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Auto elettrica, decreto Mise sul V2G approda in Gazzetta

Il provvedimento sul V2G prevede la partecipazione delle colonnine di ricarica ai progetti Uvam per la flessibilità del sistema elettrico. Il Mise “estrae e trasmette” al Mit le informazioni per la costituzione della mappa nazionale dei punti di ricarica

Come sarà la mobilità elettrica del futuro in Italia? Il disegno è abbozzato nero su bianco da un decreto del ministro dello Sviluppo economico datato 30 gennaio intitolato ‘Criteri e modalità per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata vehicle to grid’ (v2G).

COME NASCE IL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nasce “in coerenza con la riforma del mercato dei servizi elettrici avviata da ARERA in attuazione dell’art. 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102”, si legge sul primo articolo del testo e prevede, di fatto, la definizione delle regole per la partecipazione ai mercati elettrici, specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell’energia ma soprattutto un incentivo alla diffusione dei veicoli elettrici e all’incremento delle risorse di flessibilità di cui il sistema elettrico necessita per consentire un’adeguata integrazione delle fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, il cui apporto dovrà crescere nel tempo per assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2020 e al 2030”.

Il provvedimento trae spunto anche dall’assunto che “alle esigenze di flessibilità del sistema elettrico possono contribuire risorse finora considerate non in grado di fornire servizi di regolazione e bilanciamento, quali la generazione programmabile da impianti di taglia inferiore ai 10 MVA, la generazione da impianti a fonti rinnovabili non programmabili e la domanda”. Ma anche dal fatto che, nel vigente assetto del sistema elettrico, l’acquirente di risorse in grado di erogare servizi di flessibilità è il soggetto Gestore del sistema di trasmissione e responsabile della sicurezza del sistema elettrico, cioè Terna, e che “in prospettiva anche i gestori dei sistemi di distribuzione potrebbero acquisire servizi di flessibilità dalle risorse connesse alle proprie reti, per risolvere congestioni locali o per regolare la tensione nei diversi punti della rete.”

A ciò si aggiunge il mandato ad Arera di provvedere, tra l’altro, a regolare l’accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, definendo le modalità tecniche con cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli aggregatori di unità di consumo ovvero di unità di consumo e di unità di produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda e degli aggregati.

LE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PARTECIPANO AL MERCATO PER I SERVIZI DI DISPACCIAMENTO TRAMITE LE UVAM

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento, il decreto del Mise prevede che “le infrastrutture di ricarica partecipano al mercato per il servizio di dispacciamento nonché alla fornitura a termine di risorse di dispacciamento in forma aggregata tramite le UVAM, alle condizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 300/2017”. Inoltre, entro 90 giorni – quindi entro fine aprile – Arera adotta “disposizioni per integrare la propria regolazione del dispacciamento, ivi inclusi i progetti pilota, affinché i requisiti minimi prestazionali per l’abilitazione a ciascun servizio, compresi i servizi di breve durata ed a risposta rapida, consentano adeguata partecipazione delle infrastrutture di ricarica, tenendo conto delle caratteristiche e della specificità delle stesse infrastrutture, incluse le domestiche, nonché delle esigenze dei veicoli per la mobilità”.

A tali scopi, l’Arera prevede, in particolare, che, almeno nel caso di UVAM costituite esclusivamente da infrastrutture di ricarica, “la potenza modulabile, a salire o a scendere, possa essere ridotta fino a 0,2 MW, con progressione decimale. La medesima Arera definisce, con successivi provvedimenti ed anche con valenza più generale, le modalità con le quali i distributori utilizzano le UVAM per esigenze di esercizio della propria rete, stabilendo altresì le modalità di coordinamento con Terna”.

Inoltre, nell’ambito della regolazione “sono definite possibili modalità semplificate per i punti di ricarica domestici e, su richiesta, per i casi nei quali il gestore delle infrastrutture sia proprietario di tutti i veicoli che, per il loro tramite, concorrono alla fornitura di servizi”.

