L’obiettivo dell’Unione europea è per assorbimenti netti pari a 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente entro il 2030 e assegna obiettivi a ciascuno Stato membro
Sviluppare un quadro di certificazione volontario dell’Unione per le rimozioni permanenti della CO2, la coltivazione e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti, al fine di agevolare e incoraggiare l’adozione di rimozioni del carbonio di alta qualità e riduzioni delle emissioni nel suolo, nel pieno rispetto della biodiversità dell’Unione e degli obiettivi di inquinamento zero, come complemento alle riduzioni sostenute delle emissioni in tutti i settori. È quanto prevede un regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea.
UNO STRUMENTO PER SOSTENERE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL’UNIONE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PARIGI
Questo nuovo quadro di certificazione dell’Unione rappresenta quindi uno strumento per sostenere il conseguimento degli obiettivi dell’Unione nell’ambito dell’accordo di Parigi, in particolare il conseguimento collettivo entro il 2050 dell’obiettivo di neutralità climatica stabilito.
Tutte le rimozioni del carbonio e le riduzioni delle emissioni nel suolo certificate nell’ambito del quadro di certificazione dell’Unione dovrebbero infatti contribuire al conseguimento del contributo determinato a livello nazionale dell’Unione e dei suoi obiettivi climatici. Pertanto, spiega il regolamento, “al fine di evitare doppi conteggi, tali rimozioni del carbonio e riduzioni delle emissioni nel suolo non dovrebbero contribuire” ai target di terze parti o a regimi di conformità internazionali.
OBIETTIVO DELL’UNIONE PER ASSORBIMENTI NETTI PARI A 310 MILIONI DI TONNELLATE DI CO2 EQUIVALENTE ENTRO IL 2030
L’Unione si è inoltre impegnata a generare emissioni negative dopo il 2050. Uno strumento importante per migliorare gli assorbimenti di carbonio negli ecosistemi terrestri è il regolamento (UE) 2018/841 relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) nel quadro per il clima e l’energia 2030, che stabilisce un obiettivo dell’Unione per assorbimenti netti pari a 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente entro il 2030 e assegna obiettivi a ciascuno Stato membro.
SI STABILISCONO CRITERI DI QUALITÀ PER LE ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO NELL’UNIONE; NORME PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE E IL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEGLI SCHEMI DI CERTIFICAZIONE
Più nel dettaglio il regolamento istituisce un quadro volontario dell’Unione europea per la certificazione delle rimozioni del carbonio e delle riduzioni delle emissioni nel suolo stabilendo: criteri di qualità per le attività che si svolgono nell’Unione; norme per la verifica e la certificazione delle rimozioni di carbonio e delle riduzioni delle emissioni nel suolo generate dalle attività; norme per il funzionamento e il riconoscimento da parte della Commissione degli schemi di certificazione; norme sul rilascio e l’utilizzo delle unità certificate.
COS’ALTRO PREVEDE IL REGOLAMENTO
Il regolamento europeo si occupa della formula necessaria a calcolare i quantitativi esatti dell’attività di rimozione della CO2 e dell’attività di conservazione, monitoraggio e responsabilità: “Un gestore o un gruppo di gestori deve dimostrare che un’attività immagazzina carbonio in modo permanente o è finalizzata allo stoccaggio del carbonio a lungo termine”, spiega il regolamento. Inoltre “un’attività non deve arrecare danni significativi all’ambiente e può generare benefici collaterali per uno o più dei seguenti obiettivi di sostenibilità: mitigazione dei cambiamenti climatici oltre al beneficio netto di rimozione del carbonio e al beneficio netto di riduzione delle emissioni del suolo (…); adattamento ai cambiamenti climatici; l’uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine; transizione verso un’economia circolare, compreso l’uso efficiente di materiali biologici provenienti da fonti sostenibili; prevenzione e controllo dell’inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, compresa la salute del suolo, nonché prevenzione del degrado del territorio”.
Per quanto concerne le metodologie di certificazione “un operatore o un gruppo di operatori utilizza la metodologia di certificazione applicabile per conformarsi ai criteri di qualità stabiliti” nel regolamento mentre la Commissione Ue ha il compito di adottare “atti delegati” per integrare il regolamento “stabilendo metodologie di certificazione che specificano, per ciascuna attività”, una serie di elementi” per le quali è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici”.