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Dl Energia, il testo approvato in Cdm: Pichetto: Liberiamo potenzialità Paese. Nessuna proroga per il mercato tutelato

Il Ministro sul Dl Energia portato e approvato in Consiglio dei Ministri: “Vale 27,4 milioni di investimenti. Avanti su rinnovabili e decarbonizzazione gasivore-energivore. Ok a norma per rigassificatori Porto Empedocle-Gioia Tauro”.

Undici articoli in tutto per la nuova bozza entrata in Consiglio dei ministri del Dl Energia, un testo atteso da settimane dopo le interlocuzioni con Bruxelles su una possibile proroga del mercato tutelato di luce e gas ben oltre le scadenze 2024. Nel testo visionato da Energia Oltre il rinvio per la liberalizzazione del mercato elettrico e del gas non è presente; è presente invece la misura per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione.

“Con il decreto Energia vogliamo liberare le grandi potenzialità del nostro Paese, per renderlo riferimento nel Mediterraneo sulle rinnovabili: un provvedimento che vale 27,4 miliardi di investimenti. Vogliamo sostenere famiglie e imprese, per renderle ancor più protagoniste di una transizione bilanciata e realistica” ha affermato il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto, in merito al decreto Energia approvato in Consiglio dei Ministri.

“In piena coerenza con il nostro Piano Nazionale Integrato Energia e Clima – prosegue Pichetto – sosteniamo quei settori produttivi impegnati nel percorso di decarbonizzazione, fornendo ad esempio importanti risposte per migliaia di imprese a forte consumo di energia elettrica e gas. Vogliamo accelerare lo sviluppo delle rinnovabili verso gli obiettivi 2030 – spiega il Ministro – spingendo le Regioni a realizzare impianti di rinnovabili con un fondo per opere compensative”.

“Approviamo inoltre una norma per considerare di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, le opere per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquido on-shore, nonché le infrastrutture connesse: una norma importante per impianti come Porto Empedocle e Gioia Tauro. Rafforziamo inoltre – prosegue Pichetto – la sfida sul geotermoelettrico e sul bioetanolo, come anche sull’eolico galleggiante e sul teleriscaldamento, tutte filiere innovative necessarie per il futuro”.

LE AUTOCANDIDATURE PER IL DEPOSITO NUCLEARE

“Tra le nuove norme – spiega ancora il Ministro – c’è anche la possibilità che gli enti territoriali non inclusi nella Carta Nazionale delle Aree Idonee possano candidarsi a ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi: un passo necessario – aggiunge – per accelerare i tempi di individuazione di un’area di cui il Paese ha forte bisogno”.

“Approviamo quindi un pacchetto di norme – conclude il Ministro – molto variegato, ma tutte riconducibili a una solida e pragmatica visione energetica”.

AUTOPRODUZIONE DI RINNOVABILI NEI SETTORI ENERGIVORI

“Fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie (…) gli enti concedenti, ai fini dell’individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)”, si legge nella bozza.

Spetta poi a un decreto del ministro dell’Ambiente definire “un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte” rispettando alcuni criteri come il fatto che la nuova capacità venga realizzata “con impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 1 MW”; oppure con “impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 1 MW”.

RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI GAS NATURALE E RELATIVA FLESSIBILITÀ

Nel testo arrivano anche misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti gas e per la relativa flessibilità: “Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. o le società da esso controllate (di seguito «Gruppo GSE») avviano, su direttiva del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito”.

L’invito è rivolto ai “titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee”. È consentita, inoltre, “per la durata di vita utile del giacimento (…) la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni (…) nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest’ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, a condizione che: a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi; b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine (…)”.

Inoltre è consentita, per la durata di vita utile del giacimento, “la coltivazione di gas naturale sulla base di nuove concessioni (…) in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, a condizione che: a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi; b) i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine”.

MISURE SULL’IDROELETTRICO

“Al fine di perseguire il rafforzamento dell’autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell’esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un’alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere (…) riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l’uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l’avvio del
procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare”, si legge nella bozza.

Inoltre, “la proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni

CONCESSIONI GEOTERMOELETTRICHE

La bozza prevede un termine di gara per le concessioni in due anni dalla scadenza, mentre per quanto riguarda il Piano pluriennale per la promozione degli investimenti “ai fini del rafforzamento dell’autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l’autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall’autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto: a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni; b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico; c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione; d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti; e) misure per l’innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione”.

INCENTIVI ALLE REGIONI PER OSPITARE IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

La bozza del Dl Energia prevede “per finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale” che “una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (…) nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2032, è destinata ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e da ripartire tra le regioni per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.

Per le medesime finalità “i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, sono tenuti a corrispondere al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell’impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Le risorse di cui al primo periodo sono versate dal GSE all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul Fondo”.

MISURE PER IL CONTRIBUTO DEGLI IMPIANTI NON ABILITATI ALIMENTATI DA BIOLIQUIDI SOSTENIBILI ALLA FLESSIBILITÀ DEL SISTEMA ELETTRICO

Per conseguire gli obiettivi del Pniec “è istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CONDENSATORI AD ARIA PRESSO CENTRALI ESISTENTI

“Al fine di garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, anche in funzione del più efficiente impiego della risorsa idrica, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW – si legge nella bozza del provvedimento -, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all’interno delle centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 ed è subordinata a comunicazione preventiva al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. La comunicazione di cui al primo periodo è effettuata almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori”.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STOCCAGGIO GEOLOGICO DI CO2

Nella bozza di provvedimento le autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 che “sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito viene acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006”, si legge nella bozza.

L’autorizzazione “ha una durata massima di tre anni”. Ed “entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa”.

“I progetti relativi ai programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono sottoposti, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 3, terzo periodo, alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006”, si legge nella bozza.

MISURE PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA RELATIVA AGLI IMPIANTI EOLICI GALLEGGIANTI IN MARE

“Al fine di promuovere misure finalizzate al raggiungimento dell’autonomia energetica nazionale e di sostenere gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno nel settore della progettazione, della produzione e dell’assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle relative infrastrutture elettriche per la produzione di energia eolica in mare – si legge nella bozza -, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica pubblica un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in due porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorità di sistema portuale (…) di aree demaniali marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee (…) destinate, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l’assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle relative infrastrutture elettriche. Le manifestazioni di interesse di cui al primo periodo sono presentate dalle Autorità di sistema portuale, sentite le Autorità marittime competenti per i profili attinenti alla sicurezza della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso”.

MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE DI RETE ELETTRICA

“Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un Portale digitale: a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo; b) per l’accesso, da parte dei soggetti di cui al comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte da Terna medesima”.

DISPOSIZIONI URGENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE LO SVILUPPO DEI DI PROGETTI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO

Infine, “al fine di favorire la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o l’ammodernamento di quelli esistenti, sono destinatericonosciute, per l’anno 2024, nel limite risorse pari adi 96.718.200 euro per l’anno 2024, all’attuazione dei le agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno 2022, recante “Attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (…) a condizione che i medesimi non siano finanziati a valere sulle risorse di cui all’Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE ENERGIA_27-11-23_ per cdm

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