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Senato

Petrolio: tutti i dettagli degli interventi in manovra sull’Imu per le piattaforme

Come funziona e qual è il dubbio degli esperti del Servizio Studi del Senato sull’imposta introdotta sulle piattaforme che producono petrolio e gas

Sono due gli interventi principali del governo nel settore idrocarburi italiano contenuti in manovra: il primo chiama Imposta municipale propria delle piattaforme marine o IMPi e si trova all’interno del decreto fiscale. Il secondo sterilizza le esenzioni dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per i versamenti dovuti per il triennio 2020-2022. Due misure che il Servizio Studi del Senato ha messo sotto la lente verificandone pro e contro.

L’IMU PER LE PIATTAFORME PETROLIFERE

Partiamo dall’imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) site entro i limiti del mare territoriale a partire dall’anno 2020. Come spiega il Dossier del Servizio Studi del Senato “la tassazione è effettuata sulla base dei valori contabili. Si applica un’aliquota fissa al 10,6 per mille ripartita tra lo Stato, cui è riservato il gettito relativo alla quota ad aliquota di base del 7,6 per mille e i comuni interessati, cui viene attribuita la differenza tra il gettito complessivo e quello ad aliquota di base”. Ma cosa si intende per piattaforma marina? La norma chiarisce che si intende “una struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale”.

IL VERSAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE NEL SOLO 2020

Il comma 5 reca un’eccezione alla modalità di versamento dell’IMU limitatamente all’anno 2020, poiché prevede che l’imposta venga versata in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, direttamente allo Stato il quale poi provvede alla redistribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base delle risultanze del predetto decreto. Per gli anni successivi i soggetti passivi devono effettuare il pagamento del tributo sia allo Stato sia al comune competente.

LE RADICI NORMATIVE DELL’IMPI

Naturalmente, ricorda il Dossier, “l’assoggettamento ai tributi immobiliari delle costruzioni ubicate nel mare territoriale e, in particolare, delle piattaforme petrolifere ha generato un lungo dibattito di giurisprudenza e prassi”. In estrema sintesi, ricorda il dossier, una prima sentenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione del 2005 aveva accolto le istanze degli enti locali in ordine al potere impositivo del comune sulle acque territoriali. Con una pronuncia più specifica, del 25 febbraio 2016 la Corte ha sancito l’assoggettamento delle piattaforme petrolifere alle imposte immobiliari comunali classificabili nella categoria D/7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni). In particolare, la Cassazione aveva ritenuto che “detti manufatti hanno una propria attività produttiva, suscettibile di valutazione economica ed idonea a produrre un reddito funzionale allo stoccaggio e al trattamento dei prodotti estratti da immettere nelle condutture, dopo la lavorazione del materiale”. La Corte aveva ribadito, inoltre, la potestà degli enti locali nell’ambito del mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine e affermato che – anche se il mare non è ricompreso tra i beni del demanio marittimo – “i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili a quelli del demanio marittimo, in base all’articolo 29 del codice della navigazione”. Ma poi con la risoluzione n. 3/DF del 1° giugno 2016, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze – sollecitato dalle associazioni di categoria – aveva espresso considerazioni diverse: “Preliminarmente il DF ha rilevato che le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare, che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E”.

COME SI CALCOLA LA TASSA E IL PROBLEMA DEL CATASTO E DELL’ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

A decorrere dal 1° gennaio 2016, per effetto della legge di stabilità 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, “è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”. Sono quindi esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Tuttavia, osserva il Dossier “tali cespiti non sono oggetto di inventariazione negli atti del catasto, poiché è l’Istituto idrografico della Marina – e non l’Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali – l’Organo Cartografico dello Stato designato al rilievo sistematico dei mari italiani”. Quindi mentre da un lato il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che l’IMU ha per presupposto il possesso di immobili e che per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta nel catasto, il Ministero ha concluso che, dal momento che tale ultima norma fa riferimento esplicito al catasto edilizio urbano, per applicare i criteri di calcolo del valore contabile occorre “uno specifico intervento normativo, atto a consentire non solo il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale, anche con riferimento alla relativa delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune censuario, ma anche l’ampliamento del presupposto impositivo dell’IMU e della TASI”.

UN DUBBIO: LA NORMA SI RIFERISCE ALLA VECCHIA DISCIPLINA DELL’ICI O A QUELLA DELL’IMU?

Il Servizio Studi del Senato ha poi ricordato che la base imponibile dell’imposta municipale propria “è costituita dal valore dell’immobile” e che in relazione alla base imponibile dei fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto e delle aree fabbricabili “viene richiamata la disciplina ICI”. In particolare, “per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione) dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l’applicazione di appositi coefficienti”. Tuttavia, osserva il Dossier “si segnala che la norma richiama le ‘detrazioni’ previste per l’IMU, sebbene la disciplina di tale imposta preveda detrazioni solo per l’abitazione principale. La relazione tecnica, tuttavia, fa più correttamente riferimento alla deducibilità in materia di IMU dei fabbricati strumentali” che “ne prevede la piena deducibilità dal reddito d’impresa e dal reddito professionale a decorrere dal 2023, ferma restando l’indeducibilità ai fini IRAP”. Secondo gli esperti del Senato, dunque “occorrerebbe chiarire se il testo si riferisce a tale ultima agevolazione e, in tal caso, farvi espresso riferimento”.

LE DISPOSIZIONI SUI RIGASSIFICATORI

Infine, vengono fatte salve da tale disciplina le disposizioni in materia di rigassificatori introdotte dalla legge di bilancio 2018 che stabiliscono, per tale fattispecie, che ai fini dell’individuazione della base imponibile rientra nella nozione di fabbricato, assoggettabile ad imposizione, “la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili. Non essendo possibile l’accatastamento, anche per questi immobili si applicano i valori contabili”.

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