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Carburanti

Tutte le novità del sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto del ministero dell’Ambiente sulla di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi

È arrivato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto del ministero dell’Ambiente sull’Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

LO SCHEMA GENERALE

Atteso da tempo, anche per garantire uno sviluppo più ordinato del settore, il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi opera mediante l’applicazione di uno schema di certificazione che prevede organismi di accreditamento, che accreditano gli organismi di certificazione per lo schema di certificazione e “verificano il corretto operato degli stessi”, gli operatori economici, che sono in possesso di un certificato di conformità dell’azienda, e che si sottopongono alle verifiche periodiche da parte di un organismo di certificazione e assicurano la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, nel rispetto delle disposizioni del decreto; il comitato, che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e il Gestore dei servizi energetici (GSE), che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilità per i bioliquidi.

GLI ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO

Gli organismi di accreditamento costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, previa comunicazione all’Organismo nazionale di accreditamento della loro partecipazione al sistema nazionale, sono inseriti in apposito elenco tenuto ed aggiornato periodicamente dall’Organismo nazionale di accreditamento. Tali organismi accreditano gli organi di certificazione, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e assegnano un codice identificativo a ciascun organismo accreditato.

Comunicano, inoltre, al ministero dell’Ambiente l’elenco degli organismi di certificazione accreditati e ogni eventuale variazione; vigilano sull’operato degli organismi di certificazione che hanno accreditato; accertano, d’ufficio o su segnalazione eventuali inadempimenti ovvero anomalie imputabili agli organismi di certificazione che hanno accreditato; al termine dell’istruttoria provvedono all’archiviazione della procedura di accertamento qualora ne ritengano carenti i presupposti, ovvero alla revoca o alla sospensione dell’accreditamento qualora ne accertino la fondatezza. Eventuali inadempimenti o anomalie possono essere segnalati all’organismo che ha effettuato l’accreditamento dal comitato, nel caso dei biocarburanti, o al Gse, nel caso dei bioliquidi.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AZIENDA

Gli organismi di certificazione rilasciano all’operatore economico, a seguito della verifica, un certificato di conformità dell’azienda. L’operatore economico titolare del certificato di conformità è autorizzato a rilasciare la dichiarazione di sostenibilità ovvero il certificato di sostenibilità e contiene, tra le altre informazioni, il nome e il codice dell’organismo di certificazione che rilascia il certificato di conformità dell’azienda; il numero identificativo del certificato di conformità dell’azienda; l’elencazione di tutte le attività che l’operatore economico certificato è idoneo a svolgere; l’elencazione di tutti i prodotti che possono essere lavorati e/o commercializzati dall’operatore economico certificato; Il certificato di conformità ha durata di cinque anni dalla data del rilascio. Salvo volontà contraria che sia espressa dall’operatore economico entro il termine di scadenza del certificato, il rinnovo è automatico per altri cinque anni dal momento della scadenza, mantenendo lo stesso numero identificativo, a condizione che la verifica abbia avuto esito positivo.

La revoca del certificato di conformità dell’azienda comporta, invece, l’immediato divieto per l’operatore economico di adottare ed emettere le dichiarazioni di sostenibilità e i certificati di sostenibilità. Le decisioni di sospensione e di revoca, adeguatamente motivate, sono comunicate dall’organismo di certificazione all’operatore economico e alle Autorità nazionali competenti, nonché al Gse.

DISPOSIZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE NON ADERISCONO AL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE

Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema di certificazione volontario o nel caso l’Unione europea concluda accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi gli operatori economici possono dimostrare l’attendibilità delle informazioni o asserzioni fornite all’operatore economico successivo della catena di consegna, ovvero al fornitore o all’utilizzatore, con il rilascio delle informazioni sotto forma di autocertificazione, in accompagnamento alla partita previsti da detti sistemi o conformemente a tali accordi.

Nel caso in cui l’operatore sia operante al di fuori del territorio europeo, l’autocertificazione dovrà essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un ‘notary public’ asseverata dall’ambasciata italiana, consolato o da altre autorità riconosciute da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, vale l’apposizione della ‘postilla’ (o a postille) rilasciata dalla competente autorità interna designata da ciascuno Stato – e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla convenzione stessa.

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