Entro il 2028 il GWP entrerà negli attestati di prestazione energetica per i grandi immobili, estendendosi a tutti dal 2030. Bruxelles introduce parametri armonizzati ma lascia margini di manovra ai singoli Stati.
L’Unione Europea compie un passo decisivo verso la trasparenza ambientale del settore delle costruzioni, definendo criteri univoci per misurare quanto un edificio pesi effettivamente sul clima, non solo quando è abitato, ma durante tutta la sua esistenza. È stato pubblicato oggi, il Regolamento delegato (UE) 2026/52 della Commissione, che istituisce un quadro normativo armonizzato per il calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP – Global Warming Potential) nel corso del ciclo di vita dei nuovi edifici.
La notizia, segna l’avvio di un percorso tecnico che integrerà l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) con dati relativi alle emissioni di gas serra, garantendo che i Paesi membri utilizzino metodologie comparabili pur mantenendo una necessaria flessibilità per le specificità territoriali.
UN APPROCCIO ARMONIZZATO PER LA DECARBONIZZAZIONE EDILIZIA
La necessità di un quadro comune nasce dall’esigenza di facilitare la valutazione dell’impatto climatico dei diversi prodotti e delle attività legate all’edilizia. Il regolamento, che entrerà ufficialmente in vigore il 24 maggio 2026, fornisce una metodologia coerente per calcolare le emissioni lungo l’intero ciclo di vita, evitando disparità di trattamento tra gli operatori economici.
Questo strumento si affianca alle norme sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione e alla strategia industriale per il carbon management, con l’obiettivo di creare mercati guida per prodotti a basse emissioni.
Come sottolineato da Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva per una transizione pulita, giusta e competitiva, “il raggiungimento di un’economia pulita è ciò che ci proteggerà dalle future crisi energetiche. La transizione energetica rimane la strategia più efficace per l’autonomia, la crescita e la resilienza dell’Europa. Tuttavia, i recenti aumenti dei prezzi dell’energia richiedono una risposta immediata e il nuovo quadro offre soluzioni di facile applicazione”.
CRONOPROGRAMMA E SOGLIE PER I NUOVI INTERVENTI
Il calendario dell’obbligo è già tracciato dalla Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD) rivista nel 2024. Le scadenze sono progressive: a partire da gennaio 2028, il calcolo del GWP dell’intero ciclo di vita diventerà obbligatorio per tutti i nuovi edifici con una superficie coperta utile superiore ai 1.000 metri quadrati.
Solo due anni dopo, nel gennaio 2030, la prescrizione si estenderà alla totalità delle nuove costruzioni. Gli Stati membri avranno comunque la facoltà di dispensare da questo calcolo le categorie di edifici già escluse dall’obbligo di attestato di prestazione energetica. È fondamentale notare che i risultati riportati nell’APE dovranno riferirsi allo stato “come costruito”, per assicurare che le emissioni effettive dell’edificio completato siano contabilizzate con precisione, superando le semplici stime progettuali.
LA COMPLESSITÀ DEL CICLO DI VITA: DALL’ESTRAZIONE ALLO SMALTIMENTO
Il calcolo del GWP non si limita alle emissioni operative, ma abbraccia un orizzonte temporale convenzionale di 50 anni, considerato congruo per ottenere risultati comparabili. La normativa delimita le fasi del ciclo di vita in modo gerarchico. Sono considerate obbligatorie le fasi di produzione (estrazione delle materie prime, trasporto allo stabilimento e fabbricazione), le fasi di costruzione (trasporto al cantiere e installazione) e le fasi di fine vita (smantellamento, demolizione, trasporto e trattamento dei rifiuti, fino allo smaltimento finale).
Rimane invece facoltativo il calcolo per fasi come la riqualificazione, il consumo idrico o alcune attività degli utilizzatori non integrate nell’edificio. Un elemento chiave è l’integrazione del modulo D, che riguarda i benefici e gli oneri oltre i confini del sistema, come il potenziale di riutilizzo, riciclo e recupero di energia dai materiali in uscita.
GERARCHIA DEI DATI E TRASPARENZA INFORMATIVA
Per garantire l’accuratezza del calcolo, il regolamento stabilisce una chiara gerarchia dei dati. In via prioritaria, si devono utilizzare i dati di prodotto desunti dalle dichiarazioni di prestazione e conformità ai sensi dei regolamenti UE sui prodotti da costruzione.
Se questi non sono disponibili, si attinge alla legislazione in materia di progettazione ecocompatibile (ecodesign) ed etichettatura energetica. In assenza di dati specifici, gli Stati membri possono ricorrere a dati generici o valori standard basati su ipotesi prudenti, che non favoriscano indebitamente i materiali più impattanti. La trasparenza è garantita anche dalla definizione della superficie coperta utile, che deve seguire standard internazionali come l’IPMS, evitando che aree a basso impatto possano diluire artificialmente il valore di GWP complessivo dell’immobile.
FLESSIBILITÀ NAZIONALE E INCENTIVI ALL’ECONOMIA CIRCOLARE
Il quadro dell’Unione è progettato per essere adattabile, permettendo ai singoli Stati di integrare i propri metodi nazionali ufficiali preesistenti. Ad esempio, nelle regioni ultraperiferiche è consentita una semplificazione tramite l’uso esteso di dati predefiniti. Oltre al rigore tecnico, la normativa ha una chiara impronta industriale: promuove l’utilizzo di materiali a basse emissioni di carbonio, come acciaio e cemento “puliti”, e incentiva l’uso di materiali capaci di immagazzinare carbonio, come il legno.
Viene inoltre dato risalto alla progettazione in vista dello smantellamento e alla contabilizzazione delle emissioni dei sistemi tecnici, come i pannelli fotovoltaici o le pompe di calore geotermiche, purché la loro installazione faccia parte del progetto originale. Attraverso questo sistema di calcolo coerente, l’Europa punta a trasformare l’edilizia da fonte di emissioni a pilastro della sostenibilità ambientale.


