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Decreto FER X Rinnovabili, via libera al decreto FER X: piano da 37 gigawatt per la transizione energetica

Pichetto Fratin firma il testo in vigore dal 7 agosto dopo l’ok della Corte dei Conti e dell’Unione Europea. Previsti incentivi per solare, eolico e idroelettrico con premi speciali per la rimozione dell’amianto.

Il Mase ha ufficialmente pubblicato il decreto FER X, il provvedimento a regime che punta a ridisegnare il panorama energetico nazionale attraverso un massiccio incremento della capacità produttiva da fonti rinnovabili. Da domani, venerdì 7 agosto 2026, la norma entrerà formalmente in vigore, mettendo a disposizione un contingente complessivo di 37,15 gigawatt di nuova potenza da installare entro il 31 dicembre 2030. Il decreto, siglato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, ha ottenuto il fondamentale via libera della Corte dei Conti, arrivato a ridosso della decisione della Commissione europea dell’8 giugno scorso, che aveva già giudicato la misura pienamente compatibile con le regole del mercato interno dell’Unione.

UN CONTINGENTE DA 37 GIGAWATT PER CENTRARE GLI OBIETTIVI 2030

L’impianto normativo del FER X è stato studiato per allineare l’Italia agli ambiziosi target di decarbonizzazione fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Il contingente di 37,15 GW è suddiviso tra le diverse tecnologie: la parte del leone spetta all’eolico con 16,5 GW, seguito dal fotovoltaico con 10 GW. All’idroelettrico sono assegnati 0,63 GW, mentre 0,02 GW sono riservati al trattamento dei gas da depurazione.

Questi volumi sono calcolati secondo una progressione temporale che monitorerà costantemente la capacità messa a gara. Il decreto cesserà la sua efficacia alla fine del 2030 o nel momento in cui il contingente massimo verrà interamente saturato. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) avrà il compito di comunicare tempestivamente il raggiungimento delle soglie critiche attraverso il proprio sito internet.

MECCANISMI DI ACCESSO E PROCEDURE COMPETITIVE

Il decreto distingue due modalità principali di accesso agli incentivi, basate sulla taglia degli impianti. Per le strutture con potenza inferiore o uguale a 1 megawatt (MW), è previsto l’accesso diretto al meccanismo di supporto tramite una richiesta da inviare al GSE entro 180 giorni dall’entrata in esercizio. Per i grandi impianti, con potenza superiore a 1 MW, l’assegnazione avverrà invece attraverso procedure competitive gestite telematicamente.

Le aste si baseranno su criteri di trasparenza, pubblicità e non discriminazione, premiando le offerte che proporranno la maggiore riduzione percentuale sul prezzo di esercizio posto a base d’asta. Il provvedimento specifica inoltre che, per gli impianti idroelettrici, l’accesso è vincolato al possesso di titoli concessori validi e al rispetto dei requisiti di tutela ambientale, inclusa la conformità alle linee guida sul deflusso minimo vitale.

PREZZI DI ESERCIZIO E PREMI PER LA SOSTENIBILITÀ

I prezzi di esercizio variano in base alla tecnologia: 80 euro/MWh per il fotovoltaico, 85 euro/MWh per l’eolico e per i gas residuati, e 90 euro/MWh per l’idroelettrico. Una delle novità più significative riguarda i correttivi del prezzo di aggiudicazione per favorire la tutela dell’ambiente e del suolo. In particolare, gli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture in eternit o amianto beneficeranno di un premio aggiuntivo di 27 euro/MWh.

Per gli impianti realizzati su specchi d’acqua (fotovoltaico galleggiante), il premio sarà invece di 10 euro/MWh. Il decreto introduce anche il concetto di “prezzo di aggiudicazione superiore” e “inferiore” per garantire che la remunerazione sia sempre commisurata all’onerosità dell’investimento, assicurando al contempo un equilibrio economico per il sistema elettrico nazionale.

INTEGRAZIONE CON IL NET-ZERO INDUSTRY ACT E CRITERI DI RESILIENZA

Il FER X recepisce le direttive europee più recenti, integrando i criteri di resilienza e sostenibilità previsti dal Net-Zero Industry Act. Le procedure competitive terranno conto della condotta responsabile delle imprese e della sicurezza dei dati. In particolare, per gli impianti fotovoltaici, verrà valutato se i moduli sono assemblati in paesi che rispettano standard minimi di tutela ambientale e sociale. Un peso specifico del 5% nella valutazione delle offerte sarà attribuito alla “capacità del progetto di trasferire energia rinnovabile da un vettore energetico ad un altro” e alla flessibilità temporale della produzione, volta a garantire la stabilità della rete nazionale gestita da Terna. I sistemi di accumulo integrati, con una potenza nominale pari ad almeno il 25% dell’impianto, riceveranno una valutazione prioritaria.

TEMPI DI REALIZZAZIONE E REGOLE OPERATIVE DEL GSE

Il cronoprogramma per l’entrata in esercizio è stringente: 36 mesi per eolico e fotovoltaico, 54 mesi per le nuove costruzioni idroelettriche e 48 mesi per i rifacimenti. Il mancato rispetto di questi termini comporterà una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo, fino a un massimo di nove mesi, oltre i quali il GSE dichiarerà la decadenza dalla graduatoria.

A breve, il Ministero pubblicherà le regole operative definitive che disciplineranno la fase di qualifica preliminare. È già stabilito che i produttori interessati dovranno versare una cauzione provvisoria pari al 5% del costo di investimento stimato, che salirà al 10% in caso di aggiudicazione definitiva, a garanzia della reale volontà di portare a termine l’opera ed evitare il blocco del mercato da parte di progetti non realizzabili.

CUMULABILITÀ DEI BENEFICI E MONITORAGGIO

L’accesso al FER X è cumulabile con altre misure di sostegno, come i contributi in conto capitale, ma entro limiti precisi: il finanziamento non può eccedere il 40% del costo dell’investimento. In caso di cumulo, il prezzo di aggiudicazione verrà rimodulato secondo una formula matematica che tiene conto del contributo ricevuto.

Il GSE svolgerà un monitoraggio costante sull’andamento dei costi delle tecnologie e dell’inflazione, trasmettendo una relazione annuale al Ministero. Se l’analisi dovesse evidenziare variazioni significative o se il livello di aiuto risultasse eccessivo, il Ministero potrà aggiornare i contingenti e i prezzi di esercizio per le procedure successive, garantendo sempre la massima efficienza nell’allocazione delle risorse pubbliche.

IL DECRETO FER X

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