Advertisement Skip to content
Prezzi Energia

Riduzione oneri, aiuti alle imprese energivore e rinnovabili: cosa prevede la bozza del Ddl Bollette

Tutte le novità del Ddl Bollette, attualmente all’esame del consiglio dei ministri, per contrastare il caro energia

Dalla riduzione degli oneri per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW agli aiuti per le imprese energivore e agli interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili: la bozza del decreto sostegni ter, o ddl Bollette, che Energia Oltre ha visionato, prova ad affrontare la questione del costo di energia e gas.

Ecco tutti i dettagli.

CARO BOLLETTE

Partiamo dalla questione più calda. Per mitigare gli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, si legge nella bozza, attualmente all’esame del consiglio dei ministri, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) “provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW”.

GLI AIUTI ALLE IMPRESE ENERGIVORE

Alle imprese energivore “che hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30%” rispetto allo stesso periodo 2019, viene invece riconosciuto  “un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute” per l’energia.

RINNOVABILI: ARRIVA MECCANISMO DI COMPENSAZIONE

Novità anche sul fronte delle energie rinnovabili. A partire dal 1 primo febbraio 2022, fino al 31 dicembre 2022 arriva un “meccanismo di compensazione” sul prezzo dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili. l’obiettivo è quello di alleggerire, in parte, gli oneri di sistema sulle bollette. Da quanto si apprende dalla bozza, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) calcolerà la differenza tra i prezzi attuali e i prezzi medi dell’energia prodotta fino al 2020 dagli impianti solari, idroelettrici, geotermici ed eolici incentivati con vecchi sistemi. I produttori dovranno versare al GSE la differenza su questi profitti extra, oppure la incasseranno qualora la differenza fosse negativa.

 

 

 

 

++++

 

Di seguito gli articoli della Bozza del DDl Bollette dedicati al tema energia, che Energia Oltre ha visionato. 

 

ART. 13
(Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all’anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Qualora i versamenti mensili risultino inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze, può autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.

3. Qualora i versamenti di cui al comma 2, effettuati dal GSE a favore di CSEA, siano inferiori all’importo di 1.200 milioni di euro, alla differenza si provvede, entro l’anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’ del 2020, relative all’anno 2021, destinati al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico, giacenti sull’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato. A tal fine, non si dà luogo alla riassegnazione in bilancio delle somme giacenti nella Tesoreria dello Stato sino al conseguimento da parte di CSEA dell’importo spettante ai sensi del comma 2.

 

ART. 14
(Riduzione bollette per gli energivori)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 può essere ceduto, anche parzialmente, con esclusione della facoltà di successiva cessione da parte del cessionario ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari.

4. L’Agenzia delle entrate controlla la spettanza e la corretta fruizione del credito d’imposta, secondo le vigenti disposizioni.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 540 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 relativi all’anno 2022, destinate al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico, versati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Qualora i versamenti risultino inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze, può autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.

 

ART. 15
(Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall’Istat, ovvero, qualora l’impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo le medesima metodologia;

b) il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che non rispettano le condizioni di cui al comma 5, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.

3. Qualora la differenza di cui al comma 2 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore gli importi corrispondenti.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

 

ART. 16
(Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC)

1. Al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese, all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:

1) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: “I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente, i componenti della Commissione di cui al comma 1, fino a un massimo di sei, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma.”;

2) è inserito, in fine, il seguente periodo: “Quanto previsto dall’articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche ai lavori istruttori svolti dai Commissari nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori.”;

b) dopo il comma 2-septies, èinserito il seguente: “2-octies. Presso le Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis, allo scopo di consentirne l’incremento di operatività, è istituito un contingente di quattro unità del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, che il Comando medesimo provvede a individuare e distaccare entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero della transizione ecologica.”.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.

Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo SPAM e non passiamo la tua email a Terzi

Torna su