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Italia Solare: prorogare validità vecchie procedure autorizzazione Via fino a costituzione nuova commissione

L’associazione propone due emendamenti al DL 77/2021

Italia Solare scrive al Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere che venga garantita, per chi ne fa richiesta, la validità delle vecchie procedure di autorizzazione Via fino al momento in cui verrà costituita la nuova Commissione Via statale. Questo alla luce del fatto che tra il momento del trasferimento della competenza al Ministero della Transizione Ecologica per le valutazioni di impatto ambientale e il momento in cui è costituita la Commissione VIA statale speciale possono passare anche tempi molto lunghi.

L’associazione ritiene inoltre importante consentire, per chi ne fa istanza, la rinuncia alle procedure ambientali regionali per instaurare quelle statali mantenendo però valide la connessione e la domanda di autorizzazione unica. Tuttavia alcune Regioni, si legge nella lettera, hanno sviluppato efficienti procedure di autorizzazione e si sono dotate di un’adeguata organizzazione per le istruttorie. Si ritiene pertanto conveniente mantenere operative tali organizzazioni per i proponenti che lo ritengano opportuno.

GLI EMENDAMENTI

La tematica è molto sentita dagli operatori, tanto che Italia Solare ha proposto alla commissione parlamentare preposta due emendamenti al DL 77/2021.

All’Articolo 31 comma 6 del DL 77/2021 è aggiunto l’Articolo 31 comma 6 bis del seguente tenore:

Sino a quando sia dichiarata dal Ministero della Transizione Ecologica, la costituzione e piena operatività di tutti gli organi incaricati di dare attuazione a quanto previsto all’Articolo 8 comma 2 bis del Decreto Legislativo 152/2006 la competenza per i procedimenti di autorizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW rimane secondo la disciplina vigente prima della pubblicazione del Decreto Legge 77/2021, salvo che il proponente intenda comunque procedere secondo la nuova disciplina, attendendo la costituzione di tali organi. Qualora il proponente intenda rinunciare alle procedure ambientali in corso per richiedere la valutazione di impatto ambientale in via statale, rimangono impregiudicate la domanda di autorizzazione unica eventualmente già proposta nella diversa procedura e la validità delle soluzioni di connessione già ottenute».

All’Articolo 31 comma 6 del DL 77/2021 è aggiunto l’Articolo 31 comma 6 ter del seguente tenore:

Le previsioni di cui all’Articolo 31 comma 6 sono senza pregiudizio della possibilità in alternativa di richiedere la verifica ambientale o la valutazione di impatto ambientale a livello regionale, secondo le norme previgenti, ove il proponente ne faccia espressa opzione.

“Nell’ipotesi, non auspicabile, di non poter prevedere la soluzione doppio binario nel DL 77/2021 si renderà, a nostro avviso, indispensabile una proroga di almeno 6 mesi a partire dal 1° agosto 2021”, conclude la lettera.

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