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Bollette, il Governo vara il dl Energia per tagliare le spese: ecco cosa prevede

Si compone di sette articoli il Dl Energia contenente anche gli interventi sulle bollette di famiglie, imprese e la trasparenza delle offerte al dettaglio. Varato nel Consiglio dei ministri di oggi, prevede innanzitutto un “Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale”.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LUCE E GAS

Nello specifico, si legge nella bozza del provvedimento, “per l’anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con delibera dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali”.

La misura viene finanziata entro il 10 marzo 2025 con gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 che vengono versati all’entrata del bilancio dello Stato, comprensive degli eventuali interessi maturati. Entro il 10 aprile 2025, le risorse sono restituite
alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI VULNERABILI

Acquirente unico svolge “la funzione di approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell’energia elettrica ovvero mediante la stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all’ingrosso selezionati all’esito di procedure competitive gestite dalla società medesima”, si legge nel provvedimento.

Nelle more dell’aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili che non hanno scelto un fornitore “continua a essere assicurata dall’esercente il servizio di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007 e la società Acquirente unico S.p.a. svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via d’urgenza, dall’ARERA entro trenta giorni”.

Nell’ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima “sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili, anche con modalità flessibili e diversificate in ragione dell’andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell’accesso a servizi energetici essenziali”. Inoltre, “dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i clienti forniti nell’ambito del servizio a tutele graduali che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso (31 marzo 2027), ferma restando la loro facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell’ambito del mercato libero, ovvero con l’esercente la maggior tutela competente per area territoriale”.

MISURE DI RIDUZIONE DEL COSTO DELL’ENERGIA PER LE IMPRESE

Il provvedimento autorizza “per l’anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale”. Agli si provvedere mediante “utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024”. Viene inoltre azzerata per “un semestre la parte della componente ASOS applicata all’energia prelevata per i clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili”.

Per consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese “sono trasferite dal Registro Imprese al sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico i dati relativi ai codici ATECO delle imprese. L’ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l’impatto dei costi dell’energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il MASE degli esiti del monitoraggio”, sottolinea ancora il provvedimento.

DISPOSIZIONI IN FAVORE DALLE FAMIGLIE E MICROIMPRESE VULNERABILI

Per contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili, derivante dall’aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, sono accertate le maggiori entrate relative all’imposta sul valore aggiunto derivanti dal medesimo aumento del prezzo del gas naturale”.

MISURE URGENTI PER LA TRASPARENZA E LA CONFRONTABILITÀ DELLE OFFERTE DEI MERCATI AL DETTAGLIO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

ARERA deve definire con proprio provvedimento, “le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas, con l’obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi. Con il provvedimento di cui al primo periodo, l’ARERA stabilisce altresì termini e modalità per l’applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in essere alla data di efficacia del provvedimento stesso”.

DISPOSIZIONI PER L’EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI ATTIVATI DALLE AUTORITÀ DI SETTORE

SI prevede che debbano essere assicurati “il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati” “anche prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio” da parte delle Autorità di settore. “In ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro e sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell’eventuale impugnazione comporta l’oscuramento del sito internet”.

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