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Pitesai

Blocca trivelle, si rischia un allungamento dei tempi

Due emendamenti al Milleproroghe dei 5 Stelle ritenuti ammissibili in commissione alla Camera rischiano un prolungamento dello stop alle trivelle

Si rischia ancora un duro colpo al settore Oil and gas del nostro paese. Il Pitesai, il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, che serve a individuare un quadro definito di riferimento delle aree dove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse, potrebbe venir spostato in avanti. Non più 18 per realizzarlo – che decorrono dal dicembre 2018 – ma 24 mesi, quindi fino a fine anno. È l’effetto di due emendamenti al Milleproroghe giudicati ammissibili dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera, presentato dai 5 Stelle (Cillis-Vianello) che rischia di allungare i tempi del cosiddetto ‘Blocca trivelle‘.

Altra novità della proposta di modifica prevede che “nelle aree non compatibili in base ai criteri del Piano, entro sessanta giorni il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Infine, si prevede che “in caso di mancata adozione del PiTESAI entro” non più ventiquattro ma entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione “i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell’istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia”.

IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI ALLE TRIVELLE

RIFORMULAZIONE 12.64 (CILLIS) e 24.14 (VIANELLO)
PARERE FAVOREVOLE con la seguente riformulazione:
“Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
b) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle aree non compatibili in base ai criteri del Piano, entro sessanta giorni il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;
c) al comma 8, quinto periodo, le parole: «entro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi»”.

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