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Aggiornamento meccanismo dei “Certificati Bianchi”, parte la consultazione pubblica del Mase

L’obiettivo del Mase è semplificare e potenziare il sistema che certifica il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza

È stata avviata il 31 ottobre scorso la consultazione pubblica sull’aggiornamento del meccanismo dei cosiddetti “certificati bianchi”, disciplinati dal decreto ministeriale 11 gennaio 2017 e successive modificazioni.

L’OBIETTIVO DELLA CONSULTAZIONE DEL MASE

L’obiettivo è semplificare e potenziare il sistema che certifica il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza.

A CHI SI RIVOLGE

La consultazione si rivolge a tutti i soggetti pubblici e privati, per raccogliere osservazioni e commenti sulle proposte di revisione della normativa nazionale e degli atti amministrativi tecnici.

FINO AL 20 NOVEMBRE PER INVIARE LE OSSERVAZIONI

Durante il periodo di consultazione pubblica – fino al 20 novembre 2024 – le parti interessate possono inviare osservazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata dee@pec.mase.gov.it, utilizzando il Modulo di adesione alla consultazione allegato e indicando come oggetto della PEC “Consultazione Certificati Bianchi”.

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE E PROSSIME AZIONI

A conclusione della consultazione pubblica, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procederà all’analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l’obiettivo di predisporre uno schema di decreto che persegua gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che definiscano una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC. Nella predisposizione del decreto si valuterà “l’eventuale necessità di intervenire su misure per l’incremento dei progetti presentati, ivi incluso l’incremento delle tipologie di progetti ammissibili, nonché su misure volte a favorire la semplificazione sia dell’accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi che delle procedure di valutazione, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti”, si legge nel documento predisposto dal Mase.

COSA PREVEDE L’EUROPA E GLI OBIETTIVI DELL’ITALIA

Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno all’11,7 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2020, così che il consumo di energia finale dell’Unione non superi 763 Mtep. Inoltre gli Stati membri si adoperano al meglio per contribuire collettivamente all’obiettivo indicativo dell’Unione relativo al consumo di energia primaria pari a un volume non superiore a 992,5 Mtep nel 2030. Al fine di contribuire a conseguire l’obiettivo dell’Unione Europea, il livello di consumi dell’Italia dovrebbe ammontare a 112,2 Mtep di energia primaria e a 92,1 Mtep di energia finale nel 2030. Rispetto a tali livelli di consumo, la direttiva EED III prevede una flessibilità del +2,5%. L’applicazione di tale flessibilità porta gli obiettivi indicativi per l’Italia a 115 Mtep di energia primaria e a 94,4 Mtep di energia finale. Considerato che gli scenari nazionali elaborati nei rispettivi PNIEC eccedono l’obiettivo a livello europeo, gli sforzi ulteriori di riduzione dei consumi sono stati ripartiti tra i Paesi che avevano indicato scenari di consumo eccedenti gli obiettivi nazionali (riguardando solo i consumi rientranti nel limite della tolleranza ammessa del +2,5%).

Di conseguenza, quindi, l’obiettivo dell’Italia sui consumi di energia primaria passa da 115 Mtep a 111 Mtep mentre l’obiettivo sui consumi finali passa da 94,4 Mtep a 93,05 Mtep. Come emerge dall’aggiornamento del PNIEC (giugno 2024) lo scenario nazionale (Scenario di policy), che interiorizza l’effetto sulla riduzione dei consumi delle misure attuate e pianificate, stima un consumo di energia primaria pari a 123 Mtep e un consumo di energia finale di 102 Mtep al 2030, superiore a quello necessario per contribuire a conseguire l’obiettivo vincolante dell’Unione Europea in materia di consumo di energia finale. Lo scenario con politiche aggiuntive prevede delle assunzioni di forte evoluzione tecnologica e comportamentale possibili soltanto con il mantenimento e un potenziamento degli strumenti di promozione vigenti.

