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Ue

Le misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni

Il Net Zero Industry Act istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette

È in corso di conversione, alla Camera e al Senato, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni volte ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735. Il regolamento istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette.

IL NET ZERO INDUSTRY ACT

Come ricorda il dossier del Senato “Misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, in adeguamento al Regolamento UE 2024/1735”, il regolamento (UE) 2024/1735, adottato il 13 giugno 2024 e meglio conosciuto come “Net Zero Industry Act-NZIA”, istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, con l’obiettivo di sostenere la transizione energetica e climatica dell’Unione europea e garantire la sicurezza, la resilienza e la competitività dell’approvvigionamento industriale delle tecnologie pulite in Europa.

L’attuazione del regolamento contribuisce a rafforzare gli obiettivi dell’Unione in materia di clima, allineandosi con la strategia del Green Deal e l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Elemento fondamentale del regolamento è il rafforzamento della capacità produttiva delle tecnologie a zero emissioni nette, le quali rilasciano emissioni di gas a effetto serra estremamente basse, nulle o negative quando vengono utilizzate, sostenendo la transizione verso l’energia pulita.

CAPACITÀ DI PRODUZIONE NET ZERO PARI AD ALMENO IL 40% DEL FABBISOGNO ANNUALE UE

In particolare, il regolamento stabilisce che la capacità di produzione a emissioni zero debba essere pari ad almeno il 40% del fabbisogno annuale dell’Unione – al fine di conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 – e prevede un aumento della quota di produzione fino al 15 % della produzione mondiale entro il 2040 (articolo 5).

Al fine di stimolare gli investimenti nelle tecnologie net-zero, il regolamento si propone, tra l’altro, da un lato di individuare progetti prioritari essenziali, qualificandoli come progetti strategici, dall’altro di ridurre gli oneri amministrativi per lo sviluppo di tali progetti di produzione a zero emissioni nette e assicurare procedure di autorizzazione più semplici e rapide, in particolare per i progetti strategici.

LE TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI NETTE

L’articolo 4 del regolamento fornisce un elenco delle tecnologie a zero emissioni nette. Inoltre, i prodotti finali, i componenti e le macchine necessarie per la produzione di tali tecnologie, possono beneficiare delle disposizioni relative ai permessi e allo status di progetto strategico. Nell’alveo del regolamento sono ricompresi anche i produttori nei settori industriali ad alta intensità energetica come acciaio, chimica e cemento, che producono componenti utilizzati nelle tecnologie net-zero e investono nella decarbonizzazione.

I PROGETTI STRATEGICI PER L’INDUSTRIA EUROPEA

Il regolamento prevede la creazione dello status di progetti strategici, essenziali per rafforzare la resilienza, l’autonomia e la competitività dell’industria a emissioni zero dell’Unione europea. I promotori dei progetti potranno infatti presentare domanda per qualificare i progetti che contribuiscono in misura significativa alla riduzione delle emissioni nette di CO2 quali “progetti strategici”, che beneficiano di vantaggi aggiuntivi, tra cui l’attribuzione di uno “status prioritario” a livello nazionale, procedure di autorizzazione più rapide, un’attenzione mirata nell’ambito della Net-Zero Europe Platform e un trattamento più tempestivo nelle procedure giuridiche e di risoluzione delle controversie, in conformità con le leggi nazionali e dell’Unione. Gli Stati membri dovranno quindi designare un’apposita struttura amministrativa, incaricata della valutazione e qualificazione dei progetti come strategici.

Il 18 giugno 2025, la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione contenente le linee guida destinate alle autorità competenti degli Stati membri dell’UE, per valutare le domande di progetti strategici a emissioni zero.

LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI

Altro focus fondamentale del regolamento è la semplificazione degli oneri amministrativi per lo sviluppo di progetti di produzione a zero emissioni nette e la creazione di procedure di autorizzazione più snelle e veloci, in particolare per i progetti di alto valore strategico. Infatti, è centrale garantire che tali progetti possano beneficiare di tempi di attesa più brevi e prevedibili.

A tal fine si dispone siano istituiti punti di contatto unici (articolo 6), responsabili di facilitare e coordinare l’intero processo di rilascio delle autorizzazioni per i progetti, coinvolgendo tutte le amministrazioni competenti, in modo da garantire che i promotori di progetti interagiscano con un unico referente, evitando la duplicazione degli oneri. Inoltre, il promotore del progetto potrà chiedere al punto di contatto unico un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell’impatto ambientale, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto i), della direttiva 2011/92/UE.

PROCEDURE DI APPALTO E ASTE

Un altro dei punti cardine del regolamento attiene alle procedure di appalto e alle aste: si prevedono criteri obbligatori non basati sul prezzo. Le autorità devono considerare criteri come la sostenibilità, la resilienza, la cybersicurezza e altri fattori qualitativi. In particolare, per quanto riguarda gli appalti pubblici (articolo 25), la sostenibilità è un requisito minimo obbligatorio insieme ad almeno uno dei seguenti criteri: sostenibilità sociale, sicurezza informatica e obblighi di consegna puntuale.

Nelle aste per energie rinnovabili (articolo 26), come quelle per gli impianti solari o eolici, le autorità devono valutare il contributo dell’asta alla sostenibilità e alla resilienza, alla cybersicurezza, alla condotta aziendale responsabile e alla capacità di completare i progetti entro i tempi previsti.

Il regolamento copre anche forme di intervento pubblico, come i programmi di supporto che incentivano famiglie e imprese ad acquistare prodotti tecnologici a emissioni zero, o i programmi che supportano l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle abitazioni private.

I DISTRETTI DI ACCELERAZIONE PER LE TECNOLOGIE NET ZERO

Inoltre, viene prevista la creazione di distretti di accelerazione per le tecnologie net-zero (articolo 17), ossia aree destinate ad accelerare le attività industriali a zero emissioni nette, in particolare per l’attuazione dei progetti di produzione, compresi i progetti strategici, ovvero per testare tecnologie innovative. Gli obiettivi dei distretti sono la creazione di raggruppamenti di attività industriali a zero emissioni nette e l’ulteriore razionalizzazione delle procedure amministrative e attrarre investimenti in progetti a livello regionale e locale.

Ai fini del monitoraggio dei progressi e dei possibili sviluppi, oltre che per coinvolgere i soggetti della società civile, viene istituita una piattaforma Europa a zero emissioni nette (articolo 32), un organismo di governance che comprende la Commissione e i Paesi UE.

LO SPORTELLO DIGITALE UNICO

Il regolamento in esame modifica inoltre il regolamento (UE) 2018/1724 – che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi – in modo introdurvi anche riferimenti espressi ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

Il regolamento NZIA potrebbe essere emendato nel caso in cui dovesse entrare in vigore il c.d. Industrial Accelerator Act, regolamento proposto dalla Commissione il 4 marzo 2026, COM(2026)100. Attualmente, la proposta è in corso di esame presso il Parlamento europeo.

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