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Direttiva UE sulla tutela penale dell’ambiente, ecco gli aspetti da migliorare

In Commissione Giustizia alla Camera le audizioni nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

La Commissione Giustizia della Camera oggi ha svolto alcune audizioni nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente.

L’IMPORTANZA DELL’UNIFORMITÀ DELLE PRASSI INVESTIGATIVE

Pietro Gaeta, procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ha spiegato che lo schema di decreto attuativo “fa riferimento al noto articolo 6 del D.Lgs 106/2006, cioè quella norma che disciplina il coordinamento, da parte della Procura generale della Corte di Cassazione, delle procure generali territoriali e poi, a cascata, delle procure circondariali locali”.

Per Gaeta l’articolo 6 “è il punto nevralgico. Questa norma originariamente nasce per verificare il corretto e uniforme esercizio dell’azione penale. Cioè, così come si richiede correttamente la prevedibilità delle decisioni dei giudici, si richiede anche la prevedibilità delle prassi di indagine. L’uniformità delle prassi investigative è una precondizione della prevedibilità delle sentenze, per la garanzia dei cittadini fondamentalmente, per evitare le disomogeneità, la parcellizzazione della funzione inquirente”.

L’INTERROGATORIO DI PERSONE SOTTOPOSTE A INDAGINI PRELIMINARI

È intervenuto poi Antonio Montanaro, Comandante dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e Sicurezza energetica, che ha puntato l’attenzione sull’articolo 3 del decreto, che riguarda le indagini sul traffico organizzato di rifiuti, con particolare riguardo all’articolo 452 quater decies del Codice Penale, che disciplina le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

“La proposta – ha spiegato Montanaro – prevede la bonifica dell’articolo 291, comma 1 quater del Codice di Procedura Penale relativo all’interrogatorio preventivo della persona per la quale è richiesta l’applicazione della misura cautelare personale. Attualmente l’articolo 291 prevede che il giudice, prima di disporre la misura cautelare personale, proceda all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari, salvo che sussistano esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio o del pericolo di fuga, oppure del pericolo di reiterazione del reato in relazione ad alcuni reati che sono tassativamente previsti, sostanzialmente reati più gravi o comunque di allarme sociale. Tra questi non figura l’articolo 452 quater decies. Qualora la proposta quindi venisse accolta, sarebbe estesa al delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti la deroga che consente la disapplicazione dell’interrogatorio preventivo del suddetto istituto di garanzia anche nel caso in cui sussista il solo pericolo di reiterazione del reato”.

GLI IMPATTI DELLA DIRETTIVA SUL SETTORE VENATORIO

L’ultima audizione di oggi è stata quella di Andrea Campanile, rappresentante della Cabina di regia unitaria del mondo venatorio, che ha spiegato come un aspetto della direttiva potrebbe influenzare il settore da lui rappresentato.

Nella fattispecie, richiamando l’articolo 452 bis del Codice Penale, Campanile ha spiegato come “il concetto principale che ci preoccupa è l’introduzione, del concetto di habitat, con la specifica accezione di ‘habitat in zone protette’. I precetti dell’articolo 452 bis sono estremamente generici: parliamo di ‘cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili’. Secondo il rappresentante del mondo venatorio, questi precetti “sollevano particolari perplessità sulla loro applicabilità nel contesto penale, perché portano delle possibili genericità, provocando spesso una grossa difficoltà nell’applicazione della sanzione penale”. Secondo Campanile, infatti, il concetto di habitat “è un concetto ulteriormente generico, e che quindi va a unire genericità e genericità, e ciò crea particolari problemi”.

I lanci completi dell’evento sono visionabili nella sezione “Agenzia di Stampa” del sito: https://energiaoltre.it/login-abbonati/

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