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Milleproroghe, arrivano semplificazioni per fotovoltaico in hotel e terme e per dismettere impianti carburanti

Fino al 31 dicembre 2024 è possibile utilizzare le procedure semplificate per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture

L’esame nelle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera del decreto Milleproroghe si avvia a conclusione. E prendono forma le novità al provvedimento per quanto riguarda i settori energia, ambiente e infrastrutture.

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Tra le proposte di modifica al testo, viene prolungata fino a tutto il 2024 la possibilità di approvazione esclusiva da parte del soggetto aggiudicatore delle varianti ai progetti di infrastrutture strategiche approvate dal Cipess anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN HOTEL E TERME

In materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, fino al 31 dicembre 2024 è possibile invece utilizzare le procedure semplificate per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purché le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggi.

GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Viene spostata di un anno, entro il 31 dicembre 2024, la possibilità per gli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l’attività̀ di vendita, di applicare le procedure semplificate di dismissione, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

I RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI

Infine, viene spostato al 30 giugno 2024 il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico per i quali è ammessa l’assimilazione anche ai fini della pericolosità.

I TESTI DEGLI EMENDAMENTI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. All’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2024»;
b) dopo le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono aggiunte le seguenti: «e lo sviluppo sostenibile» e la parola: «CIPE», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «CIPESS».
8.124 Il Governo.

Art 12. Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 2-septies dell’articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
*12.3. (nuova formulazione) Steger, Manes.
*12.4. (nuova formulazione) Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*12.6. (nuova formulazione) Giorgianni, Lucaselli, Michelotti, Zucconi, Cannata, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*12.7. (nuova formulazione) Boschi, Marattin.
*12.8. (nuova formulazione) Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*12.9. (nuova formulazione) Romano.
*12.10. (nuova formulazione) Dell’Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*12.17. (nuova formulazione) Barelli, Mazzetti, Tenerini, Pella.

*12.52. (nuova formulazione) Simiani.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 115 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».

*12.63. (nuova formulazione) Steger, Manes.

*12.64. (nuova formulazione) D’Attis, Squeri.

*12.65. (nuova formulazione) Cannata.

*12.66. (nuova formulazione) Marattin.

*12.67. (nuova formulazione) Toccalini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*12.68. (nuova formulazione) Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, le parole: «termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
**12.72. Pella.
**12.73. Lucaselli.
**12.74. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

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