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Il Consiglio di Stato salva il Decreto Aree Idonee: Regioni tornano in partita

Ribaltata la sentenza del Tar: il tribunale di Palazzo Spada blinda il provvedimento ministeriale del 2024. Per i giudici la qualifica di area non idonea non è un divieto assoluto, ma impone solo una motivazione rafforzata.

Il Consiglio di Stato ha messo un punto fermo sulla complessa disputa legale riguardante la transizione energetica italiana, blindando di fatto il decreto ministeriale del 21 giugno 2024. Con la sentenza n. 06151/2026, pubblicata il 30 luglio 2026, i giudici della Quarta Sezione hanno accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), di concerto con i Ministeri della Cultura e dell’Agricoltura, ribaltando parzialmente la precedente decisione del Tar del Lazio.

In sostanza si conferma la piena legittimazione del potere delle Regioni di individuare, tramite proprie leggi, le superfici necessarie all’installazione di impianti a fonti rinnovabili (FER), stabilendo che la classificazione di un’area come “non idonea” non costituisce un impedimento insuperabile per gli operatori, ma richiede un onere motivazionale più stringente in sede di autorizzazione.

LA SENTENZA N. 06151/2026 E IL RIBALTAMENTO DEL TAR

In primo grado, il Tar del Lazio aveva parzialmente annullato il decreto, ritenendo illegittima la delega quasi totale alle Regioni nella definizione dei vincoli e criticando la mancanza di una disciplina transitoria per i progetti già in corso. Tuttavia, Palazzo Spada ha smontato questa impostazione.

IL CONCETTO DI AREA NON IDONEA SECONDO I GIUDICI

Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda l’interpretazione della locuzione “area non idonea”. Il Consiglio di Stato ha chiarito che tale definizione non individua una preclusione assoluta o un divieto aprioristico al posizionamento di un impianto. Al contrario, essa indica semplicemente una “elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni”.

LEGITTIMITÀ DEL POTERE LEGISLATIVO REGIONALE

Il tribunale ha infine affrontato frontalmente la questione dello strumento giuridico utilizzato per la mappatura del territorio. Il Consiglio di Stato ha confermato la validità dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021,che permette alle Regioni di intervenire con norma primaria. Questo assetto è considerato funzionale a dare risalto all’autonomia territoriale, pur vigilando affinché non si trasformi in un ostacolo ideologico allo sviluppo delle rinnovabili.

La notizia completa è visionabile nella sezione “Agenzia di Stampa” del sito.

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