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Agrivoltaico, ecco le Regole operative del Mase per accedere agli incentivi

Altezze minime, requisiti degli agricoltori, relazione agronomica asseverata. Tutti i testi del dm Agrivoltaico

Il Mase ha approvate le Regole operative elaborate e trasmesse dal Gse ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, insieme allo schema di “Avviso Pubblico relativo alle procedure per l’accesso agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico”.

INCENTIVI FINO AL 40% A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR

Le regole, contenute in un decreto dipartimentale, forniscono informazioni necessarie per garantire il rispetto delle previsioni del DM Agrivoltaico ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti, composti da un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili a valere sulle risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro del Pnrr, e della tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

CHI PUÒ BENEFICIARE DEGLI INCENTIVI

Possono beneficiare degli incentivi gli imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del Codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa e società agricole, le associazioni temporanee di imprese.

QUALI SONO GLI IMPIANTI AMMESSI: SERVE UNA RELAZIONE AGRONOMICA ASSEVERATA

Nell’ambito dei sistemi agrivoltaici l’attività di produzione di energia elettrica insiste su superfici sulle quali vengono svolte le attività agricole, come definite nel DM Agrivoltaico, con l’obiettivo di massimizzare le sinergie tra le due componenti, di produzione agricola e di produzione energetica. La correlazione tra le attività deve essere dimostrata attraverso una relazione agronomica asseverata.

PER IMPIANTI SOPRA IL MW VANNO VERIFICATE SOLIDITA’ FINANAZIARIA

Nel caso di sistemi agrivoltaici in cui l’impianto di produzione di energia elettrica ha potenza nominale superiore a 1 MW, è necessario che sia verificato il possesso di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali viene presentata la richiesta di accesso alle procedure di selezione. Il rispetto del requisito è attestato, alternativamente, mediante:

a. dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante o del gruppo societario di appartenenza ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento. In caso di ATI, la dichiarazione di capacità finanziaria ed economica dell’istituto bancario può riferirsi a uno dei soggetti (mandanti/mandatario) che compongono l’ATI;
b. capitalizzazione in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento di capitale, il cui valore è stabilito in relazione all’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto nella seguente misura: il 10% sulla parte di investimento fino a 100.000.000,00 €; il 5% sulla parte di investimento eccedente 100.000.000,00 € e fino a 200.000.000,00 €; il 2% sulla parte di investimento eccedente i 200.000.000,00 € dove l’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto è convenzionalmente determinato moltiplicando la potenza nominale dell’impianto espressa in kW per 1.500,00 €.

ALTEZZA MINIMA DEI MODULI

L’altezza minima dei moduli costituenti l’impianto rispetto al suolo deve essere determinata al fine di consentire la continuità delle attività agricole e/o zootecniche anche al di sotto dei moduli fotovoltaici e rispettare, in ogni caso, i valori minimi indicati di seguito: 1,3 metri nel caso di svolgimento di attività zootecnica nell’ambito del sistema agrivoltaico (tale valore di altezza minima è determinato per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame); 1,3 metri nel caso di impianti agrivoltaici che prevedono l’installazione di moduli fotovoltaici in posizione verticale fissa; 2,1 metri nel caso di svolgimento di attività colturale nell’ambito del sistema agrivoltaico (tale valore di altezza minima è determinato per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione); 2,1 metri nel caso di svolgimento di attività mista, colturale e zootecnica, nell’ambito del medesimo sistema agrivoltaico.

DECRETO DIPARTIMENTALE MASE.DIE REGISTRO DECRETI(R).0000233.16-05-2024

REGOLE OPERATIVE ROAGR Allegato 1

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