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Piano Mattei

Manovra: ecco le misure su energia, trasporti, edilizia

Extraprofitti, taglio delle bollette, fondo per contrastare il consumo del suolo e molto altro nella legge di Bilancio del Governo Meloni

In attesa della probabile dichiarazione di fiducia che dovrebbe arrivare oggi sulla Manovra, la maggioranza di governo ha risolto tutti i nodi attorno alla prima legge di Bilancio dell’esecutivo Meloni. Il disegno di legge di bilancio prevede numerosi interventi in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, prevalentemente contenuti nel Titolo II dell’articolato (articoli 2- 11). Si tratta di misure finalizzate a contenere i costi dell’energia.

EXTRAPROFITTI

Tra le disposizioni in materia di entrate di cui al Titolo III, capo I dell’articolato, l’articolo 28 istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetiche energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato applicando un’aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell’energia. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e non è deducibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP.
Il contributo di solidarietà è dovuto solo se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Viene modificato l’articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 relativo al regime del contributo di solidarietà dovuto per l’anno 2022 nel senso: di prevedere che il contributo sia dovuto solo se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d’imposta 2021 è derivato dalle attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; di modificare la base imponibile di calcolo, estendendo (dal 31 marzo al 30 aprile) il periodo da prendere in considerazione per la definizione del saldo negativo; di escludere dal computo dei totali delle operazioni attive e passive le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali intercorse tra soggetti passivi d’imposta; di escludere dal computo degli attivi le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA.
Qualora l’importo dovuto sia maggiore di quello dovuto entro il 30 novembre 2022, esso viene versato entro il 31 marzo 2023; qualora invece l’importo sia inferiore a quello dovuto entro il 30 novembre 2022 il maggior importo versato è ammesso in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023.

CREDITI DI IMPOSTA PER CONTRASTARE I COSTI DELL’ENERGIA DELLE IMPRESE

Con riferimento alle misure del Titolo II, volte al contenimento dei costi energetici, si riconoscono anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel corso del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all’energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022 (articolo 2).
Si tratta in particolare: del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023;
del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

ANNULLAMENTO ONERI GENERALI DI SISTEMA ELETTRICO

E’ confermato, per il I trimestre 2023, l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Per queste finalità, un importo pari a 963 milioni di euro per l’anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA entro il 28 febbraio 2023 (articolo 3).
Peraltro, quota parte degli oneri generali del sistema elettrico – quella afferente allo smantellamento delle centrali nucleari e alle relative misure di compensazione territoriale – è fiscalizzata in via strutturale, a decorrere dall’anno 2023 (articolo 6). Ciò significa che i predetti oneri afferenti al nucleare e alle relative misure di compensazione territoriale sono, a decorrere dall’anno 2023 non più riscossi dai fornitori in bolletta elettrica, bensì coperti a valere su specifiche risorse appostate a bilancio statale, indicate in 400 milioni annui dall’anno 2023. Questa specifica misura si muove in coerenza con la milestone 7 della Missione 1, Componente 2 (M1C2-7) del PNRR, la quale si prefigge, tra l’altro, l’eliminazione dell’obbligo per i fornitori di riscuotere (in bolletta) oneri “impropri”, ossia non collegati al settore energetico. Si tratta di una prima attuazione. Entro il 30 settembre 2023 l’ARERA, infatti, formula proposte e relative stime per l’estensione della fiscalizzazione ad altre tipologie di oneri generali di sistema (impropri).

IVA RIDOTTA SOMMINISTRAZIONI GAS METANO

Il disegno di legge dispone, in relazione ai consumi del primo trimestre 2023, la riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all’aliquota del 10 o 22 per cento prevista, a seconda dei casi, dalla normativa vigente) sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, nonché sulle forniture di servizi di teleriscaldamento (articoli 4 e 4-bis).
Prevede lo stanziamento di 3.543 milioni di euro per l’applicazione, nel primo trimestre 2023, di una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per i consumi fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell’importo di 3.043 milioni di euro e l’azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro; dette risorse saranno trasferite a tal fine alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1200 milioni entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento da 11143 milioni entro il 31 maggio 2023 (articolo 4).

I BONUS SOCIALI

Si modificano i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas riconosciuti ai clienti domestici economicamente svantaggiati, aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l’anno 2023 e a tale fine si stanzia l’importo di 115 milioni per il 2023. Inoltre, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale sono rideterminate dall’ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas (articolo 5).

