Il sì alla fiducia costituisce il via libera per il provvedimento, che passa ora alla Camera per essere convertito in legge entro il 14 luglio
Il Senato ha dato il via libera alla fiducia chiesta dal governo sul DL Agricoltura, che contiene disposizioni per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura e per le imprese di interesse strategico nazionale, nel testo approvato dalla Commissione Industria. L’ok è arrivato grazie a 99 voti favorevoli, 59 contrari e un astenuto. Il sì alla fiducia costituisce il via libera per il provvedimento, che ora passerà alla Camera per essere convertito in legge entro il 14 luglio.
Il decreto legge contiene un insieme di norme a sostegno dell’economia agricola e ittica: sono state introdotte delle misure volte a tutelare il lavoro e a contrastare il caporalato.
Il decreto legge prevede inoltre una stretta sull’installazione di impianti fotovoltaici a terra sui terreni agricoli, che è stato in parte modificato durante l’esame a Palazzo Madama. Infine, contiene misure sull’impianto siderurgico dell’Ex Ilva, introducendo una norma per tutelare i futuri acquirenti dei complessi aziendali.
DL AGRICOLTURA: IL FOTOVOLTAICO A TERRA
Per quanto concerne il fotovoltaico a terra, una delle maggiori novità del DL è che chiarisce la questione tra l’applicazione delle norme pre-vigenti e quelle del decreto legge per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra sui terreni agricoli. La nuova normativa “non si applica ai progetti per cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi”.
Un’altra novità è l’introduzione della durata di 6 anni (rinnovabili per altri 6) per i contratti di concessione del diritto di superficie dei terreni nelle aree interessate, che si applica anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
ARTICOLO 5: DISPOSIZIONI PER LIMITARE L’USO DEL SUOLO AGRICOLO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A TERRA
Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 5 prevede che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui sopra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente in talune delle aree, attualmente qualificate ex lege come idonee dal comma 8 dell’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021, nelle more della procedura
atta a individuarle. Si tratta, in particolare, delle seguenti:
– nei siti ove sono già installati impianti della stessa fonte di cui lettera a) del comma 8, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata. Si supera dunque quanto previsto dalla medesima lettera a) che invece in via generale consente una variazione della superficie dell’area occupata non superiore al 20%;
– nelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento di cui alla lettera c) del comma 8, ivi incluse – secondo quanto precisato in sede referente – le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
– nei siti e negli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, sì come stabilito dalla lett. c-bis) del comma 8;
– nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, poste le necessarie verifiche tecniche da parte dell’ENAC, a norma dalla lett. c-bis.1) del comma 8;
– nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (c-ter) n. 2 del comma 8)49;
– nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (c-ter) n. 3 del comma 8).
I vincoli di cui al primo periodo del comma 1 appena analizzato non si applicano ai progetti che prevedono impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (CER).
DL AGRICOLTURA: EX ILVA
Infine, riguardo l’Ex Ilva – per cui il DL prevede che 150 milioni di euro possano essere destinati ad assicurare la continuità aziendale, con le novità introdotte in Commissione e confermate in Senato – si tutelano i futuri acquirenti del compendio aziendale di imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria. Nel caso in cui la vendita, “effettuata all’esito di una procedura di evidenza pubblica, sia dichiarata nulla o sia annullata in conseguenza di vizi di atti della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita, gli effetti della vendita restano fermi’.
Una seconda misura introdotta amplia le modalità di estinzione del debito nei confronti di Equitalia Giustizia, il gestore del Fondo Unico di Giustizia, derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria. Infine lo stanziamento per un massimo di 150 milioni di euro per progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio dello stabilimento di Taranto viene condizionato al completamento delle bonifiche ambientali e all’eventualità che permangano risorse disponibili.