Il tetto ai prezzi dei carburanti ha provocato accuse di dumping, prezzi predatori e abuso di posizione dominante. L’analisi di un esperto di diritto della concorrenza smonta la strategia dei gestori
La via del ricorso Antitrust per combattere il price cap su benzina e diesel è un vicolo cieco. Figisc e le rappresentanze dei gestori puntano il dito contro i grandi player come Eni per il tetto ai prezzi dei carburanti, ipotizzando accuse di dumping, concorrenza sleale e abuso di posizione dominante. Le associazioni hanno evocato lo spauracchio di un ricorso formale all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Tuttavia, l’ipotesi che l’Antitrust possa intervenire per bloccare il price cap o mitigare le perdite delle stazioni di servizio e delle cosiddette “pompe bianche” non regge a un’analisi tecnica della legge. A chiarirlo è un esperto legale con oltre trent’anni di esperienza nel settore del diritto della concorrenza interpellato da Energia Oltre: la via del ricorso Antitrust è un vicolo cieco.
PERCHE’ L’ANTITRUST NON PUO’ SALVARE I GESTORI DAL PRICE CAP SUI CARBURANTI
La richiesta di aiuto rivolta all’Antitrust da parte dei gestori di impianti e delle pompe bianche rischia di rivelarsi un’illusione ottica. L’Autorità Garante non possiede gli strumenti normativi per tutelare i margini di guadagno di una categoria economica di fronte a ribassi di mercato, a maggior ragione quando tali ribassi rispondono a sollecitazioni governative a tutela dei consumatori. È l’analisi di un esperto legale del settore del diritto della concorrenza interpellato da Energia Oltre.
Il primo equivoco da chiarire riguarda il ruolo dell’AGCM. L’Antitrust non è un tribunale per dirimere le controversie tra privati o per difendere le categorie economiche in difficoltà: il suo compito è garantire il corretto funzionamento del mercato. Infatti, l’intervento dell’Autorità si attiva principalmente di fronte ad abusi di posizione dominante (art. 3 Legge 287/1990 e art. 102 TFUE), operazioni di concentrazione capaci di alterare la struttura del mercato e intese restrittive della concorrenza (art. 2 Legge 287/1990 e art. 101 TFUE), come i cartelli o lo scambio di informazioni commercialmente sensibili sui prezzi futuri.
In questo contesto, la semplice riduzione dei prezzi da parte di un operatore – anche se mette in sofferenza i competitor più piccoli – non costituisce un’infrazione. Anzi, la riduzione dei prezzi a beneficio dei consumatori è, in linea generale, l’obiettivo stesso di un mercato concorrenziale.
CARBURANTI, IL NODO DEL PRICE CAP
C’è un elemento dirimente che smonta alla radice l’ipotesi di una condotta anticoncorrenziale, secondo l’esperto di Energia Oltre: la spinta politica dell’esecutivo. Le grandi compagnie energetiche che applicano ribassi o aderiscono al price cap stanno attuando una linea richiesta e sollecitata dal Governo per contenere l’inflazione e sostenere le famiglie. In ambito giuridico, una condotta determinata o fortemente condizionata da atti o indicazioni statali difficilmente può essere sanzionata come un’intesa illecita o un abuso unilaterale.
“Non ritengo ci siano le basi per avviare iniziative davanti all’Antitrust. Tanto più che è il Governo che chiede una riduzione dei prezzi: si potrebbe formulare l’eccezione che si tratta di un atto imposto o sollecitato dallo Stato”, spiega l’esperto legale.
PERCHE’ I PREZZI NON SONO PREDATORI
Anche il castello di carta dei prezzi predatori rischia di cadere con un soffio di vento. Infatti, la fonte di Energia Oltre spiega che per contestare un abuso di posizione dominante sotto forma di prezzi predatori (ovvero prezzi artificialmente bassi volti a cacciare i concorrenti dal mercato per poi rialzarli), non basta dimostrare che i prezzi siano convenienti. E la vendita sottocosto commerciale non coincide con i prezzi predatori disciplinati dall’Antitrust.
Le linee guida della Commissione Europea sull’articolo 102 TFUE impongono, infatti, test rigorosi basati sui costi. È necessario dimostrare che l’impresa stia vendendo sistematicamente sotto i propri costi operativi con una chiara strategia escludente e che possieda una quota di mercato dominante. Anche la posizione dominante collettiva non è applicabile poiché rappresenta una “chimera. La ragione è che si tratta di una fattispecie astratta o di difficilissima configurazione reale rispetto alle tradizionali dinamiche di mercato e alla disciplina degli operatori con significativo potere di mercato. Infatti, richiede condizioni strutturali che nel mercato attuale non si ravvisano.
NESSUN ILLECITO NEANCHE SULLE SCORTE
Il punto più critico per i gestori delle pompe bianche e degli impianti indipendenti è di natura finanziaria. Le associazioni di settore lamentano infatti che il margine del gestore è di circa 3,5 – 4 centesimi al litro (secondo i dati Figisc) e la perdita di valore delle scorte è stimata tra 16 e 20 centesimi al litro a seguito dei tagli improvvisi dei prezzi listino.
Questo squilibrio tra il risicato margine guadagnato e la svalutazione del carburante già acquistato e giacente nei serbatoi crea un buco nei conti dei distributori. Tuttavia, dal punto di vista legale, questo soffocamento finanziario non è un illecito. Infatti, l’esperto contatto da Energia Oltre spiega che un operatore verticalmente integrato (che gestisce la filiera dalla raffinazione alla distribuzione) ha la capacità di internalizzare i costi e compensare le perdite tra le varie fasi della produzione. Il fatto che riesca a mantenere la sostenibilità economica garantendo prezzi più bassi non equivale per ciò stesso a una pratica abusiva.

