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Senato

Efficienza edifici, semplificazioni per ricariche e ricognizione parco immobiliare nel parere del Senato

È arrivato con alcune di queste puntualizzazioni, il via libera della Commissione Industria del Senato allo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva Ue sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

Dalla conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, alla strategia di lungo termine per sostenere le ristrutturazioni degli edifici. Dalla previsione nelle strategie di ristrutturazione dell’utilizzo di prefabbricati alla semplificazione degli obblighi di realizzazione di punti di ricarica. È arrivato con alcune di queste puntualizzazioni, il via libera della Commissione Industria del Senato allo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva Ue sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. (QUI LO SCHEMA DI DLGS)

Il decreto legislativo è volto a recepire nell’ordinamento nazionale le disposizioni introdotte dalla direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD III), che modifica la direttiva 2010/31/UE. La Direttiva (UE) 2018/844 provvede ad un riesame e ad una implementazione delle disposizioni fondamentali sulla prestazione energetica nell’edilizia contenute nella direttiva 2010/31/UE, nonché ad una trasposizione in quest’ultima direttiva, per motivi di omogeneità, delle disposizioni prima contenute nella Direttiva 2012/27/UE, relative alla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare. Le modifiche e gli aggiornamenti apportati alle due direttive – ovvero la direttiva sulla Prestazione Energetica nell’Edilizia (cosiddetta EPBD III, la terza fase dell’Energy Performance of Buildings Directive) e la direttiva sull’Efficienza Energetica (Energy Efficiency Directive), afferiscono al cosiddetto Pacchetto “Energia Pulita” – “si collocano in continuità con le iniziative europee e nazionali che mirano alla tutela dell’ambiente”, osserva la commissione guidata dal pentastellato Gianni Girotto.

partnershipPERSEGUIRE LA CONOSCENZA DETTAGLIATA DEL PARCO IMMOBILIARE NAZIONALE

La Commissione ha tuttavia, inserito alcune osservazioni nel via libera. Si parte con l’articolo 2, comma 1, lettera f) in cui si chiede di sostituire il capoverso “h-quater)” con il seguente: “h-quater) perseguire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, anche attraverso l’implementazione, la valorizzazione ed il collegamento tra le banche dati, mettendo tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici;”;

Poi si chiede di valutare, all’articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso “l-vicies sexies”, di sostituire le parole: “acqua calda per uso domestico” con le seguenti: “acqua calda sanitaria” e, alla lettera c), di apportare modifiche volte a prevedere una definizione meno dettagliata di “impianto termico” rispetto a quella adottata, rinviando alle norme di dettaglio l’indicazione di esclusione e le specifiche, in linea con le definizioni europee.

Si chiede infine di valutare modifiche all’articolo 2 del Dlgs 192/2005 sulle definizioni aggiungendo anche i sistemi di ”free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico”.

LA STRATEGIA DI LUNGO TERMINE PER SOSTENERE LE RISTRUTTURAZIONI DEGLI EDIFICI

E ancora si chiede di valutare all’articolo 4, che modifica l’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sugli ambiti di intervento “di prevedere l’inserimento, tra i casi di esclusione dall’applicazione della disciplina recata dal decreto, gli edifici dichiarati inagibili o collabenti”, mentre all’articolo 5, comma 1, capoverso “Art. 3-bis. (Strategia di ristrutturazione a lungo termine)” si chiede di sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: ‘1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, è adottata entro il 30/5/2020 la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La strategia si basa su criteri di alleviamento della povertà energetica e prevede un tasso minimo di ristrutturazioni in edifici sia pubblici che privati a fini di efficienza energetica annua pari almeno al 3%, nonché l’obbligo di ristrutturazione al raggiungimento di determinate soglie di intervento a partire dal 1° gennaio 2021, individuando le modalità per garantire risorse finanziarie adeguate anche attraverso meccanismi che consentano l’utilizzo di agevolazioni fiscali qualora gli interventi sono integralmente realizzati e finanziati da società di servizi energetici o altri soggetti finanziatori. La strategia è recepita nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima’;

PREVEDERE NELLE STRATEGIE DI RISTRUTTURAZIONE L’UTILIZZO DI PREFABBRICATI

Altre proposte chiedono di modificare semplici definizioni – “rassegna del parco immobiliare” con le seguenti: “ricognizione del parco immobiliare” al comma 1, lettera a) sempre dell’articolo 5, di sostituire, al comma 1, lettera f), le parole: “un’analisi della possibile integrazione” con le seguenti: “l’integrazione”, e aggiungere infine le seguenti parole: “, tramite la proposta di requisiti, anche aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’articolo 4, comma 1, numero 3-quinquies), necessari per l’accesso agli incentivi di efficientamento energetico “; o di prevedere, infine, tra gli elementi che devono essere compresi nella strategia di ristrutturazione a lungo termine, la promozione e l’utilizzo di tecniche che implichino maggior uso di elementi prefabbricati e la riduzione del tempo dei lavori di cantiere. energia

La commissione Industria chiede poi di valutare, sempre all’articolo 5, di sostituire, al comma 4, le parole: “Nei successivi aggiornamenti della strategia” con le seguenti: “La strategia”, al fine di garantire che la strategia a lungo termine contenga, sin da subito, i dettagli relativi alla sua attuazione, nonché l’inclusione, tra i dettagli relativi all’attuazione della strategia, dei costi sostenuti e dei risultati ottenuti.

