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Arera: via libera ai criteri per le tariffe del servizio di rigassificazione del Gnl per il periodo 2024-2027

Il provvedimento di Arera disegna un quadro di sostanziale stabilità rispetto ai criteri vigenti

Arriva la delibera Arera in esito al procedimento avviato con delibera 356/2022/R/gas che definisce i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il sesto periodo di regolazione (2024-2027).

Come si legge nella delibera “in relazione ai criteri di determinazione del costo riconosciuto, in un quadro di sostanziale stabilità rispetto ai criteri vigenti, l’Autorità ha prospettato tra l’altro di: a) confermare una durata del periodo regolatorio pari a 4 anni; b) confermare i princìpi generali per il riconoscimento dei costi di capitale e dei costi operativi, rimandando al prossimo periodo regolatorio la valutazione sull’opportunità di estendere anche al servizio di rigassificazione del Gnl i criteri di riconoscimento dei costi basati sull’approccio ROSS; c) allineare, quando possibile e opportuno, i criteri generali di riconoscimento dei costi per il servizio di rigassificazione con quelli definiti nell’ambito della regolazione ROSS e della regolazione del servizio di stoccaggio del gas (che presenta caratteristiche economiche delle infrastrutture assimilabili)”.

Per quanto riguarda i corrispettivi per il servizio di rigassificazione l’Arera ha prospettato di confermare la struttura tariffaria del servizio di rigassificazione e le relative modalità applicative, in coerenza con le condizioni economiche di accesso alla capacità di rigassificazione disciplinate nel TIRG. Mentre in relazione ai meccanismi di copertura dei ricavi di riferimento, l’Autorità ha prospettato di confermare nella sostanza la disciplina vigente in materia di fattore di copertura dei ricavi, prevedendo inoltre che, per tenere conto delle mutate condizioni di mercato: a) la formula per il calcolo del fattore di copertura dei ricavi (FC) sia estesa per includere il caso in cui i ricavi effettivi siano superiori ai ricavi riconosciuti, introducendo uno sharing dei ricavi a favore del sistema pari alla quota percentuale di ricavo soggetta a garanzia; b) in relazione al fondo destinato ai nuovi terminali ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 50/22, le eventuali eccedenze siano versate sul conto “Oneri impianti di rigassificazione” presso la Cassa, a copertura delle esigenze di finanziamento dei fattori di copertura dei ricavi di tutti i terminali di rigassificazione.

IL PROVVEDIMENTO COMPLETO

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