Il giudice amministrativo chiarisce che, nelle aree idonee, i piani comunali non possono bloccare gli impianti autorizzabili con PAS. L’analisi di Massimo Ragazzo, avvocato dello studio Gslex, sulla rivista Pianeta Terra
Le rinnovabili non possono essere ostaggio dei Comuni. Quando un’area è dichiarata idonea dalla legge dello Stato, scatta il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). È quanto emerge dalla recente sentenza del Tar della Toscana, che limita il potere di veto delle amministrazioni comunali sugli impianti rinnovabili e introduce il principio rivoluzionario che le cabine primarie di trasformazione sono impianti industriali.
LA SENTENZA CHE IMPEDISCE AI COMUNI DI BLOCCARE IL FOTOVOLTAICO NELLE AREE IDONEE
La disputa legale ruota intorno alla richiesta di realizzare un impianto fotovoltaico a terra da 4,5 MWp su un’area agricola in Provincia di Grosseto, spiega Massimo Ragazzo, avvocato dello studio Gslex, nell’intervento pubblicato sull’ultimo numero della rivista Pianeta Terra. L’operatore ha presentato richiesta al Comune di Manciano per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) poiché l’opera ricadrebbe in un’Area Idonea. L’amministrazione, però, ha alzato un muro, negando il titolo autorizzativo. Di conseguenza, l’operatore ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ottenendo una vittoria su tutti i fronti.
COME IL TAR SBLOCCA IL FOTOVOLTAICO
Il cuore della sentenza è il superamento di una visione polverosa e burocratica del territorio, evidenzia l’avvocato Ragazzo. Il Comune sosteneva che una cabina elettrica non potesse essere considerata uno “stabilimento” o un “impianto industriale”, poiché lì non si fabbricano merci né si trasformano materie prime.
La sentenza del TAR Toscana (Sez. II, 25 maggio 2026, n. 991) demolisce il diniego del Comune e sancisce il principio che le cabine primarie di trasformazione sono a tutti gli effetti “impianti industriali”. Secondo i giudici, una cabina primaria non è un semplice manufatto edilizio, ma un organismo tecnologico complesso che trasforma l’energia. Di conseguenza, i terreni agricoli nel raggio circostante (la cosiddetta solar belt) diventano automaticamente aree idonee ope legis (per diretta disposizione di legge). Quindi, per legge, il fotovoltaico circostante diventa intoccabile dai veti locali.
LA SUPERIORITA’ DELLA PAS
Il Comune di Manciano ha tentato di difendere le proprie prerogative urbanistiche puntando sul Piano Operativo Comunale, che vietava gli impianti rinnovabili nelle aree agricole ordinarie. Il TAR della Toscana ha ricordato una gerarchia delle fonti che spesso gli enti locali tendono a dimenticare. Come sottolinea Massimo Ragazzo su Pianeta Terra, la legge statale (l’art. 8 del d.lgs. 190/2024) ha introdotto una vera e propria clausola di compatibilità urbanistica automatica. In altre parole, quando un’area è dichiarata idonea dalla legge dello Stato, scatta il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). I piani regolatori dei Comuni non possono introdurre limiti o divieti ulteriori. Tradotto: i Comuni non potranno usare lo schermo dell’urbanistica per bloccare le rinnovabili in zone che lo Stato vuole promuovere.
NESSUN RISCHIO PROLIFERAZIONE DEL FOTOVOLTAICO
La difesa del Comune aveva paventato il rischio di un “effetto moltiplicativo incontrollato”, una sorta di far west dei pannelli solari. Con una sentenza che farà storia, il TAR ha rispedito al mittente anche questo timore, affermando che le cabine primarie sono infrastrutture nate decenni fa, distribuite secondo rigidi criteri tecnici di rete e non certo piazzate a caso per fare un favore agli sviluppatori.

