Il ddl Concorrenza è il grande assente del Cdm di ieri. La riforma della rete carburanti è di nuovo congelata. Ecco perché
La riforma della rete carburanti slitta ancora. Tutti gli occhi del mondo dei carburanti erano puntati sul Cdm di ieri, in attesa dell’approvazione del Ddl Concorrenza. Tuttavia, la bozza anticipata da Energia Oltre non ha convinto i distributori, secondo il Sole 24 Ore, costringendo così il Governo a rimandare ancora il piano di razionalizzare la rete di distributori e fare piazza pulita di opacità, illegalità e asimmetrie contrattuali. Ecco perché.
PERCHE’ LA RIFORMA DELLA RETE CARBURANTI SI FERMA ANCORA
Niente da fare per la riforma della rete nazionale carburanti. Un intricato reticolo di stazioni, molte delle quali avrebbero bisogno di essere aggiornati o bonificati. Ma la riforma a cui il Governo e le associazioni lavorano da due anni si è arenata di nuovo a causa del veto dei distributori, secondo il Sole 24 Ore. Tutto da rifare dunque? Quasi. Secondo il giornale, infatti, manca ancora una versione definitiva del testo che metta d’accordo tutti gli attori coinvolti.
COSA PREVEDE L’ULTIMA BOZZA
Il primo pilastro della bozza del ddl Concorrenza, visionato da Energia Oltre, punta a blindare l’affidabilità degli operatori sul territorio. Le modifiche al d.lgs. 32/1998 introducono un regime di rilascio delle autorizzazioni entro novanta giorni, subordinato però a una griglia rigida di requisiti oggettivi e soggettivi. Chi vuole gestire un impianto dovrà dimostrare capacità tecnico-organizzativa ed economica, regolarità contributiva (con obbligo di DURC e applicazione dei CCNL di settore) e l’assenza di condizioni ostative legate al Codice dei contratti pubblici. Il via libera definitivo passerà obbligatoriamente per le verifiche antimafia.
Per i titoli già rilasciati resta la validità, ma se non si mettono in regola con i requisiti entro 3 mesi perderanno la titolarità. Una stretta che mira a fare pulizia in un segmento che negli ultimi anni ha mostrato sacche di illegalità fiscale e contrattuale. A partire dal 1° gennaio 2028 non potranno più essere rilasciate nuove autorizzazioni per impianti che non prevedano la distribuzione di almeno un vettore energetico alternativo ai combustibili fossili (in linea con il regolamento UE 2023/1804). Inoltre, in caso di decadenza dell’autorizzazione per gravi inadempienze (come quelle che compromettono la sicurezza o la continuità del servizio), scatterà l’obbligo tassativo a carico dei titolari di smantellare le attrezzature, verificare l’eventuale inquinamento per la bonifica del sottosuolo e il ripristino dei siti.
LA STRETTA SUI CONTRATTI
La bozza del ddl Concorrenza interviene anche sui rapporti contrattuali tra titolari e gestori, modificando la legge 111/2011. Si introduce la formula del “contratto per l’affidamento dei servizi di rifornimento” (e dei servizi correlati) con una durata minima di quattro anni, applicabile nei casi di diretta conduzione operativa o affidamento a società controllate. In questo schema, l’affidatario gestisce i servizi senza acquisire la proprietà del prodotto (la licenza fiscale resta in capo al titolare) ma risponde solidalmente di alcune obbligazioni fiscali. I contratti in corso scadranno al massimo entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge.
La definizione delle condizioni minime di questi contratti (corrispettivi, penali per recesso anticipato fino a un massimo di 18 mesi, meccanismi di revisione prezzi per variazioni superiori al 5%) è rimessa alla negoziazione tra le parti. Se l’accordo non si trova entro 120 giorni, la patata bollente passa a un collegio di tre esperti (arbitratore terzo). Per evitare forme di caporalato o contratti “pirata”, l’uso di tipologie contrattuali diverse da quelle previste comporterà sanzioni amministrative pesantissime: da 2.000 a 20.000 euro per singolo punto vendita (fino a un tetto di 200.000 euro), comminate dal Mimit, oltre a configurare un potenziale abuso di dipendenza economica. Anche per i contratti di secondo livello e comodato la durata minima scende da sei a quattro anni, con rinnovo automatico.
GLI INCENTIVI PER COLONNINE
Per incentivare la transizione, il governo mette sul piatto il “Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green”: 40 milioni di euro all’anno per il triennio 2028-2030 (finanziati con i proventi delle aste CO2 del 2026), la cui gestione operativa sarà affidata ad Acquirente Unico. I titolari che entro il 31 dicembre 2028 convertiranno integralmente gli impianti in stazioni di ricarica elettrica “fast” (pari o superiori a 90 kW) o in punti di distribuzione di biocarburanti (liquidi o gassosi) potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese sostenute, con un tetto massimo di 60.000 euro. Il bonus coprirà sia le spese di dismissione e inertizzazione dei vecchi serbatoi fossili, sia quelle di installazione delle nuove colonnine e relative opere di connessione. Nelle aree interne l’impianto green potrà essere anche parzialmente integrato alla vendita tradizionale, con un tetto di contributo fissato a 30.000 euro.
A tutela dei gestori uscenti, la bozza e Ddl prevede un indennizzo fino a 20.000 euro, calcolato sugli investimenti effettuati e sulla durata residua del contratto, se il rapporto contrattuale non prosegua dopo la conversione. Come ulteriore incentivo urbanistico, sulle aree degli impianti dismessi verrà riconosciuto un bonus volumetrico del 10% in sede di rilascio dei titoli edilizi per nuove costruzioni o ristrutturazioni, anche a uso commerciale.

