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Il CdS boccia il regolamento sugli incentivi del Gse. Ecco perché e cosa cambia

Solo il Mase può decidere di non concedere o revocare gli incentivi. È quanto ha stabilito la sentenza n. 5158 del 30 giugno 2026 del Consiglio di Stato. I giudici hanno dichiarato nullo per “difetto assoluto di attribuzione” il Regolamento per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili a interventi di efficienza energetica, adottato autonomamente dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e pubblicato il 6 febbraio 2026.

LA SENTENZA SUGLI INCENTIVI

La decisione del massimo organo di giustizia amministrativa chiarisce i confini normativi sui controlli e ridisegna gli equilibri tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il GSE.

Il fulcro di tutta la vicenda ruota attorno all’articolo 42 del D.Lgs. 28/2011, la norma cardine che disciplina il potere di accertamento e controllo del GSE sull’erogazione degli incentivi (come i Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica – TEE). L’articolo 42 stabilisce una precisa gerarchia delle competenze. Infatti, prevede che, in caso di violazioni rilevanti, il GSE disponga il rigetto dell’istanza o la decadenza dagli incentivi. Tuttavia, a fini di salvaguardia del risparmio energetico, consente anche una decurtazione proporzionale dell’incentivo (tra il 10% e il 50%) in base all’entità della violazione.

Inoltre, demanda al GSE il solo compito di fornire al Ministero gli elementi per definire una disciplina organica dei controlli. Infine, riconosce esclusivamente al Ministro (MASE) il potere di approvare e definire tale disciplina “con proprio decreto”.

PERCHE IL REGOLAMENTO DEL GSE E’ NULLO

Perché il Regolamento è stato dichiarato nullo?
Il Consiglio di Stato ha rilevato che il GSE ha agito in totale carenza di potere regolamentare. Il principio chiave della sentenza è che il GSE è una società per azioni pubblica con funzioni pubblicistiche, ma non ha un potere regolamentare autonomo in senso stretto. Non può cioè sostituirsi al Ministero nel definire le regole del gioco, le classificazioni delle violazioni o le percentuali di sanzione/decurtazione da applicare alle aziende e alle ESCo.

Ai sensi dell’articolo 21-septies della Legge 241/1990, l’adozione di un atto in totale assenza di una base legale che attribuisca quel potere amministrativo determina la nullità radicale dell’atto stesso. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha rilevato la nullità d’ufficio e in via incidentale.

LE CONSEGUENZE SUL MERCATO

Questa pronuncia ha un impatto immediato e profondo per gli operatori del settore e per i progetti di efficientamento energetico. In primo luogo, tutte le decurtazioni o le classificazioni delle violazioni operate dal GSE sulla base del documento del 6 febbraio 2026 perdono qualsiasi validità legale.

Il potere di emanare la disciplina organica sui controlli spetta unicamente al Ministero tramite decreto ministeriale. Fino a quando il MASE non emanerà il decreto previsto dal comma 6, il GSE non potrà applicare griglie sanzionatorie o decurtazioni create “in casa”.

Inoltre, gli operatori che avevano subito (o rischiavano di subire) decurtazioni arbitrarie basate su quel testo ora hanno un forte scudo giuridico per contestare i provvedimenti del Gestore.

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