In manovra tornano gli sconti fiscali sulle tasse dovute per i prodotti realizzati mediante trivellazioni, anche se la misura riguarderà solo i più piccoli.
È previsto per oggi l’approdo nell’aula del Senato del maxi-emendamento alla manovra che secondo le indiscrezioni, conterrà quasi mille commi. Sul testo il governo è pronto a mettere la fiducia – e lo stesso farà nel passaggio alla Camera – anche se in molti si aspettano sorprese rispetto al testo partorito dalla commissione Bilancio di Palazzo Madama, che pure ha riservato novità importanti.
COSA È SUCCESSO SULLE TRIVELLE
Una su tutte la reintroduzione degli sconti sulle concessioni dovute per i prodotti realizzati mediante trivellazioni, anche se la misura riguarderà solo i più piccoli. Il testo dell’emendamento è stato di nuovo inserito dal Pd e approvato dalla Bilancio nel corso dell’ultima seduta notturna e va a modificare l’articolo 94 che invece aveva eliminato le esenzioni per le royalty.
QUANTO VALE LA FRANCHIGIA
Di fatto viene introdotta una “franchigia” sulle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas in mare. “Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, al netto delle produzioni di cui al comma 2, per ciascuna concessione con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare, nonché per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022 per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare, il valore dell’aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 10, primo periodo”, si legge nell’emendamento.
IL TESTO DELL’EMENDAMENTO
94.10 (Testo 3)
Collina, Errani
Al comma 1, sostituire il capoverso 7-bis, con il seguente: «7-bis. A decorrere dal 1 º gennaio 2020, le esenzioni dal pagamento dell’aliquota previste dai commi 3,6, 6-bis e 7, si applicano unicamente alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas in mare.
7-ter. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, al netto delle produzioni di cui al comma 2, per ciascuna concessione con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare, nonché per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022 per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare, il valore dell’aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 10, primo periodo».
Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 99 comma 2 è ridotto di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.