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Elettricità

Fine tutela, arriva il decreto Mase definitivo. Ecco i punti principali

L’individuazione dei fornitori del Servizio tutele graduali avviene non oltre il 10 gennaio 2024, sottolinea il decreto mentre il periodo di esercizio da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali non è superiore a quattro anni, tale da garantire le migliori condizioni di offerta.

Dopo i necessari passaggi istituzionali – Arera, Antitrust, pareri di Senato e Camera arrivati ieri – il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha pubblicato la versione definitiva del decreto ministeriale sui “criteri e modalità per l’ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell’energia elettrica”.

I CRITERI PER IL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

Per quanto riguarda i criteri per assicurare ai clienti domestici il servizio di fornitura di energia elettrica alla cessazione del servizio di maggior tutela “al fine di assicurare la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte, i clienti domestici non vulnerabili che, alla data della cessazione del servizio di maggior tutela, non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell’energia elettrica sul mercato libero sono assegnati, a decorrere dalla medesima data e fino all’esercizio del diritto di scelta del fornitore, al STG (Servizio tutele graduali, ndr) disciplinato dall’ARERA” tenendo conto di alcuni criteri. E cioè: l’individuazione dei fornitori del Servizio tutele graduali avviene sulla base di procedure concorsuali svolte dall’Acquirente Unico S.p.A., disciplinate secondo modalità volte a evitare la concentrazione dell’offerta, mediante, tra l’altro, l’individuazione di un congruo numero di aree territoriali, accorpando anche zone distanti tra loro, caratterizzate da un adeguato assetto dimensionale in termini di punti di prelievo e con un livello di rischio connesso alla morosità dei clienti finali interessati in modo da favorire la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure; la fissazione di una soglia massima delle aree aggiudicabili a un singolo operatore pari al 30 per cento del numero totale delle aree medesime, da applicare sull’intero territorio nazionale e in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo.

INDIVIDUAZIONE FORNITORI SERVIZI A TUTELE GRADUALI NON OLTRE IL 10 GENNAIO 2024

L’individuazione dei fornitori del Servizio tutele graduali avviene non oltre il 10 gennaio 2024, sottolinea il decreto mentre il periodo di esercizio da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali non è superiore a quattro anni, tale da garantire le migliori condizioni di offerta. Infine devono essere previste adeguate garanzie, in capo ai soggetti partecipanti alle procedure, a copertura nell’eventualità di mancato assolvimento del servizio o di svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste.

Ciascun esercente il Servizio tutele graduali “è tenuto a erogare il servizio a tutti i clienti assegnati in esito alle procedure concorsuali, nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall’ARERA. È fatto divieto all’esercente di inserire nel contratto del STG qualsiasi servizio o prodotto ulteriore rispetto alle condizioni contrattuali stabilite dall’ARERA”.

L’ARERA dal canto suo “elabora un rapporto sull’esito delle procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti il STG e lo trasmette, entro novanta giorni dalla data di conclusione delle procedure medesime, al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e alle Commissioni parlamentari competenti. L’ARERA vigila sulla corretta applicazione delle condizioni del STG da parte degli aggiudicatari”.

“L’esercente il servizio a tutele graduali, almeno a partire dai sei mesi antecedenti la scadenza del periodo di assegnazione del STG, secondo le modalità e i termini definiti dall’ARERA, informa periodicamente il cliente finale, anche mediante posta elettronica certificata o spazi web dedicati al cliente: a) della scadenza del periodo di erogazione del STG e del diritto di scegliere un altro fornitore nel libero mercato ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente; b) della circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, alla scadenza del periodo di erogazione del STG il cliente è rifornito dal medesimo esercente il STG sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole”.

DAL 1 APRILE 2027 SERVIZIO A TUTELE GRADUALI DIVENTA DI ULTIMA ISTANZA

A decorrere dal 1° aprile 2027, il Servizio tutele graduali “assolve esclusivamente alle funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese”, “alle microimprese”e “ai clienti domestici non vulnerabili che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica”.

Per le piccole imprese “l’esercente il servizio a tutele graduali uscente, assegnatario in esito alla seconda procedura competitiva da bandirsi per il servizio, informa periodicamente il cliente finale, almeno a partire dai sei mesi antecedenti la scadenza del periodo di assegnazione del STG e secondo le modalità e i termini definiti dall’ARERA, anche mediante posta elettronica certificata o spazi web dedicati al cliente: a) della scadenza al 1° aprile 2027 del periodo di erogazione del servizio a tutele graduali e della possibilità di scegliere un altro fornitore nel libero mercato ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente; b) della circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, alla scadenza di cui alla lettera a), il cliente è rifornito dal medesimo esercente il STG sulla base della sua offerta di mercato libero più favorevole”.

dm_169_18.05.2023

Il parere della Camera

Il parere del Senato

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