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Dl Energia

Arrivano bonus benzina e Iva al 5% sul gas nel Dl Energia. Ecco il testo

Nella bozza anche l’aumento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e la proroga delle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione

Si intitola “Misure in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio nonché proroga di termini normativi e di versamenti fiscali” la bozza di decreto visionata da ENERGIA OLTRE che il governo dovrebbe esaminare oggi in prima battuta, nella riunione preliminare al Consiglio dei ministri in programma per lunedì. In tutto si tratta di dodici articoli, compreso quello di entrata in vigore.

LE MISURE PER IL CONTENIMENTO DI LUCE E GAS

Come annunciato alla viglia dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, la bozza si occupa innanzitutto delle misure urgenti per il contenimento degli aumenti di luce e gas: Arera “provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel IV trimestre 2023 in modo tale da garantire, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli di riduzione della spesa previsti per l’energia elettrica (…) e per il gas”, si legge nella bozza. “Per il IV trimestre 2023 l’Autorità provvede alla determinazione dei bonus sociali prendendo a riferimento la spesa attesa nel medesimo trimestre, in regime di tutela, per ciascuna tipologia di bonus sociale, nel medesimo trimestre, in base ai livelli di riduzione della spesa previsti per l’energia elettrica (…) e per il gas”.

Pur non essendo ancora previste cifre nella bozza di decreto, “per quanto concerne il settore del gas, gli oneri (…) sono posti a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)”, mentre per il settore dell’energia elettrica, gli oneri “sono a carico dell’elemento ASrim della componente tariffaria Arim”.

RIMANGONO AZZERATI GLI ONERI DEL SETTORE GAS

“Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas”.

PER IL GAS IVA AL 5%

Mentre “in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali” “contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023”.

La disposizione “si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia”.

AI TITOLARI DI SOCIAL CARD CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN BASE AI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE

Infine, recita la bozza “ai clienti domestici residenti titolari di bonus sociale elettrico è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo famigliare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale”.

IN SOCIAL CARD ANCHE IL BONUS BENZINA

Per quanto riguarda le misure in materia di social card e borse di studio, “al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card (…) è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite” che andrà deciso con decreto del Mimit di concerto con Mef e Masaf che dovranno stabilire “l’ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare”, “le modalità di raccordo” “al fine di preservare l’unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante” e “le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa”.

ARRIVANO RISORSE AGGIUNTIVE PER LE BORSE DI STUDIO

In questo caso l’onere è quantificato in 100 milioni di euro per quest’anno. In aggiunta, la bozza prevede che “il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio” sia “incrementato per l’anno 2023 dell’importo di euro 7.429.666,47, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all’anno accademico 2022/2023”.

LE PROROGHE ALL’ACQUISTO DELLA CASA, SANITARI E NON SOLO

Nella parte relativa alle proroghe la bozza prevede le agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione siano prorogate “al 31 dicembre 2023” mentre altri differimenti riguardano la materia sanitaria, l’università, l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare, la rideterminazione del valore delle cripto-attività, l’emersione di base imponibile derivante dalle violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi.

Infine, la bozza di decreto si occupa delle disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa nonché misure in materia di finanza pubblica, delle cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese e delle supplenze del Ministero dell’istruzione e del merito.

IL TESTO INTEGRALE

Sommario

TITOLO I MISURE IN MATERIA DI ENERGIA E INTERVENTI PER SOSTENERE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

ART. 1. (Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

ART. 2. (Misure urgenti in materia di social card e di borse di studio)

TITOLO II PROROGA DI TERMINI NORMATIVI E DI VERSAMENTI FISCALI

ART. 3. (Proroga di termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione)

ART. 4. (Proroga di termini in materia sanitaria)

ART. 5. (Proroga di termini in materia di università)

ART. 6. (Disposizione urgente di proroga del termine per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare)

ART. 7. (Rideterminazione valore delle cripto-attività)

ART. 8. (Emersione di base imponibile derivante dalle violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi)

TITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

CAPO I MISURE A TUTELA DEL RISPARMIO E PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

ART. 9. (Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa nonché misure in materia di finanza pubblica)

ART. 10. (Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)

CAPO II DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTINUITÀ DIDATTICA

ART. 11. (Supplenze Ministero dell’istruzione e del merito)

ART. 12. (Entrata in vigore)

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, INTERVENTI PER SOSTENERE IL POTERE DI ACQUISTO E A TUTELA DEL RISPARMIO NONCHÉ PROROGA DI TERMINI NORMATIVI E DI VERSAMENTI FISCALI

Titolo I
Misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie

ART. 1.
(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)
1. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel IV trimestre 2023 in modo tale da garantire, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli di riduzione della spesa previsti per l’energia elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, e per il gas dall’articolo 3, comma 9, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Per il IV trimestre 2023 l’Autorità provvede alla determinazione dei bonus sociali prendendo a riferimento la spesa attesa nel medesimo trimestre, in regime di tutela, per ciascuna tipologia di bonus sociale, nel medesimo trimestre, in base ai livelli di riduzione della spesa previsti per l’energia elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, e per il gas dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Per quanto concerne il settore del gas, gli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a XXX milioni di euro, sono posti a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
4. Per quanto concerne il settore dell’energia elettrica, gli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a XXX milioni di euro, sono a carico dell’elemento ASrim della componente tariffaria Arim.
5. Sono, altresì, poste a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della CSEA le partite nette residue per il 2022 determinate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con la relazione di rendicontazione di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni con legge 26 maggio 2023 n. 5. Con riferimento all’anno 2023, l’Autorità predispone entro il 31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all’articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.». 6. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in XXX milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi del comma 7. 7. Agli oneri derivanti dal comma 6, determinati in XXX milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2023.
8. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in XXX milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi del comma 10. 9. La disposizione di cui al comma 8 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in XXX milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi del comma 10.
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, valutati in XXX milioni di euro per l’anno 2023, si provvede …
11. All’articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di contributo straordinario per il IV trimestre 2023»;
b) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai clienti domestici residenti titolari di bonus sociale elettrico è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo famigliare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale. 2. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l’onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa massima di
XXX milioni per l’anno 2023.».
c) il comma 4 è soppresso.
12. Le risorse derivanti dalla soppressione del comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni con legge 26 maggio 2023 n. 5 sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 settembre 2023 e sono destinate per XXX milioni di euro alla copertura delle misure di cui al comma 11. La quota residua dell’onere, pari a XXX milioni di euro per l’anno 2023 è finanziata a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

