Il dossier parlamentare solleva precisi interrogativi sulla compatibilità della nuova norma con il reticolo legislativo previgente. Ad esempio, gli uffici studi di Camera e Senato evidenziano che il termine iniziale di 45 giorni non trova espresso riscontro nella legislazione vigente di settore.
Lo Stato stringe i tempi sui procedimenti estrattivi nazionali e introduce una corsia d’emergenza contro l’inerzia delle amministrazioni locali: se una Regione non esprime l’intesa obbligatoria entro 45 giorni per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, il Consiglio dei ministri potrà diffidarla e, in caso di persistente silenzio, nominare un commissario ad acta per deliberare al suo posto.
La stretta è contenuta nell’articolo 2 del Decreto-Legge 11 settembre 2026, n. 157 (Atto Senato n. 2029), varato per fronteggiare la nuova crisi dei mercati petroliferi internazionali e garantire la sicurezza delle infrastrutture energetiche. Accanto allo sblocco delle concessioni minerarie, il provvedimento estende fino al 17 settembre il regime agevolato sulle accise di gasolio e biocarburanti, rifinanzia con 16 milioni di euro il credito d’imposta a favore dell’autotrasporto per il mese in corso e rimodula i saldi del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
IL NUOVO MECCANISMO COMMISSARIALE PER GLI IDROCARBURI SU TERRAFERMA
L’intervento legislativo punta a scardinare i colli di bottiglia amministrativi che tengono in stallo i titoli minerari sul suolo nazionale. L’articolo 2 del decreto si applica a tutte le istanze su terraferma: rilascio, proroga o modifica dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, compresa la perforazione di pozzi esplorativi o produttivi. Resta confermato il divieto introdotto dal decreto-legge 153/2024 per il rilascio di nuovi permessi relativi a idrocarburi liquidi, salvaguardando unicamente le concessioni scaturite da permessi già concessi.
La motivazione dell’esecutivo poggia su una situazione di emergenza gestionale. Nella relazione illustrativa, il Governo dichiara che la norma “risponde all’indifferibile esigenza di garantire il tempestivo svolgimento di procedimenti amministrativi concernenti attività di interesse strategico nazionale nel settore energetico, evitando, tenuto conto dei numerosi procedimenti pendenti, che il protrarsi dell’inerzia regionale possa determinare ritardi incompatibili con le esigenze di sicurezza energetica del Paese e con gli obiettivi di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali”.
L’esecutivo richiama le criticità riscontrate dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, segnalando che “più volte si sono registrati casi nei quali l’espressione dell’intesa è intervenuta dopo diversi anni dalla richiesta da parte dell’amministrazione procedente”. La procedura straordinaria scatta a fronte del mancato pronunciamento entro 45 giorni dalla ricezione dei documenti. Il meccanismo riguarda unicamente il silenzio-inerzia dell’ente territoriale, rimanendo del tutto inapplicabile in presenza di un diniego espresso e motivato della Regione.
LA DIFFIDA E L’ATTIVAZIONE SU BASE VOLONTARIA DELLE REGIONI
L’esercizio del potere sostitutivo si articola in due fasi consequenziali: 1. La prima finestra di diffida: il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla Regione inadempiente un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per provvedere. Tale finestra si riduce a un massimo di trenta giorni nei casi in cui l’intesa rientri nel procedimento unico speciale previsto dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 17/2022 (come riscritto dall’articolo 11 del decreto-legge 21/2026). Nelle more, il Presidente del Consiglio o il Ministro avvia un’interlocuzione istituzionale con l’ente per chiarire le ragioni del ritardo, senza che questo confronto possa sospendere il decorso del termine concesso.
2. La fase sostitutiva e la nomina commissariale: se la Regione persiste nell’inerzia e vi è il rischio di compromettere la sicurezza nazionale, la continuità dei flussi o l’unità economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri – sentita la Regione e alla presenza del suo Presidente – nomina un commissario ad acta. Il delegato riceve il potere formale di esprimere l’intesa al posto dell’amministrazione locale entro un termine prefissato. Nello svolgimento del proprio mandato, il commissario ha l’obbligo di assicurare forme adeguate di pubblicità e informazione ai territori e ai Comuni interessati, illustrando i profili tecnici, socioeconomici e le tutele ambientali dell’opera. Il governo può nominare anche un subcommissario per supportarne le attività o vicariarlo in caso di impedimento temporaneo.
Il provvedimento include inoltre un canale consensuale: il commissario ad acta può essere nominato direttamente dal Presidente del Consiglio, sentito il titolare del MASE, su richiesta motivata della stessa Regione che intenda avvalersi di un soggetto terzo per concludere l’istruttoria in tempi certi. L’incarico di commissario e subcommissario è svolto a titolo gratuito, senza compensi, gettoni di presenza o rimborsi spesa, nel rispetto dell’invarianza finanziaria.
LE CRITICITÀ GIURIDICHE E IL COORDINAMENTO NORMATIVO SEGNALATI DAL DOSSIER
Il dossier parlamentare solleva precisi interrogativi sulla compatibilità della nuova norma con il reticolo legislativo previgente. Gli uffici studi di Camera e Senato evidenziano che il termine iniziale di 45 giorni non trova espresso riscontro nella legislazione vigente di settore. Nelle procedure ordinarie per i titoli minerari in terraferma, il decreto ministeriale 7 dicembre 2016 fissa infatti a 180 giorni la durata della conferenza di servizi, mentre l’articolo 1, comma 8-bis, della legge fondamentale 239/2004 contempla un termine di 150 giorni dalla richiesta.
I 45 giorni sembrano ricalcare il termine generale per la conferenza semplificata ex lege 241/1990, che sale a novanta giorni per le tutele ambientali. Soprattutto, la legge 239/2004 disciplina già l’inerzia regionale con una propria sequenza procedimentale (150 giorni, seguiti da 30 e poi 60 giorni, culminanti in una delibera della Presidenza del Consiglio). Il decreto-legge 157/2026 introduce una seconda sequenza parallela senza inserire clausole esplicite di abrogazione, deroga o coordinamento con la norma del 2004 o con l’articolo 18 del DM del 2016, il quale rinvia all’articolo 14-quater della legge 241/1990 per i casi di mancata intesa. Un secondo disallineamento riguarda la nomina su istanza regionale: il decreto assegna la decisione al solo Presidente del Consiglio, discostandosi dal modello generale dell’articolo 8 della legge 131/2003 che affida comunque la delibera collegiale al Consiglio dei ministri. La richiesta regionale appare inoltre sganciata dai presupposti sostanziali di grave pregiudizio strategico richiesti invece per la nomina d’ufficio.
IL NODO COSTITUZIONALE SULLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
La relazione tecnica riconduce il potere sostitutivo all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sebbene il testo del decreto non citi esplicitamente la Carta. I presupposti fissati dal governo affiancano alla tutela dell’unità economica (espressamente costituzionalizzata) le nozioni di sicurezza energetica e continuità degli approvvigionamenti nazionali. Gli analisti parlamentari ricordano che la giurisprudenza della Consulta (sentenze 43, 69 e 70 del 2004) non limita gli interventi sostitutivi alle sole ipotesi tipizzate dall’articolo 120 della Costituzione, consentendo alla legge ordinaria di settore di prefigurare poteri sostitutivi a presidio di interessi essenziali della Repubblica. Tuttavia, trattandosi di un’eccezione all’autonomia territoriale, la procedura deve rispettare i canoni di leale collaborazione, proporzionalità e sussidiarietà definiti dalla giurisprudenza costituzionale e tradotti dalla legge attuativa 131/2003.