PREVEDERE MODALITÀ MAGGIORMENTE SEMPLIFICATE PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI REALIZZAZIONE DI PUNTI DI RICARICA

Passando all’articolo 6 sull’adozione dei criteri generali di una metodologia di calcolo e requisti della prestazione energetica, la commissione Industria chiede al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso “3-bis”, di sostituire, ovunque ricorrano, le parole: “prima dell’inizio dei lavori” con le seguenti: “in fase di progettazione”; e al comma 1, lettera a), n. 2, capoverso “3-quinquies)”, di inserire dopo le parole: “dei rischi connessi all’attività sismica e” le seguenti parole: “, tramite requisiti differenziati in base all’altezza antincendio ed alla destinazione d’uso dell’edificio,”; ma anche di prevedere modalità maggiormente semplificate per la definizione degli obblighi di realizzazione di punti di ricarica, considerato che il provvedimento prevede prima l’adozione di un decreto interministeriale concertato da una estesa pluralità di soggetti e, successivamente, l’adozione di singoli regolamenti edilizi comunali, con una significativa dilazione temporale nell’attuazione concreta delle disposizioni della direttiva in recepimento, e anche tenuto conto che una tempistica così delineata non sembrerebbe, tra l’altro, garantire l’infrastrutturazione capace di rispondere alle necessità imposte dagli obblighi di riduzione delle emissioni delle autovetture immesse sul mercato, operativi già dal 2021.

INSERIRE UN COMPLESSO MINIMO DI OBBLIGHI OPERATIVI

Sempre all’articolo 6 la commissione propone di introdurre, “un complesso minimo di obblighi immediatamente operativi, così come previsto dall’articolo 8 della direttiva in recepimento, adottando modalità analoghe a quelle già previste per gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, mantenendo ferme, al contempo, le modalità individuate dall’articolo 6 in esame ai fini dell’adozione del decreto con cui si prevede l’ampliamento degli obblighi minimi, nonché l’applicazione degli stessi, agli edifici non residenziali esistenti dal 1° gennaio 2025, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva”. Ma anche di demandare a provvedimenti del CEI o di ARERA, la definizione delle caratteristiche tecniche delle infrastrutture e delle canalizzazioni.

SENTIRE LA CONFERENZA STATO-REGIONI

Inoltre, la commissione Industria chiede di valutare all’articolo 7, su strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato, al comma 1, lettera a), capoverso “1-ter”, di prevedere che il decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui si definiscono i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, sia adottato previa acquisizione dell’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Stesso discorso all’articolo 8 comma 1, che reca il nuovo articolo 4-quater nel decreto legislativo n. 192 del 2005, con cui si prevede l’istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, in cui si chiede di prevedere che il decreto del Ministro dello sviluppo economico a cui sono demandate le modalità di funzionamento del portale sia adottato sentita la Conferenza Stato- Regioni.

NELL’AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI TENERE CONTO ANCHE DELLA DATA DEL SOPRALLUOGO

All’articolo 9 sull’Attestato di prestazione energetica, si chiede al comma 1, lettera c) di sostituire, al capoverso “10-bis”, le parole “di cui al presente comma” con le seguenti: “di cui al presente decreto legislativo” ma soprattutto di aggiungere la lettera c-bis), al fine di apportare modifiche anche al comma 12 dell’articolo 6 del decreto legislativo 192 del 2005 volte a prevedere che nell’aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, con riferimento alle informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, si tenga conto anche della data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato.

ESTENDERE IL RIFERIMENTO AL “TITOLO ABILITATIVO” NELLA RELAZIONE TECNICA

Sulla relazione tecnica, l’accertamento e le ispezioni la commissione di Palazzo Madama chiede poi di valutare, all’articolo 11, comma 1, che modifica l’articolo 8 del decreto legislativo n. 192, con cui si disciplina la relazione tecnica di progetto che i progettisti devono rilasciare al fine di attestare la rispondenza dei lavori alle prescrizioni sul contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici e che il proprietario dell’edificio deve depositare presso le amministrazioni competenti, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori o alla domanda di concessione edilizia, di estendere il riferimento al “titolo abilitativo” così da includere anche gli altri regimi edilizi amministrativi vigenti, nonché di sostituire le parole: “da effettuarsi precedentemente all’avvio dei lavori” con la seguente “in fase di progettazione”.

RISPETTARE I REQUISITI DI INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI NEGLI EDIFICI

“Si valuti l’opportunità all’articolo 16, di prevedere un maggior coordinamento tra il comma 2 del medesimo articolo, che abroga l’articolo 4, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e il comma 1, che prevede che i comuni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilisce le modalità per l’integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, adeguano i propri regolamenti edilizi, stabilendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che non residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al D.M. 26 giugno 2015, il rispetto dei requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici”.

INTRODURRE MISURE PER SEMPLIFICARE L’INSTALLAZIONE DEI PUNTI DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE

Infine la commissione Industria del Senato chiede di valutare, inoltre, “di recepire integralmente quanto previsto dall’articolo 1, numero 4, della direttiva (UE) 2018/844, che sostituisce il comma 5 dell’articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, inserendo anche la fattibilità funzionale dei sistemi alternativi ad alta efficienza per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti”; e di “recepire quanto previsto dal nuovo articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/844, che stabilisce che gli Stati membri prevedano misure volte a semplificare l’installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e a superare eventuali ostacoli normativi, comprese procedure di autorizzazione e di approvazione, fatto salvo il diritto degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione, prevedendo, in particolare, l’introduzione di semplificazioni per l’adozione delle decisioni condominiali in materia, nonché l’utilizzo della modalità di edilizia libera per la realizzazione dei punti di ricarica negli edifici e nelle loro pertinenze”.

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