Secondo i dati riportati nel PNIEC, dal 01/01/2021 al 31/12/2030 si stima una generazione di risparmi di energia finale di 9,5 Mtep con il meccanismo dei CB. Negli anni dal 2021 al 2023, l’obiettivo cumulato del PNIEC è pari a 0,90 Mtep di energia finale mentre i risparmi effettivamente conseguiti nel medesimo triennio ammontano a 1,061 Mtep (CB+CAR). L’interesse nel rilancio del meccanismo trova quindi fondamento nel suo importante contributo all’efficienza energetica permettendo, al contempo, la riduzione delle emissioni e del fabbisogno energetico nazionale. Il meccanismo, inoltre, tra le altre misure implementate per il miglioramento dell’efficienza energetica, è quello che presenta un costo/efficacia più basso rispetto ad altri strumenti. Le risorse necessarie a sostenere il meccanismo derivano dagli oneri associati alla vendita di energia (componenti UC7 per l’elettrico e Re/Ret per il gas).

LE PROPOSTE: L’AGGIORNAMENTO DEL MECCANISMO RELATIVO AI TEE VIRTUALI E AL CAP

Sono nove in tutto le proposte formulate dal Mase: il primo riguarda l’aggiornamento del meccanismo relativo ai TEE virtuali e al cap. “Il meccanismo dei certificati bianchi negli ultimi anni ha mostrato difficoltà applicative e di funzionamento, connesse alle dinamiche di mercato che hanno evidenziato uno squilibrio fra domanda e offerta di TEE. Al fine di attuare misure, anche di tipo congiunturale, volte a superare le richiamate criticità del mercato ed i conseguenti forti aumenti dei prezzi dei titoli verificatisi, nonché garantire flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018, è stato stabilito un limite al prezzo di rimborso per i titoli e che i soggetti obbligati possano adempiere al completo soddisfacimento degli obblighi annuali di risparmio energetico dell’anno “n” entro i due anni successivi (purché nell’anno “n” si sia raggiunta la quota di soddisfacimento dell’obbligo pari ad almeno il 60 per cento dell’obbligo complessivo) ed è stata introdotta la possibilità di emissione da parte del GSE dei TEE cosiddetti «virtuali», ovvero non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, per il soddisfacimento per l’anno “n” dell’obbligo minimo previsto, salvo la compensazione di tali emissioni negli anni successivi con risparmi effettivamente conseguiti. L’emissione dei suddetti TEE virtuali è possibile esclusivamente in favore dei soggetti obbligati che detengano per l’anno “n” almeno il 30% dei titoli “reali” necessari al conseguimento del proprio obbligo minimo dello stesso anno. Posto che appare ormai superata la fase congiunturale che ha portato alla necessità di introduzione del cap e dei certificati bianchi virtuali in quanto il mercato ha raggiunto una condizione di quasi equilibrio tra la domanda e l’offerta di certificati bianchi, si propone l’eliminazione di tali elementi o la loro eventuale sostituzione con strumenti alternativi, meno impattanti sulle dinamiche di mercato, qualora si ravveda l’esigenza di continuare a mantenere condizioni di flessibilità nella possibilità di conseguimento dell’obbligo minimo annuo da parte dei soggetti obbligati.

L’ADEGUAMENTO DELLA VITA UTILE DEI I PROGETTI DI “SOSTITUZIONE” ALLA VITA UTILE DEI PROGETTI DI “NUOVA INSTALLAZIONE”

