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Bollette Tutele Graduali

Oneri di sistema, Tar conferma: Legittima la “socializzazione”

Respinto il ricordo del Codacons contro la delibera Arera 50/2018. Ecco la sentenza

La socializzazione degli oneri di sistema non versati ai distributori è legittima. Con questa decisione il TAR Milano ha respinto il ricorso del Codacons contro la delibera Arera 50/2018. (La decisione del Tar)

COME NASCE IL CONTENZIOSO

Con la deliberazione 50/2018 l’Autorità per l’energia ha di fatto confermato che gli oneri di sistema vanno addebitati ai clienti finali, da parte dei venditori, che li versano alle imprese distributrici, che a loro volta, li corrispondono alla CSEA (la Cassa per i servizi energetici e ambientali) ed al GSE. Ma ha anche provocato numerosi ricorsi come quello del Codacons perché in sintesi “per coprire la quota di oneri generali di sistema non incassata dalle imprese distributrici, a causa del loro mancato pagamento da parte dei clienti finali, si è previsto che questi ultimi, a prescindere dal livello di tensione che caratterizza i loro contratti, debbano contribuire alla loro reintegrazione. In altre parole, la morosità nel pagamento degli oneri generali di sistema, verrà addebitata a tutti i clienti finali, con un potenziale impatto sull’utente domestico tipo, di circa 2 euro all’anno”.

I MOTIVI DEL RICORSO

Il Codacons, presupponendo “che i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico costituiscono imposte indirette”, ha supposto che “la stessa natura non può essere disconosciuta agli oneri generali di sistema non riscossi”. E sulla base di tale premessa, l’associazione ha dedotto “l’incompetenza dell’Autorità nella materia tributaria, in difetto di una previsione legislativa che le attribuisca il relativo potere impositivo”. Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto “viola i principi del diritto tributario, il divieto di doppia imposizione” e di “irretroattività”.

LA DECISIONE DEL TAR MILANO

Il Collegio ha ritenuto che questi motivi vadano respinti, “non potendosi infatti condividere il presupposto su cui gli stessi sono incentrati, e cioè, come detto, che gli oneri generali di sistema, compresi quelli non riscossi, ed oggetto del provvedimento impugnato, abbiano natura fiscale”. Spiega infatti il tribunale che la Corte di Giustizia UE con una sentenza del 2017 ha affermato che rientrano nella nozione di “sgravi fiscali” “gli incentivi riconosciuti, dal diritto nazionale, alle imprese a forte consumo di energia, quali i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico italiano, tuttavia, con riserva di verifica, da parte del giudice del rinvio, degli elementi di fatto e delle norme del diritto nazionale poste a fondamento della stessa sentenza”. E il Consiglio di Stato in sede di rinvio, ha ritenuto preferibile “la tesi della non qualificabilità dei corrispettivi come imposte indirette (…) venendo gli stessi non già versati al bilancio generale nazionale, bensì trasferiti sui conti di gestione istituiti dalla Cassa (…) essendo posti a carico definitivo dei clienti finali, nell’ambito di un rapporto di tendenziale natura sinallagmatica con le prestazioni fornite ai predetti, nonché mancando, per tali corrispettivi, un sistema di riscossione assimilabile a quello relativo alle entrate tributarie”. In conclusione, malgrado la stessa Arera “sembri propendere per la qualificazione tributaria degli oneri generali di sistema”, spiega il Tar, il Collegio ritiene “di non doversi discostare dalla citata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che come detto, è invece giunta ad opposte conclusioni”. Per le medesime ragioni, vanno respinte anche le istanze di rimessione della presente controversia alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Giustizia che presuppongono la natura fiscale degli oneri generali di sistema. bolletta Luce e Gas

LA DIFFERENZA CON GLI ONERI NON RISCOSSI

Di diverso avviso “l’indebita traslazione del rischio di impresa dai traders verso gli utenti finali” che di fatto eliminerebbe la responsabilità dei venditori per il pagamento degli oneri di sistema ai distributori in caso di insolvenza dei clienti finali, ponendola in capo a quelli virtuosi. In questo caso il Codacons ritiene che l’Authority avrebbe male interpretato le sentenze del Tar Lombardia e del Consiglio di Stato emanate nella materia, le quali si sarebbero limitate ad affermare che i soli oneri generali di sistema sono a carico dei clienti finali, ma non invece anche quelli non riscossi. Anche qui però il tribunale lombardo ritiene i motivi infondati: “In primo luogo, il Collegio dà atto che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, le pronunce del Tar Lombardia e del Consiglio di Stato richiamate nella parte in fatto e passate in giudicato, hanno affermato che gli oneri generali di sistema sono a carico dei clienti finali. Una volta acclarato ciò, sarebbe tuttavia arbitrario, sostanzialmente, porre a carico di altri soggetti della filiera una parte di detti oneri, per il fatto che alcuni clienti finali non li hanno versati – scrivono i giudici -. Peraltro, il sistema delineato dal provvedimento impugnato, lungi dal porre immediatamente a carico dei clienti finali il pagamento delle morosità, subordina invece tale eventualità all’esperimento di azioni di recupero del credito (sollecito e diffida dei pagamenti, blocco dello switching, risoluzione del contratto) da parte dei distributori, e ad un controllo della loro adeguatezza, da parte di CSEA, ciò che ne conferma la ragionevolezza”. In conclusione, “spetta ai clienti finali garantire il raggiungimento del gettito complessivo richiesto, dovendo i singoli inadempimenti essere ripartiti tra gli stessi”.

NESSUNA VIOLAZIONE DI CHIAREZZA E TRASPARENZA NEL CODICE DEL CONSUMO

Infine viene posta in evidenza una violazione dei principi di chiarezza e trasparenza, codificati nel Codice del Consumo, secondo cui “il conto per la compensazione dei crediti non altrimenti recuperabili relativi agli oneri generali di sistema è alimentato per il tramite di versamenti dei conti relativi agli oneri generali di sistema, secondo proporzioni definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità, tenendo conto del gettito tariffario di competenza dell’anno precedente afferente a ciascun anno”. In primo luogo, “il Collegio dubita della sufficiente determinatezza delle censure, che paiono al contrario essere connotate da genericità, limitandosi in sostanza a ritenere il provvedimento impugnato poco chiaro e comprensibile, senza invece specificamente illustrare i dubbi e le incertezze ingenerate dalla sua asserita incomprensibilità. In ogni caso, tenuto conto dell’oggettiva complessità tecnica delle scelte regolatorie effettuate dall’Autorità, le stesse possono effettivamente risultare di difficile comprensione, senza che ciò debba necessariamente implicare la loro illegittimità”. In conclusione, quindi il ricorso va respinto, mentre per quanto riguarda l’eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata da CSEA, “la stessa va respinta. La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui ha introdotto un ‘meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici’, tra l’altro, proprio alla CSEA. L’accoglimento del ricorso avrebbe pertanto prodotto conseguenze anche nel bilancio di CSEA, che è stata pertanto correttamente evocata nel presente giudizio”.

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