Skip to content
CBAM tassa emissioni CO2

Tassa Ue sul carbonio, ecco le prossime scadenze del CBAM

Il CBAM nasce misura complementare all’Emission Trading System, il sistema Ue che impone alle grandi industrie energivore di utilizzare delle licenze per l’emissione di gas serra. Le licenze ETS possono essere acquistate nell’ambito di aste pubbliche, bandite dalle NCAs dei Paesi membri

Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM, Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere) è una delle misure di politica ambientale incluse nel Green Deal europeo. Il CBAM, disciplinato dal Regolamento Ue 2023/956, inizialmente si applicherà alle importazioni di 6 categorie di prodotti (cemento, energia elettrica, fertilizzanti minerali e chimici, ferro e acciaio, alluminio e idrogeno) la cui produzione è ad alta intensità di carbonio ed è ad alto rischio di rilocalizzazione, che rischiano cioè il trasferimento della produzione in Paesi extra UE.

I CERTIFICATI A PAGAMENTO

Il meccanismo prevede l’introduzione, a partire dal 2026, di un sistema di certificati a pagamento, rilasciati dalla NCA (National Competent Authority – Autorità nazionale competente) di ciascun Paese Ue. Ogni certificato corrisponde ad una tonnellata di CO2e (CO2 equivalente) emessa nell’atmosfera: l’importatore (operatore economico) dovrà acquistare i certificati corrispondenti al numero di tonnellate di CO2e emesse per la produzione al di fuori dell’Ue delle merci da immettere in libera pratica, “consumandoli” ad ogni singola importazione di merci.

L’area di applicazione del CBAM progressivamente si amplierà per includere anche altre merci: prima i cosiddetti downstream products (come i “prodotti a valle” della produzione delle merci CBAM già identificate, che saranno ritenuti “merci a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”) e, in seguito, dal 2030 includerà tutti i beni prodotti al di fuori e importati nell’Unione europea.

IL CBAM E L’EMISSION TRADING SYSTEM

Il CBAM nasce misura complementare all’Emission Trading System (ETS), il sistema Ue che impone alle grandi industrie energivore di utilizzare delle licenze per l’emissione di gas serra. Le licenze ETS possono essere acquistate nell’ambito di aste pubbliche, bandite dalle NCAs dei Paesi membri, in parte a titolo gratuito e in parte da acquistare sul mercato ETS (meccanismo cap and trade). A differenza dall’ETS, il CBAM non prevede l’applicazione cap and trade: l’acquisto di quote (i certificati CBAM) non è sottoposto a limiti quantitativi e le NCAs sono soggette all’obbligo di riacquistare dagli operatori le eventuali quote in eccesso.

LE DUE FASI DEL MECCANISMO CBAM

L’attuazione del Regolamento è organizzata in due fasi: la prima, denominata “fase transitoria”, sarà in vigore dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025. In questo periodo gli operatori saranno soggetti solamente ad un obbligo trimestrale di reportistica; successivamente, dal 1° gennaio 2026, il meccanismo sarà a regime e includerà l’acquisto e il consumo dei certificati.

LE SCADENZE DEL CBAM

I dati necessari per effettuare i calcoli – e per indicare i valori corrispondenti alle emissioni – non sono sempre semplici da reperire: per tale ragione, i primi tre trimestri, per i quali il termine di presentazione per i relativi report era stato fissato al 31 gennaio, 30 aprile e 31 luglio 2024, gli importatori si sono potuti avvalere dei cosiddetti “default values”, stime standardizzate dall’UE delle emissioni di gas serra, associate alla produzione di un bene specifico, utilizzabili in mancanza di dati dettagliati sulle emissioni effettive. Questi valori, forniti dalla Commissione e inseriti nel portale da utilizzare per la trasmissione dei report, permettono di calcolare automaticamente le emissioni presunte, a condizione che i quantitativi delle merci CBAM siano indicati correttamente e le merci stesse siano classificate adeguatamente. Inoltre, nel periodo 31 gennaio – 31 luglio 2024 la piattaforma messa a disposizione dalla Commissione consentiva agli operatori di inserire semplicemente i dati relativi a importazione e fornitore dei beni, ed era la stessa piattaforma ad effettuare i calcoli.

DAL 31 OTTOBRE STOP AI DEFAULT VALUES

A partire dal report da presentare entro il 31 ottobre 2024, non è più possibile utilizzare i default values (salvo che per il 20% delle emissioni, per le quali si potranno continuare a inserire i default values), ma si dovranno utilizzare gli actual data (dati reali), misurazioni specifiche delle emissioni di gas serra generate durante la produzione di un determinato bene. Tali dati provengono direttamente dai processi produttivi e includono le emissioni dirette, provenienti dalla fabbricazione del bene, e le emissioni indirette, legate all’uso dell’energia necessaria per produrre il bene. Gli importatori o i produttori forniscono questi dati tramite sistemi di monitoraggio delle emissioni effettive lungo tutta la supply chain. L’obbligo di reportistica con i dati reali resterà in vigore fino alla fine del periodo transitorio. Da 1° gennaio 2026 i report avranno cadenza annuale, ma per l’acquisto dei certificati gli operatori potranno tornare a fare riferimento ai dati di default.

IL GIUDIZIO DEL REPORT DI MARIO DRAGHI SUL CBAM

Durante la presentazione del rapporto sulla competitività dell’Unione europea del 9 settembre scorso, l’ex premier Mario Draghi ha sottolineato una serie di rischi connessi all’attuazione del CBAM. Nel rapporto, Draghi si dice non convinto dell’efficacia del meccanismo: se il CBAM dovesse rivelarsi inefficace, Draghi vorrebbe che le aziende europee continuassero a ricevere delle quote di emissione di CO2 gratuite, per proteggerle dal pieno impatto del commercio di quote di emissione di carbonio.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.

Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo SPAM e non passiamo la tua email a Terzi

Torna su