CONTENIMENTO AGLI UTENTI FINALI DEGLI AUMENTI DI PREZZO DEL GAS

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Prevede la possibilità, con delibera dell’ARERA, di sospendere fino al 31 gennaio i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale. Stanzia 50 milioni di euro per gli oneri derivanti dall’eventuale morosità dei clienti finali interessati (articolo 7).

CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ ENTI LOCALI CARO ENERGIA

Si autorizza per l’anno 2023 un contributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas (articolo 8).

MECCANISMO DI COMPENSAZIONE A UNA VIA PER IMPRESE SETTORE ELETTRICO

Una specifica disposizione è volta a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854, il quale ha disposto l’applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da una serie di fonti, rinnovabili e non. Quanto agli impianti da fonti rinnovabili non rientranti già nell’ambito di applicazione del meccanismo di compensazione a due vie disposto con il D.L. n. 4/2022 (articolo 15-bis) e agli impianti alimentati da fonti non rinnovabili individuati dal Regolamento UE, si dispone l’applicazione di un meccanismo di compensazione a una via, in base al quale il Gestore dei servizi energetici-GSE calcola, relativamente all’energia immessa in rete, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato. Nel caso la differenza sia negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione (articolo 9).

PRODUZIONE BIOCARBURANTI

E’ prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui devono entrare in esercizio gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano per accedere agli incentivi previsti dall’articolo 7 del DM 2 marzo 2028, che prevede il riconoscimento, da parte del GSE, di una somma pari a 375 euro per ciascun certificato di immissione di consumo di biocarburanti (CIC) (articolo 9-bis).

RIDUZIONE CONSUMI NELLE ORE DI PICCO

Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/1854, è istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura ha l’obiettivo di selezionare i soggetti che assumono l’impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023 (articolo 10).

CONTRIBUTO SPESE PER PESCA E AGRICOLTURA

L’articolo 11 riconosce un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Sono poi precisate le modalità di fruizione della agevolazione in esame, con riferimento alle spese effettuate nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.

TELERISCALDAMENTO

Si applica un’aliquota IVA ridotta al 5% ai servizi di teleriscaldamento, contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023 (art. 4-bis);

PLASTIC TAX E SUGAR TAX

Si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell’efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020 (articolo 16)

BONUS E SUPERBONUS

In materia di agevolazioni fiscali per l’edilizia, viene incrementato e successivamente rimodulato l’importo della detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La misura massima dell’agevolazione passa da 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 a 8.000 euro per l’anno 2023 e a 5.000 euro per l’anno 2024 (articolo 51-bis).
In materia di superbonus, l’articolo 2-bis riconosce la detrazione al 110% anche per le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4 dell’articolo 119 (cd interventi trainanti), sempre che questi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di legge. Fermo restando il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari delle organizzazioni non lucrative, per tali interventi l’applicazione della disciplina del comma 16-ter, che estende la detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all’aliquota del 110 per cento.

GARANZIA GREEN SACE

Per l’anno 2023, l’importo delle risorse disponibili del Fondo Green New Deal (di cui all’articolo 1, comma 85 della legge di bilancio 2020) da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A per la realizzazione dei progetti economicamente sostenibili previsti dalla stessa legge di bilancio è fissato in misura pari a 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro (articolo 75).

FONDO CONTRASTO CONSUMO SUOLO

L’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” con uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano; è demandata ad decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze (articolo 127).

PONTE SULLO STRETTO

Si prevede di riavviare l’attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto) confermandone la natura di opera prioritaria e, quindi, l’applicabilità della normativa derogatoria prevista dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici per le infrastrutture di preminente interesse nazionale (articolo 82).

NUOVO POLO ISPRA

Un’autorizzazione di spesa di 12 milioni di euro (6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024) a favore dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al fine di consentire l’espletamento delle attività strategiche dell’Istituto, ivi comprese quelle connesse all’attuazione del PNRR (articolo 128);

PROVENTI ASTE CO2

Modifiche alla disciplina relativa alla destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2 recata dall’art. 23 del d.lgs. 47/2020, prevedendo tra l’altro (comma 1) che la quota assegnata agli ex Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico (pari complessivamente al 50% dei proventi, poi ripartita per il 70% al Ministero dell’ambiente e per il 30% al Ministero dello sviluppo economico) è da intendersi, con riguardo ai proventi delle aste maturate negli anni 2020 e 2021, interamente destinata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), al netto di un importo di 15 milioni di euro, per ciascuna delle suddette annualità, assegnato al Ministero delle imprese e del Made in Italy (art. 128-bis, introdotto in sede referente);

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