La seconda proposta prevede l’adeguamento della vita utile dei i progetti di “sostituzione” alla vita utile dei progetti di “nuova installazione”. Come riportato all’articolo 2, comma 1, lettera x) del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. la vita utile di un progetto di efficienza energetica è definita come il “periodo durante il quale vengono riconosciuti i Certificati Bianchi al progetto, nel rispetto dei limiti di cui all’Allegato 2 del presente decreto”. La Tabella 1 dell’Allegato 2 del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 e s.m.i. recante le tipologie progettuali ammissibili al meccanismo dei certificati bianchi prevede una differenziazione della vita utile dei progetti di “nuova installazione” rispetto ai medesimi progetti in caso di “sostituzione”, con una vita utile dei progetti oggetto di “sostituzione” inferiori. Al fine di stimolare maggiormente la realizzazione di progetti di efficienza energetica, si propone di adeguare la vita utile della “sostituzione” a quella della “nuova installazione”, garantendo la stessa quota di incentivo per entrambe le tipologie, in quanto: 1. a seguito di analisi sull’andamento del meccanismo con le vigenti regole, essendo il costo di investimento per la realizzazione dell’intervento principalmente legato all’acquisto del nuovo componente e alle attività di installazione dello stesso, tale costo risulta pressoché il medesimo sia per i casi di “sostituzione” che per i casi di “nuova installazione”; 2. l’apertura alla possibilità di individuare, in determinate condizioni, quale consumo di baseline il consumo di riferimento anche per i casi di “sostituzione”, rende le due tipologie di intervento confrontabili anche in relazione alla quota di risparmio rendicontabile. Per il dettaglio delle modifiche proposte si faccia riferimento alla Tabella 1 allegata al presente documento di consultazione.

INCREMENTO DELLA VITA UTILE DI ALCUNI INTERVENTI AMMISSIBILI

Come riportato all’articolo 2, comma 1, lettera x) del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. la vita utile di un progetto di efficienza energetica è definita come il “periodo durante il quale vengono riconosciuti i Certificati Bianchi al progetto, nel rispetto dei limiti di cui all’Allegato 2 del presente decreto”. Al fine di stimolare maggiormente la realizzazione di progetti di efficienza energetica riconducibili a specifici ambiti settoriali si propone di incrementare il valore di vita utile in base ai seguenti criteri: 1. per i progetti che prevedono esternalità ambientali positive legate ad un utilizzo efficiente delle risorse primarie, attraverso una limitazione dell’impiego delle stesse e uno sfruttamento di risorse energetiche gratuite, qualora sia possibile individuare un criterio oggettivo per la quantificazione dell’incremento suddetto; 2. valorizzare maggiormente gli interventi caratterizzati da un costo specifico (inteso come euro/tep) maggiore e i settori in cui il medesimo intervento di efficientamento è meno redditizio; 3. valorizzare maggiormente gli interventi riconducibili a tipologie poco adottate a causa di un impatto troppo ridotto dell’incentivo sui costi progettuali, ampliandone il perimetro di applicazione ovvero dando maggiore risalto a tipologie già previste. Per il dettaglio delle modifiche proposte si faccia riferimento alla Tabella 1 allegata al presente documento di consultazione.

INTRODUZIONE DI NUOVI INTERVENTI INCENTIVABILI

Come riportato all’articolo 6, comma 2 del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. “L’elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l’indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei certificati bianchi, è riportato nella Tabella 1 dell’Allegato 2. […]”. Al fine di rendere ammissibili al meccanismo un maggior numero di progetti può essere valutato l’aggiornamento della Tabella 1 dell’Allegato 2 con l’introduzione di ulteriori tipologie di intervento ovvero l’eliminazione di tipologie per le quali è stata verificata la difficile individuazione di un programma di misura che consenta il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. Con l’aggiornamento della tabella dei progetti ammissibili sarà possibile incentivare un maggior numero di progettualità incrementando la diffusione degli interventi in ulteriori ambiti e settori, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza energetica. Per il dettaglio delle modifiche proposte si faccia riferimento alla Tabella 1 allegata al presente documento di consultazione.