LA COLLABORAZIONE CON IL COMITATO ELETTRICO ITALIANO

In collaborazione con il Comitato elettrico italiano (CEI), sono inoltre individuate “specifiche tecniche minime, perseguendo principi di semplicità ed economicità, che i dispositivi ed i misuratori installati presso il punto di connessione, anche già integrati nelle infrastrutture di ricarica, devono possedere ai fini della partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento e le eventuali apparecchiature di misura, ulteriori rispetto a quelle previste dalla regolazione generale ovvero a quelle già inserite nelle infrastrutture di ricarica e utilizzabili a tal fine, ferma restando la progressiva estensione della sperimentazione e del numero di servizi erogabili dalle infrastrutture di ricarica”.

ARERA DEVE CONSIDRARE ANCHE LA COPERTURA DEI COSTI AGGIUNTIVI CONNESSI ALLA INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI PER L’INTERAZIONE VEICOLO-RETE

Nell’ambito delle disposizioni per favorire la partecipazione dei veicoli elettrici al mercato dei servizi “l’Arera provvede alla copertura, anche in via forfettaria, dei costi aggiuntivi connessi alla installazione dei dispositivi e dei sistemi di misura necessari ad assicurare, per entrambe le configurazioni V1G e V2G, l’interazione tra veicolo e rete elettrica, nonché l’interlocuzione tra il gestore dell’infrastruttura di ricarica e il gestore dell’UVAM di cui fanno parte, definendo le condizioni necessarie per accedere al beneficio”.

In questo senso, “il meccanismo dello scambio sul posto continua ad applicarsi, con modalità semplificate definite da Arera, anche ai punti di connessione con presenza di infrastrutture di ricarica, con le seguenti modalità: a) ferma restando la possibilità di prelevare ed immettere energia attraverso il punto di connessione per la partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento, il contributo in conto scambio e’ erogato esclusivamente in riferimento alla produzione dell’impianto a fonti rinnovabili o cogenerativo ad alto rendimento; b) i benefici previsti dallo scambio sul posto sono applicati in riferimento alla sola energia prelevata dalla rete alla quale vengono applicate le componenti tariffarie variabili”.

TUTELA DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL MERCATO PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

Per tutelare i detentori di veicoli elettrici che partecipano al mercato per il servizio di dispacciamento in entrambe le modalità ‘a salire’ ed ‘a scendere’ mediante infrastrutture di ricarica, il Gestore dei servizi energetici (Gse), entro centoventi giorni – entro giugno dunque – “anche a seguito di indagine sulle caratteristiche dei veicoli elettrici e delle infrastrutture di ricarica presenti sul mercato e previo parere del ministero dello Sviluppo economico, pubblica una procedura con la quale sono delineate le informazioni che i gestori delle Uvam, di cui fanno parte le infrastrutture di ricarica, forniscono ai detentori dei veicoli circa l’utilizzo dei sistemi di accumulo dei veicoli stessi”.

Queste informazioni “sono fornite ai detentori di veicoli elettrici in modo da consentire valutazioni degli effetti della fornitura dei servizi sulla vita utile dei sistemi di accumulo e sulla loro compatibilità con le garanzie offerte dai produttori dei veicoli”, e delle persone fisiche. In tutti i casi, i gestori delle Uvam di cui fanno parte infrastrutture di ricarica “sono tenuti ad acquisire l’esplicito consenso del detentore del veicolo, fornendo preventivamente informazioni dettagliate sulle modalità e sulle condizioni, anche economiche, in base alle quali il veicolo partecipa alla fornitura dei servizi”.

IL MISE TRASMETTE AL MIT LA MAPPA DEI PUNTI DI RICARICA

Infine, Terna aggiorna con frequenza annuale il Mise e l’Arera sullo stato di attuazione del provvedimento, sulla diffusione delle configurazioni e sul loro livello di partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento. Il Mise a sua volta “estrae e trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni eventualmente utili per la costituzione della mappa nazionale dei punti di ricarica”.

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