime nei termini sulla VIA, è favorevole per silenzio-assenso. Un meccanismo decisivo per sbloccare gli iter autorizzativi degli impianti da fonti rinnovabili, spiega l’avvocato Massimo Ragazzo su Pianeta Terra
Il silenzio assenso del MiC sulla VIA è un tassello giuridico decisivo per risolvere il complesso puzzle autorizzativo degli impianti rinnovabili. L’applicabilità del meccanismo del silenzio-assenso orizzontale agli atti di concerto del Ministero della Cultura (MiC) nell’ambito dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) rappresenta “uno dei nodi interpretativi più rilevanti del diritto amministrativo”, scrive Massimo Ragazzo, avvocato dello Studio Gerosa, Sollima e Associati sul mensile Pianeta Terra, edito da Innovative Publishing. Infatti, incide direttamente sulla rapidità del processo autorizzativo per i nuovi impianti di energia rinnovabile. Negli ultimi due anni, la giurisprudenza ha seguito il principio che il MASE ha l’obbligo – e la responsabilità – di concludere i procedimenti anche in assenza del parere espresso del MiC. Tuttavia, ci sono ancora nodi da sciogliere per accelerare la transizione.
COS’E’ IL SILENZIO-ASSENSO SULLA VIA PER LE RINNOVABILI
La norma cardine è l’articolo 17-bis della legge n. 241/1990, che disciplina il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche. L’articolo prevede che se un’amministrazione non esprime il proprio assenso entro un termine stabilito, questo si considera acquisito. Il comma 3 estende il meccanismo anche alle amministrazioni che si occupano di tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali, come il Ministero come nel caso del MiC. L’avvocato Massimo Ragazzo sulla rivista Pianeta Terra sottolinea che il d.lgs. 152/2006 stabilisce che il provvedimento finale di VIA del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) deve essere adottato “previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura entro 30 giorni”, che scendono a 20 per i progetti PNRR.
GIURISPRUDENZA: IL MIC NON PUO’ BLOCCARE LE RINNOVABILI
Negli ultimi due anni, la giurisprudenza amministrativa ha seguito il principio che il silenzio del Ministero della Cultura non può bloccare il “pluristrutturato” procedimento di VIA. Come riporta Pianeta Terra, tutto è iniziato con la sentenza del TAR Puglia Bari n. 1429/2023, che ha riconosciuto l’operatività del silenzio-assenso anche nei rapporti tra MASE e MiC. Orientamento consolidato da una serie di decisioni successive: TAR Sicilia Catania n. 1156/2025, TAR Puglia Lecce n. 588/2024, TAR Lazio Roma n. 12670/2024, fino al pronunciamento del Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 2930/2024), che ha riconosciuto il potere del MASE di concludere comunque il procedimento, anche in assenza del concerto culturale.
Un orientamento che favorisce la certezza dei tempi di autorizzazione poiché i termini del procedimento VIA sono perentori (art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006). Inoltre, il Regolamento UE 2022/2577 ha riconosciuto agli impianti da fonti rinnovabili (FER) la qualifica di “interesse pubblico prevalente”, rafforzando la necessità di evitare ritardi e ostacoli procedimentali.
IL SILENZIO ASSENSO SULLA VIA E’ CONTRARIO AL DIRITTO UE?
Un punto cruciale riguarda la compatibilità del silenzio-assenso con il diritto dell’Unione Europea. Alcuni tribunali – come il TAR Lazio (sent. n. 12331/2025) – hanno sostenuto che la direttiva 2011/92/UE richiederebbe provvedimenti espressi per tutti gli atti VIA. Ma la tesi prevalente, ripresa anche da Ragazzo su Pianeta Terra, sottolinea che la direttiva impone la forma espressa solo per il provvedimento finale e non per gli atti endoprocedimentali, quali appunto il concerto del MiC.
VIA, POTERI SOSTITUTIVI NON SONO IN CONTRASTO CON SILENZIO-ASSENSO
Il secondo nodo riguarda la complementarietà di poteri sostitutivi e silenzio assenso. Secondo alcuni la previsione dei poteri sostitutivi renderebbe inapplicabile il silenzio-assenso. Un’obiezione che è stata smentita dalla prassi giurisprudenziale, spiega Ragazzo. Infatti, come chiarito dalle sentenze TAR Lazio n. 3036/2025 e n. 8428/2025, i due istituti operano su piani diversi: il silenzio-assenso si forma automaticamente per decorso dei termini. Al contrario, i poteri sostitutivi intervengono in caso di inerzia dell’autorità procedente.