AGGREGAZIONE DI PIÙ INTERVENTI CON SOGGETTI TITOLARI DIVERSI IN UN UNICO PROGETTO

Il D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. all’art. 2, comma 1, lettera n) definisce un progetto di efficienza energetica come un “intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti […]”. La proposta mira a permettere la presentazione di progetti costituiti dall’aggregazione di più interventi con Soggetti Titolari diversi. Una eventuale modifica normativa consentirebbe di aumentare il numero di progetti ammissibili al meccanismo dando modo a quei progetti che non raggiungono la soglia minima di poter essere presentati anche nel caso in cui il relativo Soggetto Titolare non abbia in programma altri interventi da poter unire in un’unica proposta. Per tali casistiche, resta ferma la necessità di individuare per il progetto un unico Soggetto Proponente che dovrà necessariamente essere delegato dai singoli Soggetti Titolari coinvolti sia a presentare l’istanza che a percepire i TEE conseguibili, al fine di semplificare l’iter istruttorio, la fase di sottoscrizione del contratto con il GSE e la successiva emissione dei TEE. Tutti i Soggetti Titolari coinvolti dovranno comunque registrarsi nell’apposita sezione dell’Area Clienti GSE e fornire opportuna documentazione richiesta (ad es. dichiarazione cumulo incentivi, dichiarazione di condivisione benefici etc.). Al fine di evitare la presentazione di progetti che potrebbero portare ad un’eccessiva complessità del processo di istruttoria, si introdurranno delle logiche che consentano l’efficace accorpamento degli interventi nel progetto di efficienza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere accorpati, in unico progetto, interventi riconducibili alla stessa tipologia, allo stesso settore, oppure al medesimo ambito territoriale/produttivo; interventi che garantiscono una quota di risparmio inferiore a un limite massimo, etc.

MISURE EX ANTE

Il D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. al capitolo 1, punto 1.3 e al capitolo 2, punto 2.6 dell’Allegato 1, prevede che “Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il proponente dovrà considerare le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera […]” e che “Per determinare i consumi di baseline, dovranno essere considerate, sul campione rappresentativo, le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti alla realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera […]”. Si intende, a riguardo, permettere l’inizio delle misure ex ante anche a valle della data di avvio del progetto purché permangano, anche in seguito alla stessa, le condizioni impiantistiche ex ante sulle quali andare ad effettuare le misurazioni (ad esempio nel caso di consegna del componente ed installazione differita rispetto al momento della consegna). Allo stato attuale, infatti, la possibilità di costruire la baseline è vincolata al fatto di iniziare le misure ex ante prima della data di avvio del progetto ed eventualmente proseguire con le misurazioni entro e non oltre la data di avvio (individuabile anche con la sola consegna del componente presso il sito). Tale modifica consentirebbe l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi anche a quelle progettualità che, alla data di avvio del progetto, non dispongono dei dati ex ante secondo quanto definito dal decreto, dando la possibilità, ove possibile, di avviare le misure ante intervento successivamente la data di avvio del progetto.

AGGIORNAMENTO DELLA GUIDA SETTORIALE SUI TRASPORTI

Con il Decreto Direttoriale del 3 maggio 2022 è stata pubblicata la Guida Operativa ed in particolare l’Allegato 2.7 “Guide Settoriali – Il settore dei trasporti”. Considerando che il settore dei trasporti è legato agli impegni dell’Effort Sharing Regulation (ESR2) per il quale, come indicato anche nel PNIEC, “Il percorso da compiere richiederà dunque uno sforzo estremo” si propongono alcune modifiche alla guida settoriale sopracitata che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere: • aggiornamento della guida settoriale andando ad estendere anche ai PC la casistica di mezzi ex post alimentati esclusivamente da energia elettrica proveniente per almeno il 50% da FER; • semplificazione e riduzione delle variabili operative da considerare per gli interventi nel settore trasporti (svincolandosi, ad esempio, dalle condizioni atmosferiche, dallo stile di guida degli autisti, etc.); • interventi atti a favorire la presentazione di progetti riguardanti lo shift modale svincolando, ad esempio, l’algoritmo di calcolo dei risparmi dai chilometri percorsi e tenendo conto soltanto del quantitativo di prodotto trasportato e del punto di partenza e arrivo. Nel caso di interventi riguardanti lo shift modale, infatti, la situazione ex post (ipotizzando, ad esempio, che una parte del trasporto avvenga sulla rete ferroviaria) vedrà sicuramente un chilometraggio differente rispetto a quella prevista nella situazione ex ante (nella quale, invece, il medesimo trasporto si potrebbe ipotizzare venisse effettuato su gomma).

