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Ecobonus 2018, come ottenere le detrazioni fiscali

Disponibili un vademecum, risposte alle domande più frequenti, la normativa di riferimento e un servizio di help desk a cui inviare i propri quesiti

È operativo il sito gestito dall’ENEA “finanziaria2018.enea.it” per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali (dal 50% all’85%) e conclusi dopo il 31 dicembre 2017. Per aiutare gli utenti a risolvere i problemi di natura tecnica e procedurale sul portale curato dei tecnici ENEA – acs.enea.it – sono disponibili un vademecum, risposte alle domande più frequenti (FAQ), la normativa di riferimento e un servizio di help desk a cui inviare i propri quesiti.

LA MANOVRA HA RIDISEGNATO GLI INCENTIVI PER il 2018

enealogoLe detrazioni fiscali sono un meccanismo di incentivazione alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica previsti dalla legge 296/2006 (commi da 344 a 347) e dall’art. 14 del D.L. 63/2013 come convertito dalla legge n. 90/2013 e come modificato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205. La manovra 2018 ha infatti ridisegnato gli incentivi sulla casa. Importanti le novità per chi aveva in programma, nei prossimi mesi, di cambiare gli infissi, sostituire la caldaia o avviare una ristrutturazione edilizia. L’ecobonus, tra le altre cose, non è più una detrazione del 65% per tutti gli interventi, ma sono previste aliquote differenziate con l’obiettivo di agevolare maggiormente i lavori capaci di migliorare la prestazione energetica degli edifici. Questi ultimi saranno attivi fino a al 31 dicembre 2018 per le singole unità immobiliari e fino al 31 dicembre 2021 per i condomini.

QUALI SONO LE MISURE ECOBONUS 2018

-La riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione, invece, gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

-La detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V,VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricatore per finanziare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

-La detrazione del 50% per l’acquisto e la posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti, sostenuta dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino ad una valore massimo della detrazione di 100.000 euro (art. 14, comma 2, lett. b-bis).

-Gli interventi in oggetto, per poter beneficiare della suddetta detrazione, devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES) almeno del 20%, come definito all’allegato III del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011.

-La detrazione del 50% si applica, altresì, alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro (art. 14 comma 2 bis).

– Restano confermate le detrazioni al 70% e al 75% per gli interventi di tipo condominiale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’intero edificio.

-Con riferimento alle spese relative agli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, effettuati su parti comuni di edifici condominiali nelle zone sismiche 1,2 e 3, in alternativa alle detrazioni previste dall’eco bonus e dal sisma bonus, si può usufruire di una detrazione dell’80% o dell’85% se gli interventi adottati comportano una riduzione del rischio sismico di una o due classi.

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