ART. 2.

(Misure urgenti in materia di social card e di borse di studio)
1. Al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card di cui all’articolo 1, commi da 450 a 451-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente articolo. A tal fine, all’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «beni alimentari di prima necessità» sono aggiunte le seguenti «e di carburanti»;
b) le parole «con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2023».
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti: a) l’ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare; b) le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all’articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l’unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante; c) le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.
3. All’articolo 1, comma 345-decies della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» sono inserite le seguenti «e di cui all’articolo 1, commi 450, 451 e 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,».
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all’erario.
5. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato per l’anno 2023 dell’importo di euro 7.429.666,47, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all’anno accademico 2022/2023.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 7.429.666,47, si provvede …. Titolo II

Proroga di termini normativi e di versamenti fiscali

ART. 3.
(Proroga di termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione)
1. Il termine di cui all’articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023.

ART. 4.
(Proroga di termini in materia sanitaria)
2. All’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «1° ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre 2023».

ART. 5.
(Proroga di termini in materia di università)
1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al VI quadrimestre, nell’ambito della tornata dell’Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole «7 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2023».

ART. 6.
(Disposizione urgente di proroga del termine per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare)
1. Il termine previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 1, per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, è prorogato al 31 gennaio 2024.

ART. 7.
(Rideterminazione valore delle cripto-attività)
1. Al comma 3-quinquies dell’articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «al 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 15 novembre 2023».

ART. 8.
(Emersione di base imponibile derivante dalle violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi)
1. Al fine di promuovere l’adempimento spontaneo e l’emersione di base imponibile, i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, possono rimuovere le predette violazioni con il pagamento integrale, entro il 15 dicembre 2023, di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni di cui all’articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, irrogabili in base al tipo di violazione commessa, con un minimo di euro 2.000. Nel calcolo della sanzione non si applica il limite di 500 euro per ciascuna violazione di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento alle violazioni commesse nell’intervallo temporale di cui al medesimo comma 1 ancorché constatate non oltre la data del 30 settembre 2023 a condizione che le stesse non siano state già oggetto di contestazione alla data di versamento integrale delle somme di cui al comma 4.
3. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 4. La regolarizzazione si perfeziona a condizione che, entro il termine di cui al comma 1, siano effettuati tutti i seguenti adempimenti:
a) regolarizzazione delle violazioni e versamento delle sanzioni dovute ai sensi del comma 1;
b) versamento delle maggiori imposte, interessi e relative sanzioni, nonché la presentazione delle dichiarazioni integrative, nel caso in cui le violazioni abbiano comportato anche una infedeltà dichiarativa ovvero un omesso o carente versamento dell’imposta sul valore aggiunto calcolata in sede di liquidazione periodica. In tali ipotesi le sanzioni sono ridotte alla metà della misura applicabile ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, tenuto conto del momento in cui avviene la regolarizzazione.
5. Il versamento degli importi dovuti di cui al comma 4 è effettuato senza avvalersi dell’istituto della compensazione previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte dovute ai sensi del comma 4, lettera b), per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
7. Resta ferma la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648- ter del Codice penale, nonché l’applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e quelle in materia di normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Titolo III
Altre disposizioni urgenti
Capo I
Misure a tutela del risparmio e per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica

ART. 9.
(Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa nonché misure in materia di finanza pubblica)
1. All’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le parole «all’articolo 25 del» sono sostituite con le parole «al».
2.[…] 3. All’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2025».

ART. 10.
(Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)
1. Le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale da un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 245 del citato decreto legislativo, possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari sono riconosciuti tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP in capo al soggetto cedente e ai soggetti cessionari, indipendentemente dal prezzo eventualmente pattuito per l’acquisizione degli stessi. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista. Le imprese cessionarie possono valutare, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese cessionarie di cui al primo periodo non possono esercitare l’opzione per la trasparenza di cui all’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello stesso testo unico.
2. Le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1 possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in base al valore di carico alla data di trasferimento come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Le imprese cessionarie possono valutare, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
3. All’articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-octies, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 3-decies:
1) al primo periodo le parole: «e, per le imprese di cui all’ articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi» sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese di cui all’ articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies la determinazione della riserva indisponibile di cui al primo e secondo periodo è effettuata tenuto conto anche dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.».
c) dopo il comma 3-decies, sono aggiunti i seguenti:
«3-undecies. Per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-octies, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
3-duodecies. Per le imprese di cui all’ articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies, l’applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-decies, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.».

Capo II
Disposizioni urgenti in materia di continuità didattica

ART. 11.
(Supplenze Ministero dell’istruzione e del merito)

1. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro per l’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

ART. 12. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
1. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico è autorizzata la spesa di 55,6
milioni di euro per l’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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