ELIMINAZIONE DELLE SCHEDE DI PROGETTO A CONSUNTIVO

Con il D.M. 21 maggio 2021, oltre all’aggiornamento della Guida Operativa pubblicata nel 2019, sono state pubblicate nove schede di progetto a consuntivo riguardanti molteplici ambiti (pompe, gruppi frigo, pompe di calore, compressori, illuminazione pubblica e privata, allaccio di nuove utenze di teleriscaldamento e caldaie). L’Articolo 15, comma 1 del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. definisce che “[…] Per gli interventi per i quali è possibile individuare degli algoritmi di calcolo dei risparmi energetici addizionali, la guida prevede altresì la predisposizione di schede di progetto a consuntivo […]”. L’Articolo 2, comma 1, lettera m) del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. definisce il Progetto a Consuntivo (PC) come “il progetto con metodo di valutazione dei risparmi a consuntivo di cui all’Allegato 1, in conformità al programma di misura”. Si prevede l’eliminazione delle schede di PC, che hanno evidenziato, contrariamente allo scopo originario, un aggravio della documentazione da trasmettere e, di conseguenza, dei tempi di istruttoria (si pensi, ad esempio, al quantitativo di documenti di trasporto e di schede tecniche da dover trasmettere nei progetti riguardanti gli impianti di illuminazione).

SEMPLIFICAZIONE DELL’INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE RAPPRESENTATIVO NEI PROGETTI STANDARDIZZATI

Come definito dall’Articolo 2, comma 1, lettera q) del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. “Il progetto con metodo di valutazione dei risparmi standardizzato di cui all’Allegato 1, in conformità al programma di misura”. Il D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. all’Allegato 1, capitolo 1, punto 2.4 stabilisce che “Il risparmio conseguibile dal PS è rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto, […]” e al punto 2.5 stabilisce che “Il campione di misura deve essere adeguatamente rappresentativo […]”. Si intende ridefinire i criteri di individuazione del campione rappresentativo limitandoli ai concetti chiave, in modo tale da permettere una più semplice ed immediata individuazione dello stesso e facilitando la presentazione di tali progetti.

INTRODUZIONE DI UN TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DI PRIME RVC-C ASSOCIATE A PPPM ACCOLTE AI SENSI DEL D.M. 28 DICEMBRE 2012

La disciplina riguardante il sistema di incentivazione per la promozione dell’efficienza e il relativo meccanismo dei Certificati Bianchi è entrato in vigore nel 2005. L’applicazione della disciplina è stata affidata fino al 3 gennaio 2013 a quella che oggi è divenuta Autorità di regolazione per energia reti e Ambiente (ARERA). In attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 28/2011, con il decreto interministeriale 28 dicembre 2012, dal 4 gennaio 2013 l’attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi, è stata trasferita al GSE. La vigente normativa (decreto11 gennaio 2017) prevede un termine (36 mesi) entro cui contabilizzare i risparmi conseguito nell’ambito dei progetti a consuntivo-PC. Infatti, il decreto prevede che «I risparmi conseguiti nell’ambito dei PC sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura, o comunque non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetti» Tale termine non è invece previsto dalla normativa precedente. Ad oggi risultano positivamente valutate dal GSE proposte di progetti e programmi di misura (PPPM), presentate a partire dal 2013, ma per le quali non sono ancora stati rendicontati i risparmi energetici conseguiti da parte dei soggetti titolari e per le quali, pertanto, risultano tutt’ora aperti i relativi procedimenti amministrativi. Ferma restando la disciplina vigente, al fine di contemperare sia gli interessi dei soggetti obbligati che quelli della pubblica amministrazione in termini di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, si intende introdurre un congruo termine entro cui i soggetti interessati debbano presentare le rendicontazioni relative ai progetti richiamati, salvo la chiusura dei procedimenti amministrativi con provvedimenti di autotutela.
Il documento di consultazione e il modulo di adesione sono disponibili al seguente link: https://www.mase.gov.it/energia/efficienza-energetica.

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